Il testamento impugnato non congela l'imposta di successione.


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Il testamento impugnato non congela l'imposta di successione.
Autore: Francesca La Face - aggiornato il 05/12/2007
N° doc. 4909
05 12 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Sentenza n. 23471 del 12 novembre 2007

Il testamento impugnato non congela l'imposta di successione

Il contribuente può, poi, a lite conclusa, chiedere il rimborso del tributo versato in eccedenza
 
E' legittimo l'operato dell'ufficio che ha dato inizio alla procedura esecutiva per il recupero dell'imposta di successione liquidata in base alle disposizioni testamentarie, anche se queste siano state impugnate giudizialmente dal contribuente.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 23471 del 12 novembre.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di liquidazione, con il quale l'ufficio chiedeva, per l'appunto, il pagamento dell'imposta di successione.
Il contribuente ricorreva innanzi alla Ctp, chiedendo l'annullamento dell'atto, in attesa della definizione del giudizio in corso (fra ricorrente e coeredi) pendente davanti al giudice civile e avente a oggetto la validità del testamento.

I giudici di primo grado accoglievano la pretesa del contribuente e la Ctr confermava tale linea, affermando che, in pendenza del giudizio di validità del testamento, era incerta sia la qualità di erede che l'entità della quota ereditaria spettante. Peraltro, l'avviso di liquidazione era illegittimo in quanto la valutazione dei cespiti costituenti l'asse ereditario era stata eseguita unilateralmente dagli altri eredi.

L'agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione, censurando la sentenza di secondo grado per avere i giudici erroneamente ritenuto inapplicabile l'articolo 43 del Dlgs 346/1990, considerato, peraltro, che il ricorrente, nel caso di accoglimento dell'impugnazione del testamento, avrebbe avuto diritto al rimborso delle somme non dovute.

A tal proposito, è opportuno ricordare che l'articolo 43 dispone che "nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e)", norma in base alla quale "deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria".

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che l'impugnazione del testamento in sede civile è "priva d'influenza sulla debenza dell'imposta di successione e sulla relativa procedura di liquidazione" e, proseguendo nelle proprie argomentazioni, che per "successione testamentaria deve intendersi quella così qualificata nella denuncia di successione, alla quale deve essere necessariamente allegata … la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione". Da ciò si deduce che in materia tributaria le "successioni testamentarie sono quelle che tali risultano all'ufficio per effetto della denunzia di successione presentata anche da uno solo dei coeredi, accompagnata da copia autentica del testamento"; anche quando la validità del testamento "sia stata contestata da altri coeredi nella competente sede giudiziaria e fino all'esito definitivo della lite".

Alla luce di quanto sopra, i giudici hanno ritenuto legittimo l'operato dell'ufficio che aveva dato inizio alla procedura esecutiva per il recupero dell'imposta liquidata.

La sentenza ha, infine, anche sottolineato che resta sempre impregiudicata per il contribuente la possibilità di un eventuale rimborso d'imposta, quando si sia verificata variazione nella soggettività passiva o nella diversa quantificazione dell'imposta, a seguito di una mutata devoluzione ereditaria definitivamente stabilita nella sede giudiziaria competente.

 
Francesca La Face
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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