Il timbro-datario applicato dall'ufficiale giudiziario prova la tempestiva consegna dell'atto da notificare.


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Il timbro-datario applicato dall'ufficiale giudiziario prova la tempestiva consegna dell'atto da notificare.
Autore: Angelo Buscema - aggiornato il 26/07/2007
N° doc. 3741
26 07 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Sentenza n. 14294 del 20 giugno 2007

Il timbro-datario applicato dall’ufficiale giudiziario
prova la tempestiva consegna dell’atto da notificare

Se la controparte ne contesta la validità, andrà fornita ulteriore idonea certificazione
 
In tema di notifica del ricorso per cassazione, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può derivare anche dal timbro, che lo stesso appone sull’atto, recante il numero cronologico e la data. Tuttavia, qualora la controparte muova contestazione in ordine alle risultanze di tale timbro, la sua idoneità probatoria viene meno e il ricorrente dovrà farsi carico di esibire una idonea certificazione rilasciata dall’ufficiale, il quale è obbligato a tenere - ai sensi dell’articolo 116, lettera A), Dpr n. 1229/1959 - un registro cronologico che fa fede fino a querela di falso.

Tale importante principio è stato statuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 14294 del 20 giugno 2007, che pone pertanto termine al contrasto di giurisprudenza sollevato con le ordinanze nn. 24942 e 24943 del 2006 della sezione tributaria della Cassazione.
Secondo tali ordinanze, occorreva risolvere il problema se, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la prova della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario dovesse essere fornita a mezzo di idonea certificazione dell’ufficiale medesimo o potesse anche risultare dal timbro apposto sul documento indicante il numero del “registro cronologico ricorsi” e la data.

In relazione a tale prova, si erano formati due orientamenti del giudice di legittimità.
Secondo il primo orientamento, più rigoroso (Cassazione, n. 17714/2004, n. 19508/2004, n. 24239/2004, n. 15616/2005, n. 23294/2005), al fine di provare la data di consegna dell’atto all’ufficiale, occorre che il notificante produca la ricevuta o altra certificazione rilasciata dallo stesso (articolo 109 del Dpr 15 dicembre 1959, n. 1229), facente fede, fino a querela di falso (articolo 2700 del Codice civile), della data di consegna al medesimo dell’atto da notificare, altrimenti si presume che questo sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario nella stessa data, attestata nella relata, in cui egli avvia il procedimento notificatorio (Cassazione, n. 17714/2004, n. 19508/2004, n. 24239/2004, n. 15616/2005, n. 23294/2005).

Per il secondo orientamento (Cassazione, n. 1951/2005, n. 6836/2005, n. 15797/2005), la stampigliatura sull’atto da notificare del timbro contenente la specifica delle spese, e l’apposizione del numero, progressivo, del registro cronologico dei ricorsi, derivante dal relativo registro - che ha natura di atto pubblico, e perciò fa fede fino a querela di falso - e che quindi soltanto l’ufficiale giudiziario può conoscere e apporre, ancorché manchi la sottoscrizione del medesimo, costituiscono elementi idonei a provare che in detta data gli sia stato consegnato l’atto per la notifica.

Riflessioni
Occorre ricordare che, in tema di notifica del ricorso per cassazione, sussiste il principio di scissione tra il momento perfezionativo della notifica per il notificante e quello per il destinatario della notifica; da ciò consegue la necessità della prova certa della data in cui è stato consegnato l’atto (ricorso in cassazione) all’ufficiale giudiziario.

Gli uffici locali devono continuare a curare particolarmente la notifica dei ricorsi predisposti dall’Avvocatura dello Stato, nel caso la stessa sia da eseguirsi fuori i capoluoghi di regione (circolare n. 201/E dell’11 agosto 1998), che è eseguita tramite ufficiale giudiziario. Nell’ipotesi in cui l’Avvocatura dello Stato si avvale dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, l’articolo 7, comma 3, della legge n. 664/1986, così come modificato e integrato dall’articolo 10, comma 2, della legge n. 383/2001, secondo cui l'’obbligo di sottoscrizione dell’Avvocato dello Stato ricevente "è soddisfatto anche con la firma del titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché nella copia foto riprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale", trova applicazione anche agli atti giudiziari per i quali è richiesta la notificazione, non essendo di ostacolo a tale interpretazione - conforme sia alla lettera della norma (che fa riferimento agli atti relativi al contenzioso) che alla sua ratio - l’articolo 137 del Codice di procedura civile, che riserva all’ufficiale giudiziario il controllo della conformità dell’atto da notificarsi all’originale, in quanto, nella specie, con la sottoscrizione dell’Avvocato dello Stato ricevente è conferita alla copia fotoriprodotta la stessa funzione dell’originale medesimo (Cassazione, sentenza n. 18025/2006).

L’Avvocatura può teletrasmettere il ricorso per cassazione a un ufficio diverso da quello che è stato parte nel giudizio di merito e che ha istruito il relativo contenzioso. Infatti, l’articolo 10, comma 2, della legge n. 383/2001, attribuisce il potere di sottoscrizione dell’atto giudiziario all’ufficio ricevente senza alcun riferimento all’ufficio che era competente alla trattazione della relativa controversia in sede di merito.
La Corte di cassazione ha ribadito che non rileva e non è richiesto dalla legge che l’ufficio che ha materialmente ricevuto l’atto e il cui titolare ha apposto la propria sottoscrizione coincida con quello che era competente alla trattazione della pratica in sede amministrativa (Cassazione, n. 813/2005, n. 12791/2004). In definitiva, il potere di sottoscrivere il ricorso per cassazione teletrasmesso spetta all’ufficio ricevente.

 
Angelo Buscema

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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