In arrivo un cambiamento nelle regole del gioco.


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In arrivo un cambiamento nelle regole del gioco.
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 05/02/2007
N° doc. 2064

     
05 02 2007 - Edizione delle 13:30  
 
Finanziaria 2007

In arrivo un cambiamento nelle regole del gioco

Provvedimenti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato determineranno i nuovi periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare e le modalità di calcolo del Preu
 
La Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), con il comma 82 dell’articolo 1, è intervenuta sul comma 13-bis¸ articolo 39 del Dl n. 269/2003, riformulandolo e stabilendo che il prelievo erariale unico, dovuto sulle somme giocate attraverso gli apparecchi atti al gioco, è assolto dai soggetti passivi d’imposta (i “concessionari” del nulla osta dai Monopoli di Stato), avendo a riferimento l’anno solare, mediante versamenti periodici e un saldo annuale. Successivi provvedimenti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato determineranno i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare, le modalità di calcolo del Preu e di compensazione di eventuali crediti, nonché quelle per eventuali rateizzazioni per gli operatori in difficoltà.

Il successivo comma 83 stabilisce che, fino alla emanazione dei suddetti provvedimenti, il Preu, sarà assolto in base ai decreti del direttore dei Monopoli 8/4/2004 e 14/7/2004.

Ricordiamo, a tale proposito, che l’articolo 3 del decreto dell’8/4/2004 stabilisce che il versamento del prelievo erariale unico deve avvenire entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese stesso, nonché entro il giorno 5 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente.

La Finanziaria 2007 introduce anche l’eventuale liquidazione dell’imposta a seguito dei controlli sui versamenti.
A tale scopo sono stati inseriti, dopo l’articolo 39 del Dl n. 269/2003, gli articoli 39-bis, 39-ter, 39-quater, 39-quinquies, 39-sexies e 39-septies.

Con il primo viene introdotto il controllo automatizzato del Preu ed, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è dovuto, si procede alla liquidazione dell’imposta eventualmente non versata. Nel successivo articolo 39-ter è stabilito, in relazione ai controlli automatici di cui sopra, che le somme risultanti non versate sono iscritte “direttamente nei ruoli” e questi ultimi devono essere resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il Preu (per l’anno 2004, il 31/12/2009 e, per l’anno 2005, il 31/12/2010 - articolo 39-septies stessa disposizione).
Le relative cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il Preu (per l’anno 2004, il 31/12/2009 e, per l’anno 2005, il 31/12/2010 - articolo 39-septies stessa disposizione).

Gli accertamenti (articolo 39-quater) e i controlli dei Monopoli di Stato sono effettuati in base ai poteri previsti dall’articolo 51 del Dpr 633/72; l’articolo 52 dello stesso decreto è, invece, il riferimento per l’effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche.

Nel comma 2 dell’articolo 39-quater, è precisato che il Preu è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi che erogano vincite in denaro, o che comunque consentono il gioco d’azzardo, sebbene privi del nulla osta autorizzativo dei Monopoli di Stato.
Lo stesso prelievo si applica alle somme giocate tramite apparecchi che posseggono il suddetto nulla osta, allorché il loro esercizio “sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo”.

Nel primo caso, il “prelievo”, la sanzione e gli interessi sono dovuti dal soggetto che ha provveduto all’installazione degli apparecchi e, in solido con questi, dal possessore dei locali presso i quali sono stati installati gli apparecchi privi del nulla osta.
Nel secondo, il Preu accertato, rispetto a quello emergente dai dati inviati dai concessionari, collegati obbligatoriamente alla rete telematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 14-bis del Dpr 640/72, nonché le sanzioni e gli interessi, sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito e, se questi non sono identificabili, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta.
Inoltre, in tale ultima ipotesi, il soggetto che ha provveduto all’installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario della rete titolare del nulla osta, sono responsabili in solido per il Preu, le sanzioni e gli interessi, “qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale”.

Il comma 3 dell’articolo 39-quater in esame stabilisce, altresì, che l’Aams procede all’accertamento della base imponibile e del “prelievo”, relativo agli apparecchi del comma 6 dell’articolo 110, “mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni”.

Nel caso i predetti dati non siano leggibili, ovvero risultino memorizzati non correttamente o alterati, le somme giocate sono determinate induttivamente “sulla base dell’importo forfetario giornaliero”, definito appositamente dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Gli avvisi di accertamento, relativi ai controlli di cui ai commi 2 e 3, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate le somme su cui è applicato il Preu.

Con l’articolo 39-quinquies, è stabilito che le violazioni indicate nel comma 1 dell’articolo 11, Dlgs n. 471/1997 (omissione di comunicazioni, mancata restituzione di questionari e inottemperanza a inviti), sono riferibili anche al Preu, con la relativa sanzione prevista (da 258 a 2.065 euro).
Per gli apparecchi privi di nulla osta che erogano denaro, ovvero con nulla osta ma il cui esercizio configura illecito civile, penale o amministrativo, la sanzione va dal 120 al 240 per cento del Preu, con un minimo di mille euro.
Se è omesso l’invio, da parte dei concessionari di rete, dei dati relativi alle somme giocate, ovvero vengono inviati in maniera inesatta, la sanzione va 500 a 8mila euro.

 
Alfonso Russo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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