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18 04 2006 - Edizione delle 12:45 | |
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Consolidato fiscale nazionale |
Il trasferimento delle perdite al gruppo (2) |
Remunerazione "definitiva" e "proporzionale" |
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Caso 1: remunerazione "definitiva" della perdita; eventuale parte residua, alla cessazione del regime, attribuita alla consolidante L'accordo infragruppo prevede che la consolidante "paghi", alla società che produce la perdita, un "prezzo" per l'intero ammontare della stessa, a prescindere dalla parte che in quell'esercizio, tenendo conto del risultato complessivo del gruppo, è utilizzabile. La consolidante, se una porzione della perdita è da riportare agli esercizi successivi, sta acquistando un risparmio d'imposta solo eventuale e, di conseguenza, versa alla (alle) consolidata (consolidate) una somma inferiore al beneficio fiscale trasferito. A essa spettano tutte le valutazioni circa l'iscrivibilità in bilancio delle imposte anticipate, considerata, peraltro, l'acquisizione delle eventuali perdite residue al termine della tassazione di gruppo.
Esempio 1:
Risultato di A |
+ 2.000 |
Risultato di B |
- 3.000 |
Risultato di gruppo |
- 1.000 | A = consolidante B = consolidata "A" paga a "B" un prezzo pari al 25% della perdita trasferita.
Scritture contabili di "B" B iscrive il credito verso A di 750 (pari al 25% di 3.000) in contropartita della voce 22 del conto economico "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate"
Crediti verso controllanti SP - voce C) II 4 |
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750 |
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Imposte correnti CE - voce 22 |
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750 |
Scritture contabili di "A" Il carico fiscale della consolidante passa dal 33 al 25%, facendo, perciò, registrare un provento fiscale di natura corrente pari all'8% di 2.000 (perdita usata in compensazione), cioè 160. "A" dovrà, poi, contabilizzare il costo delle perdite riportate a nuovo (25% di 1.000), facendolo affluire nella voce 22 del conto economico, nonché stimare i futuri risultati di gruppo per valutare se iscrivere o meno le imposte anticipate. Nell'ipotesi che i redditi ragionevolmente attendibili nel triennio permetteranno di utilizzare solo 800 dei 1.000, le imposte anticipate ammonteranno a 264 (33% di 800).
Imposte correnti CE - voce 22 |
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660 |
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Debiti tributari SP - voce D) 12 del passivo |
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660 |
Per la rilevazione dell'Ires di competenza (33% di 2.000) |
Crediti per imposte anticipate Sp - voce C) II 4-ter |
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264 |
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Imposte anticipate CE - voce 22 |
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264 |
Rilevate le imposte anticipate |
Debiti tributari SP - voce D) 12 del passivo |
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660 |
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Imposte differite CE - voce 22 |
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250 |
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Imposte correnti CE - voce 22 |
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160 |
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Debiti v/imprese controllate SP - voce D) 9 del passivo |
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750 |
Rilevato il debito verso la consolidata. Chiuso il debito tributario. Rilevati gli ulteriori oneri e proventi fiscali connessi al trasferimento della perdita. |
Caso 2: remunerazione "proporzionale" della perdita; eventuale parte residua, alla cessazione del regime, attribuita alla società che la ha prodotta L'accordo infragruppo prevede che la consolidante "paghi", alla società che produce la perdita, solo la parte utilizzabile in compensazione con i risultati positivi del gruppo. Se più società trasferiscono perdite, queste saranno utilizzate (e quindi remunerate) proporzionalmente. Tale configurazione, in aggiunta alla circostanza che, cessato il regime di tassazione di gruppo, le perdite resteranno nella disponibilità delle società cui si riferiscono, rende plausibile una remunerazione del beneficio fiscale pari all'aliquota d'imposta.
Esempio 2:
Risultato di A |
+ 2.000 |
Risultato di B |
- 2.000 |
Risultato di C |
- 1.000 |
Risultato di gruppo |
- 1.000 | A = consolidante B e C = consolidate
"A" paga un prezzo pari al 33% per la sola parte di perdita utilizzata (2.000). Il corrispettivo di 660 (33% di 2.000) sarà attribuito a "B" per 440 (2.000:3.000) e a "C" per 220. Le valutazioni sull'iscrivibilità delle imposte anticipate spetteranno, restando le perdite, sia in vigenza di consolidato che alla sua cessazione, nella loro disponibilità, alle società consolidate. Lasciando immutata l'ipotesi dell'esempio 1 (ricuperabilità di 800 dei 1.000 di perdita riportati a nuovo), avremo questa situazione:
Scritture contabili di "B" "B" rileverà prima di tutto il credito verso "A"
Crediti verso controllanti SP - voce C) II 4 |
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440 |
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Imposte correnti CE - voce 22 |
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440 |
quindi le imposte anticipate, pari al 33% dei 2/3 (la sua perdita è pari ai 2/3 di quella totale) di 800 (perdita stimata recuperabile), per un totale di 176
Crediti per imposte anticipate SP - voce C) II 4-ter |
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176 |
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Imposte anticipate CE - voce 22 |
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176 |
In futuro, all'atto del trasferimento della perdita ad "A", il credito per imposte anticipate si chiuderà con contropartita, in dare, l'accensione del credito verso la consolidante.
Scritture contabili di "C" Le rilevazioni contabili di "C" saranno analoghe a quelle dell'altra consolidata. Diversi saranno gli importi. Il credito verso "A" sarà pari a 220
Crediti verso controllanti SP - voce C) II 4 |
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220 |
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Imposte correnti CE - voce 22 |
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220 |
le imposte anticipate saranno pari a 88, cioè il 33% di 1/3 (la sua perdita è pari ai 1/3 di quella totale) di 800 (perdita stimata recuperabile)
Crediti per imposte anticipate Sp - voce C) II 4-ter |
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88 |
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Imposte anticipate CE - voce 22 |
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88 |
Anche per "C", all'atto del trasferimento della perdita ad "A", sarà rilevato il credito verso la consolidante in contropartita di quello per imposte anticipate.
Scritture contabili di "A" La consolidante rileverà le imposte di competenza sul reddito da essa prodotto (33% di 2.000) e, contestualmente, il debito verso le consolidate
Imposte correnti CE - voce 22 |
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660 |
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Debiti tributari SP - voce D) 12 del passivo |
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660 |
Debiti tributari SP - voce D) 12 del passivo |
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660 |
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Debiti v/imprese controllate (B) SP - voce D) 9 del passivo |
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440 |
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Debiti v/imprese controllate (C) SP - voce D) 9 del passivo |
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220 |
2 - fine. La prima parte è stata pubblicata venerdì 14 |
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Alfonso Lucarelli |
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