Imprenditori agricoli: il regime speciale si conquista sul campo.


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Imprenditori agricoli: il regime speciale si conquista sul campo.
Autore: Francesca La Face - aggiornato il 03/09/2007
N° doc. 3879
03 09 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Sentenza n. 14879 del 27 giugno 2007

Imprenditori agricoli: il regime speciale si conquista sul campo

E' il contribuente a dover provare il diritto alla detrazione Iva forfettizzata
 
Ricade sul contribuente l'onere di provare il diritto ad avvalersi del regime speciale di detrazione forfettizzata dell'Iva, previsto per gli imprenditori agricoli. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 14879, depositata il 27 giugno scorso. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio il base al quale nei processi tributari in cui viene chiesto il riconoscimento di un'agevolazione e/o di un'esenzione fiscale, incombe sul soggetto che invoca tale agevolazione in proprio favore l'onere della prova dei relativi presupposti.

La controversia in esame trae origine dalla notifica di una avviso di accertamento, con il quale l'ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, aveva disconosciuto i benefici di cui all'articolo 34, del Dpr 633/72, ritenendo l'attività svolta dal contribuente come commerciale e non agricola.
La contribuente presentava ricorso, evidenziando che il fondo, coltivato a uliveto, dell'estensione di circa 73 ettari, era stato ricevuto dal proprio cognato con scrittura privata di comodato. Conseguentemente, l'attività svolta doveva qualificarsi come agricola, dal momento che non veniva acquisto alcun prodotto esterno; la contribuente produceva e lavorava il prodotto del fondo stesso, vendendone l'olio.

La Commissione tributaria provinciale, condividendo le argomentazioni dell'ufficio, rigettava il ricorso.
In particolare, i giudici di prime cure rilevavano che la ricorrente svolgeva attività di lavoro dipendente in qualità di bracciante agricola, attività per la quale aveva percepito dall'Inps l'indennità di disoccupazione agricola e l'indennità di maternità; inoltre, la stessa non aveva mai presentato all'Inps la denuncia aziendale, non aveva mai assunto personale alle proprie dipendenze per la gestione e la conduzione dei fondi, né aveva una organizzazione imprenditoriale, per cui non rientrava nelle condizioni previste dall'art. 2135 cc; insomma, la contribuente non era un produttore agricolo, ma si limitava a commercializzare l'olio.

La Commissione tributaria regionale confermava l'assunto dei primi giudici.

La contribuente proponeva allora ricorso per cassazione, lamentando:
  • che i giudici di appello avevano omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva (dal momento che ove fosse stato vero che la ricorrente era soltanto soggetto interposto nella conduzione dell'azienda agricola di cui il cognato risultava essere l'unico dominus, solo quest'ultimo doveva essere considerato l'effettivo percettore del reddito, di cui la cognata era apparente titolare)
  • che era stato fatto malgoverno della regola di distribuzione dell'onere della prova in ordine all'attività effettivamente esercitata (la prova dei fatti costitutivi della pretesa spettava all'Amministrazione finanziaria, quale attrice in senso sostanziale).

La Corte, con la sentenza in esame, ha rigettato il ricorso presentato dalla contribuente, ritenendo non solo infondato il difetto di legittimazione passiva dalla stessa eccepito (atteso che il rapporto tributario sorgeva in testa alla contribuente, in quanto solo quest'ultima aveva avanzato la richiesta di agevolazioni che l'ufficio aveva disatteso con l'emissione degli avvisi di accertamento), ma anche che spetta al contribuente l'onere di provare il diritto di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'articolo 34 del Dpr 633/72.

La norma prevede un regime speciale di detrazione Iva, a favore di determinati soggetti.
Al riguardo, si rammenta che per effetto delle novità introdotte dal Dl n. 262 del 2006, nei confronti dei produttori agricoli e ittici sono previsti due regimi di applicazione dell'imposta, uno dei quali contiene un sub-regime di adempimenti che sono legati al volume di affari del contribuente:

  • il regime speciale, con detrazione forfettizzata dell'Iva e con al suo interno un regime di esonero per i soggetti minimi, di limitate dimensioni. Prima del 2007 era vigente un sub-regime, soppresso nel testo vigente, per gli agricoltori semplificati
  • il regime ordinario dell'Iva, che si applica su esplicita opzione.

Con riferimento al regime speciale, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A, parte prima, allegata al decreto Iva, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di compensazione, stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il ministro per le Politiche agricole.

In sostanza, i produttori agricoli che rientrano nel regime speciale Iva:

  • all'atto della vendita dei prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A - parte prima, allegata al predetto decreto Iva, applicano le aliquote ordinarie previste per le cessioni di tali prodotti agricoli ed ittici
  • all'atto della determinazione dell'imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle "percentuali di compensazione" calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli venduti.

Quanto più le percentuali di compensazione sono elevate e si avvicinano all'aliquota Iva applicata per la vendita del prodotto, tanto maggiore sarà il beneficio fiscale per l'imprenditore agricolo.

La forfetizzazione si applica solo se i prodotti agricoli e ittici sono ceduti:

  1. da produttori agricoli che esercitano, individualmente o in forma associata, le attività agricole indicate nell'articolo 2135 del codice civile, nonché le attività di pesca in acque dolci e di acquicoltura
  2. da organismi agricoli di intervento o da altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti dell'Unione europea
  3. da cooperative agricole e loro consorzi che provvedono a vendere i prodotti conferiti dai soci, anche previa manipolazione e trasformazione.

Tanto precisato, la cassazione ha affermato che nei processi tributari in cui viene chiesto il riconoscimento di un'agevolazione fiscale e/o esenzione fiscale "incombe al soggetto che invoca tale agevolazione in proprio favore l'onere della prova dei relativi presupposti".
Conseguentemente, nel caso di specie, "incombeva alla contribuente l'onus probandi del fondamento del trattamento fiscale agevolato preteso: e cioè l'esercizio dell' attività quale imprenditore agricolo".

In definitiva, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio già affermato in altre pronunce (ancorché con riferimento a diversa fattispecie), secondo il quale nell'ambito della ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo la prova di elementi e circostanze rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, "mentre spetta al contribuente, che intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano" (cfr Corte costituzionale n. 109 del 29/03/2007; Cassazione, sentenze nn 3107/2006, 10802/2002, 16198/2001, 12478/2001).

 
Francesca La Face
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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