Il turismo d'affari alleggerisce l'Iva.


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Il turismo d'affari alleggerisce l'Iva.
Autore: Paola Roberti - aggiornato il 02/01/2007
N° doc. 1949
02 01 2007 - Edizione delle 12:45  
 
Finanziaria 2007

Il turismo d’affari alleggerisce l’Iva

Detraibile l’imposta relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere inerenti alla partecipazione a convegni e congressi
 
Tra le novità contenute nella legge finanziaria per il 2007 c’è una norma che modifica, in parte, l’articolo 19-bis1 del Dpr 633/72 che, come è noto, contiene, in deroga al principio generale della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione enunciato nel precedente articolo 19 del medesimo decreto, un elenco di riduzioni o esclusioni oggettive di detta detraibilità, in relazione all’acquisto di beni e servizi per i quali risulterebbe difficile dimostrare la loro inerenza all’attività esercitata.

La norma in argomento (comma 304), che ha modificato il primo comma, lettera e), del citato articolo 19-bis1 del Dpr 633/72, ha introdotto la possibilità di detrarre l’Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione di congressi e convegni fruite nei giorni di svolgimento degli stessi.
Infatti, la lettera e) del menzionato articolo 19-bis1 è stata così riscritta:
e) salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale, o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, lettere a) e c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;”.

Prima di tale modifica, la norma prevedeva che l’indetraibilità dell’Iva non si applicava alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande solo quando le stesse formavano oggetto dell’attività propria dell’impresa; ora, invece, è stato stabilito che l’indetraiblilità dell’imposta non si applica alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazioni a convegni, congressi e simili, quando le stesse sono erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Con la nuova disposizione, quindi, viene consentita la detrazione dell’Iva relativa alle prestazioni riguardanti il cosiddetto “turismo d’affari”, settore che sta assumendo un peso sempre più rilevante nell’ambito del volume d’affari complessivo del comparto turismo.
Al riguardo, però, è necessario precisare che la medesima legge finanziaria, prevede che, per l’anno 2007, la detrazione in questione spetta solamente nella misura del 50 per cento (comma 305).

 
Paola Roberti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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