In arrivo la certificazione degli utili e ai proventi equiparati.


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In arrivo la certificazione degli utili e ai proventi equiparati.
Autore: Giovanni Pavese - aggiornato il 14/03/2007
N° doc. 2774

 
14 03 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Adempimenti in scadenza

In arrivo la certificazione degli utili e ai proventi equiparati

Entro il 15 marzo la consegna del modello "Cupe"
 
Scade giovedì 15 marzo il termine per la consegna dello schema di certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe) corrisposti nell'anno 2006, previsto dall'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, da utilizzare per attestare i dividendi derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, e i proventi a essi equiparati corrisposti nell'anno 2006. Il nuovo modello "Cupe" è stato approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2006, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007.

A seguito della diffusione, in questi ultimi anni, dell'azionariato anche tra i piccoli risparmiatori, la comprensione del modello è necessaria non solo per i soggetti che dovranno compilarlo (ossia le società di capitali), ma anche per quelli che lo riceveranno. La certificazione ha, infatti, un'assoluta rilevanza ai fini dichiarativi.
Il termine di presentazione del nuovo schema di certificazione è stato modificato dal decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, che ha stabilito il termine di presentazione nella data del 28 febbraio; tuttavia, trovando tale applicazione soltanto a partire dal primo maggio 2007, resta fissata la scadenza del 15 marzo 2007 per la presentazione della certificazione relativa agli utili e proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006.

La "Cupe" è rilasciata dalle società ed enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir che hanno emesso azioni o quote, dalle casse incaricate del pagamento degli utili, dagli aderenti al sistema accentrato gestito dalla "Monte Titoli Spa" e da ogni altro soggetto che interviene nell'erogazione di utili derivanti da titoli azionari.
Destinatari della certificazione sono i soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno incassato utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, in qualunque forma corrisposti; la stessa non deve essere rilasciata per gli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter) del Dpr n. 600 del 1973, nonché per gli utili relativi a partecipazioni detenute nell'ambito delle cosiddette "gestioni patrimoniali" (a eccezione degli utili derivanti dalla partecipazione in società estere non negoziate nei mercati regolamentati).

La "Cupe" deve essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che hanno incassato sia utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, sia utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del Dpr n. 600 del 1973.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti e le ritenute subite.

La "Cupe" è utile anche ai soggetti non residenti, al fine di permettere loro di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia e il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.

Gli utili da indicare nel modello sono quelli corrisposti nell'anno di imposta oggetto della certificazione, che possono risultare dal bilancio societario dei periodi di imposta precedenti. Ciò significa solo che i proventi di partecipazione vengono dichiarati secondo il principio di "cassa".
La "Cupe" è composta da diverse sezioni contenenti:
  • i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione
  • i dati relativi al soggetto emittente (che può essere diverso da quello che rilascia la certificazione)
  • i dati relativi all'intermediario non residente
  • i dati relativi al percettore degli utili
  • i dati relativi agli utili corrisposti.

La sezione che più interessa il destinatario della certificazione, ossia il socio percettore, è quella contenente i dati relativi agli utili corrisposti.
In questa sezione vanno indicati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. I dati qui esposti sono quelli che, in sede dichiarativa, la persona fisica residente dovrà indicare nel quadro RL del modello "Unico PF" ovvero nel quadro D del modello 730.

A partire da quest'anno, i dati relativi alle somme, corrisposte per i titoli e strumenti finanziari, equiparate agli utili, ai proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione (articolo 44, comma 1, lettera f), del Tuir) e alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti, di cui all'articolo 98 del Tuir, erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, sono indicate nella stessa sezione degli utili corrisposti.

I dati di maggiore rilevanza riguardano:

  • l'ammontare del dividendo e degli altri proventi equiparati, che devono essere indicati al lordo delle ritenute o delle imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero
  • l'importo del cosiddetto "netto frontiera", l'importo, cioè, dei dividendi provenienti da partecipazioni qualificate estere, al netto delle imposte eventualmente applicate all'estero
  • l'importo delle ritenute o delle imposte sostitutive
  • l'importo del dividendo relativo a distribuzione di utili e di riserve formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir.

Per quanto riguarda l'importo da indicare nel campo "dividendo complessivo", si sottolinea che l'importo da indicare dipende dalla natura del percettore e dal tipo di partecipazione detenuta.
Ad esempio, se il percettore è una persona fisica non imprenditore, e il provento è relativo a partecipazione "qualificata", l'importo da indicare corrisponde al 40 per cento dell'ammontare del dividendo corrisposto. Quest'importo verrà poi indicato nella dichiarazione dei redditi del percettore. Nulla sarà invece indicato nel campo delle ritenute. Infatti, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 27 del Dpr n. 600/1973, le ritenute non vanno applicate nei casi in cui le persone fisiche residenti dichiarino, all'atto della percezione, che gli utili riscossi siano relativi a partecipazioni di natura qualificata.

 
Giovanni Pavese

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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