In onda la trasmissione telematica dei corrispettivi.


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In onda la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Autore: Santa Palumbo - aggiornato il 07/05/2007
N° doc. 3281
07 05 2007 - Edizione delle 16:30  
 
I provvedimenti sono in attesa di pubblicazione sulla G.U.

In onda la trasmissione telematica dei corrispettivi

Si parte il 25 settembre prossimo con i soggetti che operano nella grande distribuzione organizzata.
 
Divengono operative le norme sulla trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotte dal decreto “Visco-Bersani”. Sono, difatti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale due provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nei commi 33 e seguenti dell’articolo 37, Dl n. 223/2006.

Il primo dei due atti del direttore dell’Agenzia delle entrate individua nel prossimo 1° luglio 2007 la data a decorrere dalla quale diventa efficace, per i contribuenti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate, nonché per i soggetti che operano nel settore della “grande distribuzione organizzata”, l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.
E’ comunque previsto un invio frazionato nel tempo delle prime comunicazioni. Si comincerà il 25 settembre 2007 con la grande distribuzione; seguiranno tutti gli altri contribuenti obbligati, per i quali sono state previste le seguenti date:
  • 25 ottobre per i soggetti con corrispettivi 2006 superiori a 6 milioni di euro
  • 25 novembre per i soggetti con corrispettivi 2006 tra 600mila e 6 milioni di euro
  • 25 marzo 2008 per i soggetti con corrispettivi 2006 inferiori a 600mila euro e per tutti i soggetti che iniziano l’attività nel corso del 2007.

Considerato l’elevato numero di soggetti obbligati (si ricorda al riguardo che il mancato invio delle informazioni è sanzionato con il pagamento di un importo che va da mille a 4mila euro) e la notevole quantità di dati da trasmettere, la previsione di un invio frazionato è tesa a evitare problemi gestionali, sia per il contribuente (e per gli intermediari che effettueranno la trasmissione) che per la stessa Agenzia delle entrate, concedendo, inoltre, più tempo ai contribuenti più “piccoli”, date le loro caratteristiche operative, per la raccolta, predisposizione e invio delle informazioni.

Per alcune categorie di soggetti – nello specifico banche, assicurazioni, poste e enti pubblici – alla luce dell’attività esercitata e del fatto che tali contribuenti già trasmettono all’Agenzia delle entrate una serie di informazioni - la data di efficacia dell’obbligo sarà prevista in un apposito e successivo provvedimento.

Il secondo provvedimento direttoriale definisce, invece, le modalità tecniche relative al nuovo obbligo di invio dei corrispettivi, fornendo le informazioni – dettagliate nel tracciato telematico allegato – che dovranno essere inserite nella comunicazione.
In sintesi, si tratta dell’ammontare complessivo, per punto vendita, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Più nel dettaglio, il tracciato telematico prevede l’invio delle seguenti informazioni:

  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente obbligato alla trasmissione ed eventuale codice fiscale dell’intermediario che invierà per suo conto
  • numero e progressivo Rea, attribuiti dalla Cciaa territorialmente competente, identificativi dei singoli punti vendita
  • totale dei corrispettivi conseguiti nella giornata dal singolo punto vendita.

La comunicazione va fatta anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.
Nel totale dei corrispettivi giornalieri dovranno essere inclusi anche gli importi per i quali sono state emesse fattura, con esclusione di quelle relative a cessioni di immobili e beni strumentali, in quanto afferenti a operazioni “straordinarie”. Tale scelta è dovuta sia alla volontà di non complicare la rilevazione e la predisposizione dei dati da trasmettere, sia al fatto che il dato da rilevare fa riferimento ai corrispettivi della normale gestione dell’attività.

A regime, la trasmissione sarà effettuata entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti “mensili”, ed entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti “trimestrali”.
Tali scadenze, collegate alle liquidazioni periodiche dell’Iva, concedono al contribuente un congruo lasso di tempo per la predisposizione e il successivo invio dei file, riducendo gli aggravi eventualmente connessi al nuovo adempimento sia per i contribuenti obbligati che per gli intermediari.
Per i soggetti della grande distribuzione, riprendendo quanto già stabilito con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 8 luglio 2006, la trasmissione sarà effettuata con cadenza settimanale.

Attualmente, i canali attraverso i quali i contribuenti o, per loro conto, gli intermediari abilitati invieranno le informazioni all’Agenzia delle entrate sono Entratel e Internet (Fisconline).
Con successivo provvedimento, l’Agenzia delle entrate fornirà tempistica e modalità tecniche della trasmissione telematica da effettuarsi con gli apparecchi misuratori fiscali.
In questo caso, il rinvio è conseguente ad aspetti puramente tecnici, in quanto Amministrazione fiscale e Sogei stanno studiando la modalità più semplice (e meno onerosa) per il contribuente, per trasmettere direttamente i dati dai misuratori.
Tale modalità dovrà, al contempo, garantire la sicurezza delle informazioni, non modificabili nel corso della loro elaborazione e trasmissione, assicurando trasparenza tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Come ovvio, il percorso che porterà alla definizione delle specifiche tecniche dei misuratori sarà preventivamente condiviso con i produttori degli stessi.

Si ricorda, infine, che il decreto “Visco-Bersani”, così come modificato dalla Finanziaria 2007, proprio al fine di ridurre anche gli oneri di carattere economico derivanti dall’adempimento del nuovo obbligo, prevede un doppio canale di agevolazioni per i contribuenti:

  • un credito di imposta di 100 euro da utilizzare in compensazione, per ciascun contribuente che effettuerà l’adattamento tecnico dei misuratori già in uso
  • la detrazione integrale delle spese sostenute per l’acquisto, e il venir meno dell’obbligo di verificazione periodica dei misuratori fiscali, per i contribuenti che si muniranno degli apparecchi immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2008.

 
Santa Palumbo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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