Il ristorante dei marines non sfugge all Iva - Risoluzione n. 12/E del 18 gennaio 2008.


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Il ristorante dei marines non sfugge all Iva - Risoluzione n. 12/E del 18 gennaio 2008.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 18/01/2008
N° doc. 7515
18 01 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 12/E del 18 gennaio 2008

Il ristorante dei marines non sfugge all'Iva

Imponibile la somministrazione di alimenti ai dipendenti delle basi Usa in Italia quando il servizio è reso direttamente ai clienti finali a fronte di un corrispettivo
 
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una base Usa in Italia è soggetta a Iva, nella misura del 10%, se resa direttamente ai dipendenti e ai loro familiari a fronte di un corrispettivo da essi stessi pagato.
Questa, in estrema sintesi, la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 12/E del 18 gennaio, a una società italiana che, su licenza non esclusiva del Navy exchange service command - Nex Com, organo del comando della Marina militare statunitense che si occupa della gestione dei servizi necessari a soddisfare i bisogni dei militari e dei loro familiari all'interno delle basi US Navy sul territorio italiano -, fornisce il servizio di ristoro all'interno della base, riconoscendo poi allo stesso una provvigione commisurata agli incassi.

Secondo la società, queste prestazioni devono essere considerate non imponibili sulla base di quanto stabilito dal decreto Iva (Dpr 633/1972, articolo 72, terzo comma), dato che esse sono rese nei confronti del Nex Com, "con il quale è stato stipulato un contratto per la somministrazione di alimenti e bevande presso il ristorante e il pub che si trovano all'interno della base aeronavale". Interpretazione condivisa anche dal Department of the Navy, il quale ritiene che sussistano i presupposti per la non applicazione dell'Iva alle prestazioni di servizi effettuate dalla società licenziataria.

Secondo i tecnici dell'Agenzia, al contrario, il beneficio della non imponibilità non può essere riconosciuto. Infatti è vero che ai sensi del decreto Iva si considerano non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi "effettuate nei confronti dei quartieri generali militari internazionali e organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali"; tuttavia, con successivo intervento (Dl 331/1993), il legislatore ha chiarito che, tra le citate operazioni non imponibili, sono comprese la somministrazione di acqua e di energia, nonché "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi (…) anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico". L'onere finanziario per le citate operazioni - comunque riconducibili all'organismo militare nell'ambito dell'attività istituzionale - deve, in altre parole, essere sostenuto direttamente da quest'ultimo.

Nel caso prospettato, a nulla vale dunque la circostanza che, sul piano soggettivo, il Nex Com agisca come organo istituzionale del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America - e che quindi lo stesso sia "parte integrante del Comando unificato delle Forze armate degli Stati Uniti in Europa", fungendo in pratica da mandatario del Dipartimento stesso - perché, sotto il profilo sostanziale, non si tratta di una prestazione diretta nei confronti del Comando in relazione a un servizio che il Comando stesso fornisce al personale dipendente, ma piuttosto di forniture rese direttamente ai dipendenti della base navale e ai loro familiari dietro pagamento di un corrispettivo imputato agli stessi clienti fruitori del servizio (e non all'Ente militare).

Pertanto, anche se le somme incassate giornalmente sono temporaneamente depositate presso il Nex Com, prima del definitivo ristorno all'impresa, al netto della provvigione, le somministrazioni di alimenti e bevande sono da assoggettare a Iva nella misura del 10 per cento.
Alcune altre prestazioni oggetto del contratto di licenza - precisa infine la risoluzione - come quelle connesse alla realizzazione, modifica o gestione delle strutture ricettive necessarie per il servizio di ristorazione, rientrano invece in linea di principio nel regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72 del decreto Iva, in quanto "rese direttamente nei confronti del Comando militare e sostenute dall'Ente medesimo".

 
Chiara Ciranda
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