Imputazione del disavanzo nella fusione e principi Ias/Ifrs.


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Imputazione del disavanzo nella fusione e principi Ias/Ifrs.
Autore: Mario Leone - aggiornato il 27/01/2006
N° doc. 1190
27 01 2006 - Edizione delle 15:15  
 
Aggregazioni aziendali

Imputazione del disavanzo nella fusione e principi Ias/Ifrs

Va attribuito agli elementi dell'attivo e del passivo delle partecipanti e, per la differenza, ad avviamento
 
Con la riforma del codice civile e, conseguentemente, del diritto societario, a seguito del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6, è stato introdotto il comma 4 all'articolo 2504-bis c.c., in tema di effetti della "fusione".
La norma citata afferma che, nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività devono essere iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima. Qualora emerga un disavanzo, "esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza (...) ad avviamento"; in quest'ultimo caso, nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426 c.c.

Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio(1), devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività della società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies.
Un ulteriore periodo al comma 4 citato, è stato aggiunto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, con effetto dal 14 gennaio 2005: se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri.

Il principio che viene espresso dalla norma citata è quello della continuità dei bilanci in sede di fusione. In tale ipotesi, di regola, il capitale sociale della società risultante dalla fusione non può eccedere la somma del capitale sociale e delle riserve delle società partecipanti alla fusione. Conclusione peraltro suscettibile di deroga.
Infatti, come precisato dalla "Commissione per la elaborazione dei principi uniformi in materia di società"(2), la deroga si verificherebbe in caso di disavanzo "da concambio", dovuto alla differenza tra il capitale sociale dell'incorporata ante fusione, e l'aumento di capitale sociale deliberato dall'incorporante a servizio della fusione, in misura necessaria per soddisfare il rapporto di cambio, qualora non vi siano sufficienti riserve (nel patrimonio netto dell'incorporata e/o dell'incorporante) per "coprire" detta differenza.
Nella sostanza, all'ipotesi rappresentata dalla norma in argomento per il disavanzo si ritiene consentita l'imputazione da concambio "agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento".

Alcune differenze vanno qui sottolineate. Innanzitutto, l'imputazione del disavanzo da concambio "comporta la formazione ex novo di capitale sociale non coperto da valori già risultanti nelle scritture contabili e nei bilanci delle società partecipanti alla fusione a differenza di quello da annullamento".
In questo caso, è necessaria, ai sensi dell'articolo 2343 c.c., la redazione anche della relazione di stima del patrimonio della società incorporata la quale, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2501-sexies, comma 7, c.c., può essere affidata agli esperti incaricati della relazione sulla congruità del rapporto di cambio.

Può sottolinearsi, in alternativa, un'altra soluzione. E' sempre possibile - come affermato dalla "Commissione" - che la società incorporante soddisfi il rapporto di cambio a favore degli azionisti dell'incorporata mediante altre modalità: per esempio, l'assegnazione di azioni proprie, la redistribuzione di azioni del capitale della società incorporante, con conseguente riduzione della partecipazione dei soci originari, l'assegnazione di azioni senza valore nominale. Tali modalità devono comunque rispettare "l'esigenza di assicurare ai soci dell'incorporata una partecipazione congrua rispetto ai rapporti economici delle società partecipanti alla fusione, ma che non implichino un aumento del capitale sociale dell'incorporante superiore alla somma del capitale sociale dell'incorporata, delle riserve dell'incorporata e delle riserve dell'incorporante imputabili a capitale".

La "Massima" n. 72 della "Commissione" sottolinea che è fatta salva ogni diversa conseguenza derivante dall'applicazione dei principi Ias-Ifrs, per le società che li abbiano adottati in via obbligatoria o facoltativa.
I principi contabili internazionali prendono in considerazioni le operazioni di fusione come business combination cioè aggregazioni aziendali(3). Infatti, per aggregazione aziendale deve intendersi, secondo il principio Ifrs 3 (regolamento n. 2236/04 del 29 dicembre 2004, in Guue n. L 392 del 31 dicembre 2004), un'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è costituito dal fatto che una sola entità ("l'acquirente") ottiene il controllo di una o più attività aziendali distinte ("l'acquisito").
Deve specificarsi che se un'entità ottiene il controllo di una o più entità diverse dalle attività aziendali, l'accorpamento di tali entità non costituisce una aggregazione aziendale. Quando un'entità acquisisce un gruppo di attività o di attivi netti che non costituiscono un'attività aziendale, questa deve allocare il costo dell'assieme alle singole attività e passività identificabili dell'assieme in base ai relativi fair value (valore equo) alla data di acquisizione.

Tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto(4). In base a tale metodo, un'aggregazione aziendale è considerata dal punto di vista dell'entità aggregante identificata come l'"acquirente". L'"acquirente" acquista attività nette e rileva le attività acquisite e le passività e passività potenziali assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente dall'acquisito. La misurazione delle attività e delle passività dell'acquirente non è influenzata dall'operazione, come non lo sono le eventuali ulteriori attività o passività dell'acquirente rilevate come conseguenza dell'operazione, in quanto non sono oggetto dell'operazione.

Per l'ipotesi suddetta, l'Organismo italiano di contabilità(5) (Oic) ha inteso sottolineare che l'impresa deve comunque effettuare quattro passaggi relativi all'avviamento (Ifrs 1, appendice B). Schematicamente possiamo qui evidenziarli:
  1. Assunzione dell'avviamento (goodwill): deve essere assunto nell'importo iscritto dalla società nella propria contabilità all'atto del perfezionamento dell'operazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni straordinarie successivi
  2. Variazioni dell'importo iscritto dell'avviamento: è aumentato di quello, alla stessa data, delle eventuali immobilizzazioni immateriali, acquisite nella relativa business combination, separatamente iscritte ma non più iscrivibili come tali secondo gli Ifrs (ad esempio, spese d'impianto e d'ampliamento) ed è ridotto invece di quelle immobilizzazioni immateriali delle quali è prevista la separata iscrizione secondo gli Ias/Ifrs, ma che invece non furono distintamente iscritte e furono comprese nel valore del goodwill. Se del caso, si devono rettificare le imposte differite e le interessenze di terzi
  3. Rettifiche dell'importo dell'avviamento: deve essere rettificato in più o in meno dell'importo di eventuali rettifiche del prezzo di acquisto dell'azienda che siano probabili e attendibilmente determinabili alla data di passaggio agli Ias/Ifrs. Inoltre, esso è incrementato di eventuali differenze negative di prezzo già conteggiate, ma non più probabili o non più misurabili attendibilmente
  4. Impairment test dell'avviamento: deve essere obbligatoriamente effettuato alla data di passaggio agli Ifrs, come previsto dallo Ias 36, dopo aver allocato l'avviamento a una appropriata unità generatrice di flussi finanziari (cash generating unit). L'eventuale perdita per riduzione di valore (impairment loss) è addebitata alla riserva per utili portati a nuovo.

Va qui evidenziato come l'importo dell'avviamento non deve essere sottoposto a ulteriori rettifiche, neppure per correggere i precedenti ammortamenti; infatti, a partire dal 1° gennaio 2005, il goodwill non si ammortizza, ma è soggetto, appunto, a impairment test.
Qualora l'avviamento non fosse stato rilevato in sede di contabilizzazione della business combination, ma avesse rettificato direttamente il patrimonio netto, eventuali rettifiche alle immobilizzazioni immateriali impatterebbero sul patrimonio netto, in quanto il goodwill non potrebbe in ogni caso essere rilevato(6).
Per quanto riguarda le altre attività e passività, dovrà comunque essere verificata la loro iscrivibilità ai fini Ifrs, senza modificarne il valore attribuito in sede della precedente contabilizzazione della business combination, salvo quanto previsto al paragrafo B.2 (b) della Appendice B sopra citata. Conclude l'Oic, affermando che lo storno di attività e passività che non rispecchiano le regole Ifrs o la rilevazione di attività e passività precedentemente non rilevate, ma il cui riconoscimento è previsto dagli Ifrs, avrà come effetto la rettifica del patrimonio netto e non dell'avviamento(7).


NOTE:
1) A titolo indicativo si vedano per la definizione: l'articolo 2435-bis c.c. e l'articolo 111-bis delle disposizioni attuative del c.c., nonché l'articolo .2 del regolamento sugli emittenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e l'art. 116 di quest'ultimo decreto.

2) Consiglio notarile di Milano, Massime, numero 72, 24 novembre 2005.

3) A tal proposito, si applica il paragrafo B1 dell'Appendice B - si sottolinea nel principio Ifrs 1 al paragrafo 15 - dove è previsto che il "neo-utilizzatore" possa non applicare le disposizioni dell'Ifrs 3 (applicabili a regime) alle cosiddette business combination avvenute prima della data di passaggio agli IFRS (1° gennaio 2004); tuttavia, se ridetermina una aggregazione aziendale per uniformarsi alle disposizioni dell'Ifrs 3, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve inoltre applicare a partire da quella stessa data lo Ias 36 e lo Ias 38 nella versione del 2004.

4) In sede di prima applicazione, è possibile non applicare retrospettivamente gli Ias/Ifrs per la contabilizzazione anche dei fatti o circostanze tipo aggregazioni aziendali.

5) Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), ottobre 2005.

6) Si veda punto B2(i) dell'Appendice B all'Ifrs 1.

7) Se una controllata acquisita in una business combination prima non era consolidata, ma lo dovrà essere secondo gli Ifrs, si dovranno calcolare i valori di attività e passività della controllata alla data di passaggio agli Ifrs, da inserire nel bilancio consolidato, con i criteri previsti dall'Ifrs 1. Il valore dell'avviamento da iscrivere in relazione a tale controllata (deemed cost of goodwill), sarà pari alla differenza tra la quota di partecipazione nel patrimonio netto rettificato e il costo già iscritto per la partecipazione nel bilancio individuale della controllante.

 
Mario Leone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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