Incarichi non autorizzati, da restituire compensi e ritenute - Risoluzione n. 101/E del 17 maggio 2007.


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Incarichi non autorizzati, da restituire compensi e ritenute - Risoluzione n. 101/E del 17 maggio 2007.
Autore: Rodolfo Rinaldi - aggiornato il 17/05/2007
N° doc. 3345
17 05 2007 - Edizione delle 18:00  
 
Risoluzione n. 101/E del 17 maggio 2007

Incarichi non autorizzati, da restituire compensi e ritenute

Per il dipendente, rimborso delle somme già tassate attraverso lo strumento degli oneri deducibili
 
Le somme percepite dai pubblici dipendenti per incarichi non conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, vanno da questa recuperate, con i mezzi che riterrà opportuni, al lordo delle ritenute operate dal committente pagatore. A loro volta, i lavoratori colpiti dal provvedimento potranno realizzare il rimborso delle somme già tassate e poi restituite riportandole nella dichiarazione dei redditi tra gli oneri deducibili.
Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la
risoluzione n. 101/E del 17 maggio 2007.

Si ricorda che le disposizioni in materia di incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici impongono a questi ultimi di richiedere la preventiva autorizzazione all'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza della prescrizione, i compensi per le prestazioni svolte devono essere versati alla medesima amministrazione da parte del lavoratore o del soggetto erogante.

La risoluzione n. 101/2007 specifica che il recupero dei proventi va effettuato al lordo delle ritenute operate dal terzo e, riguardo alle modalità attraverso le quali il lavoratore può ottenere il rimborso delle somme già tassate, rinvia a due precedenti documenti di prassi, la circolare n. 326/1997 e la risoluzione n. 110/2005. In particolare, il recupero avviene considerando gli importi, in dichiarazione dei redditi, come onere deducibile. A tal proposito, la risoluzione chiarisce che tale modalità di rimborso, prevista espressamente "per le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti", può essere utilizzata anche se la restituzione avviene in capo a un soggetto diverso da quello erogatore.
In alternativa, l'onere "... potrà anche essere riconosciuto dal sostituto d'imposta... e non concorrerà a formare il reddito imponibile, evitando così che il contribuente debba presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere".

 
Rodolfo Rinaldi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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