In ballo anche le consumazioni obbligatorie.


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In ballo anche le consumazioni obbligatorie.
Autore: Gianluca Martani - aggiornato il 07/07/2006
N° doc. 1638
07 07 2006 - Edizione delle 15:15  
 
Dl n. 223/2006, articoli 35, commi 1 e 2, 36, comma 1, 37, commi 8 e 9

In ballo anche le consumazioni obbligatorie

Devono scontare l'aliquota Iva ordinaria prevista per l'ingresso in discoteche In tema di imposta sul valore aggiunto, novità anche in materia di accertamento
 
Tra le misure contenute nel decreto legge n. 223/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006, è sicuramente opportuno un esame di quelle riguardanti il settore dell'Iva e degli adempimenti a essa collegati.

Aliquote Iva
Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legge in esame introduce, all'articolo 74-quater del Dpr 633 del 1972, il nuovo comma 6-bis, il quale dispone che "ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".
Tale novità ha lo scopo di arginare il fenomeno elusivo, adottato dai locali interessati dalla presente disposizione, i quali, generalmente, utilizzano la formula che prevede l'ingresso libero e la prima consumazione obbligatoria. Così facendo, viene evitata l'applicazione dell'aliquota del venti per cento sul corrispettivo dovuto per l'ingresso, sostituendola, di fatto, con l'aliquota ridotta del dieci per cento applicabile sul prezzo della consumazione obbligatoria, che risulta essere "gonfiato" in quanto comprensivo anche dell'importo dell'ingresso stesso.

Per evitare tale arbitraggio fiscale, la disposizione di cui sopra considera le consumazioni obbligatorie prestazioni accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo, per cui, ai sensi dell'articolo 12 del Dpr 633 del 1972, le stesse concorrono alla formazione della base imponibile delle relative operazioni principali, con applicazione della stessa aliquota Iva.
Da ultimo, è utile precisare che la norma, facendo espresso riferimento alle consumazioni obbligatorie, non trova applicazione con riferimento alle consumazioni facoltative, le quali restano assoggettate all'aliquota del dieci per cento.

Sempre in tema di aliquote Iva, il successivo articolo 36, comma 1, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, sopprime alcune voci presenti nella tabella A, parte III, allegata al Dpr 633 del 1972, dove sono elencati i beni e servizi assoggettati all'aliquota del dieci per cento.
Di conseguenza, i predetti beni e servizi passano dall'aliquota Iva ridotta a quella ordinaria del venti per cento, in quanto non più "meritevoli" di essere agevolati. In particolare, la norma in questione si riferisce ad alcuni generi alimentari, quali i prodotti a base di zucchero non contenenti cacao in confezioni non di pregio, cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao in confezioni non di pregio, nonché ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e ai francobolli da collezione.

Un discorso a parte merita il numero 122 della citata tabella A, che riguarda le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico. Tale servizio, infatti, mantiene l'aliquota agevolata del dieci per cento, ma esclusivamente qualora si utilizzino fonti energetiche rinnovabili.

Accertamento
In tema di accertamento, con specifico riferimento alle norme riguardanti la disciplina dell'Iva, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legge in esame introduce un nuovo periodo nel terzo comma dell'articolo 54 del Dpr 633 del 1972.
Prima di analizzare nello specifico la novità accennata, è utile rammentare che l'articolo qui modificato si occupa di determinare le regole concernenti il cosiddetto accertamento "analitico" in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare, il comma 3 consente agli uffici finanziari di procedere alla rettifica della dichiarazione Iva, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità, quando l'esistenza di maggiori operazioni imponibili rispetto a quanto dichiarato o le inesattezze relative alle operazioni detraibili, risultano in modo certo e non presunto da verbali, da questionari e fatture, nonché da altri dati e notizie in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Il decreto legge emanato dall'attuale governo ha integrato il citato comma 3 stabilendo che, con riferimento alla cessione di beni immobili e relative pertinenze, la rettifica della dichiarazione può essere effettuata, oltre che nei casi sopra elencati, anche quando l'esistenza di operazioni imponibili o le inesattezze relative a operazioni detraibili sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni.

Tale disposizione, pertanto, è rivolta a colpire tutte quelle transazioni aventi ad oggetto beni immobili per le quali il corrispettivo pagato si discosta notevolmente dal valore di mercato (normale) del bene, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto. In tali situazioni, infatti, l'Amministrazione finanziaria può recuperare l'imposta evasa dimostrando unicamente la discordanza tra il prezzo pagato rispetto al valore normale del bene ceduto, così come determinato ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 633 del 1972.

Un'altra modifica che si pone nell'ottica di contrasto all'evasione fiscale, sia ai fini dell'Iva che delle imposte dirette, è quella contenuta nel comma 8 dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006.
Il citato comma 8, infatti, introduce il nuovo comma 4-bis nell'articolo 8-bis del Dpr 322 del 1998, con il quale viene previsto l'obbligo per i contribuenti Iva di presentare all'Amministrazione finanziaria l'elenco clienti e fornitori.

In particolare, il predetto elenco deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati Iva. Pertanto, visto che quest'ultima va presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno, il termine per la presentazione dell'elenco clienti e fornitori cade il 29 di aprile.
L'elenco clienti e fornitori deve contenere l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti nei cui confronti sono emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione dati Iva, con esclusione, quindi, delle cessioni di beni e servizi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale, nonché dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rientranti nel campo di applicazione dell'Iva.

Inoltre, con riferimento a ciascun soggetto, deve essere indicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle variazioni ex articolo 26, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Ai fini sanzionatori, la disposizione in esame estende all'obbligo di presentazione dell'elenco clienti e fornitori la stessa sanzione prevista per l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dati Iva. Pertanto, con riferimento alle ipotesi sopra elencate trova applicazione l'articolo 11 del Dlgs n. 471 del 1997, che prevede una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro.

Da ultimo, si evidenzia che allo scopo di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione del nuovo adempimento, il successivo comma 9 dell'articolo 37 del decreto legge in esame dispone che, per il periodo d'imposta 2006, è obbligatorio elencare tra i clienti i soli titolari di partita Iva. A decorrere dal prossimo anno, nei predetti elenchi dovranno essere indicati tutti i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, siano essi soggetti Iva che consumatori finali.

In successivi interventi, le altre misure in materia di imposta sul valore aggiunto

 
Gianluca Martani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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