Immodificabile il reddito definito con adesione.


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Immodificabile il reddito definito con adesione.
Autore: Giovanna Righi - aggiornato il 07/02/2006
N° doc. 1220
 
07 02 2006 - Edizione delle 16:00  
 
Corte di cassazione, sentenza n. 18962 del 28 settembre 2005

Immodificabile il reddito definito con adesione

L'accettazione dell'imponibile comporta la rinuncia a precedenti istanze di rimborso
 
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18962 depositata il 28/09/2005, ha ritenuto che la rideterminazione, in sede di accertamento con adesione, del reddito imponibile comporta la rinuncia a istanze di rimborso riguardanti la medesima annualità definita, atteso che eventuali rimborsi altererebbero la misura della base imponibile concordata fra le parti.

La controversia trae origine da due istanze di rimborso presentate da una società per la restituzione delle maggiori imposte, Irpeg e Ilor, versate per la mancata deduzione della quota di ammortamento (un quinto) relativa alla iscrizione in bilancio dell'avviamento derivante dalla fusione per incorporazione di altra società.
Nelle more dei giudizi instaurati sul silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sulle istanze di rimborso, sono stati emessi, nei confronti della società istante, avvisi di accertamento per le medesime annualità per le quali era stata avanzata richiesta di rimborso.
La società ha definito con adesione gli avvisi di accertamento.

L'ufficio, dopo aver resistito per ragioni di merito alle richieste di rimborso, ha ribadito la legittimità del rifiuto di rimborso alla luce degli intervenuti accertamenti con adesione. L'Amministrazione ha sostenuto che la società, aderendo agli atti di definizione, ha accettato la rideterminazione degli imponibili relativi alle due annualità.
Tale rideterminazione ha comportato la rinuncia alle pregresse richieste di rimborso, in quanto fondate su un diverso imponibile. Diversamente ragionando, si giungerebbe a dover considerare due diversi imponibili, uno ai fini dell'accertamento con adesione e uno per il rimborso, e ciò si porrebbe in contrasto con il principio, di carattere generale, di unicità del reddito imponibile e con le norme che disciplinano l'accertamento con adesione.
Secondo il disposto del terzo comma dell'articolo 2 del Dlgs n. 218/97, infatti, l'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile, e, conseguentemente, definisce in maniera permanente il reddito imponibile.

Nel successivo comma 4 sono precisati i casi in cui la definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, peraltro sempre entro i termini per l'accertamento. Occorre, però, evidenziare che - con riferimento al caso concreto esaminato dalla suprema Corte - nel momento in cui sono stati conclusi gli accertamenti con adesione, l'ulteriore azione accertatrice, anche qualora fossero emersi nuovi elementi, non avrebbe più potuto essere esercitata, essendo ormai decorsi i termini di decadenza. Ciò conferma, ulteriormente, che gli imponibili indicati nell'atto di adesione erano ormai definitivi, sia per l'Amministrazione sia per la parte.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18962/05, ha evidenziato, in particolare, che "è da ritenersi che, una volta comunque rideterminato, in via di adesione, il reddito imponibile ed assolto dalla società a quanto dovuto (ai fini dell'irpeg e dell'ilor) sul reddito così rideterminato, non possono essere prese più in considerazione delle istanze di rimborso afferenti l'annualità definita; pena l'alterazione, in contrasto con quanto disposto dall'art. 2 comma terzo D. Lgs.vo 218/1997, della misura della base imponibile concordata fra le parti".
La Corte, valorizzando il contenuto del disposto normativo, ha sottolineato che "invero, l'art. 1 del D. Lgs.vo 218/1997 stabilisce che l'accertamento delle imposte sui redditi (e dell'imposta sul valore aggiunto) può essere definito con adesione del contribuente; e l'art. 2 comma 3 della indicata fonte normativa stabilisce, per quanto qui rileva, che "l'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione" e che lo stesso "non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio..." (salvo i casi, che qui non ricorrono, di cui al comma 4 del citato art. 2)".

La tesi dell'Amministrazione - già disattesa dai giudici di merito secondo i quali gli atti di adesione intervenuti sono ininfluenti rispetto alle pregresse istanze di rimborso - ha trovato conferma dinanzi al giudice di legittimità, che ha ritenuto che il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai rimesso in discussione, neanche attraverso l'accoglimento di pregresse istanze di rimborso.
Secondo la suprema Corte il principio di immodificabilità della base imponibile oggetto di adesione fra le parti, sancito dall'articolo 2 del Dlgs n. 218/97, ha valenza generale e include anche l'immodificabilità della base imponibile ad opera di istanze di rimborso.
I giudici di legittimità hanno, infatti, espressamente affermato che dalla disciplina normativa che regola lo strumento dell'accertamento con adesione si ricava che "da parte del contribuente il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai rimesso in discussione".
 
Giovanna Righi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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