Incentivi all'esodo sotto l'ombrello degli accordi sindacali - Risoluzione n. 138/E del 19 giugno 2007.


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Incentivi all'esodo sotto l'ombrello degli accordi sindacali - Risoluzione n. 138/E del 19 giugno 2007.
Autore: Alfonso Lucarelli - aggiornato il 19/06/2007
N° doc. 3518
19 06 2007 - Edizione delle 14:30  
 
Risoluzione n. 138/E del 19 giugno 2007

Incentivi all'esodo sotto l'ombrello degli accordi sindacali

Intese fra associazioni di categoria dei dipendenti e datore di lavoro rilevanti per l'applicabilità del regime transitorio di tassazione
 
Gli accordi sindacali rientrano fra quelli cui la legge collega l'applicabilità del regime transitorio sull'incentivo all'esodo. L'intesa, datata prima del 4 luglio 2006, fra associazioni sindacali e datore di lavoro, con cui le parti si sono accordate sull'uscita incentivante e la messa in mobilità del personale nell'ambito di un piano di ristrutturazione aziendale, permette di continuare ad applicare il più favorevole regime fiscale alle somme corrisposte ai dipendenti, anche se la cessazione del rapporto è avvenuta dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge "Visco-Bersani".
La puntualizzazione è arrivata con la
risoluzione n. 138/E del 19 giugno 2007.

La normativa
Il "Visco-Bersani" ha abrogato la disposizione agevolativa in base alla quale le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che avessero superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, si tassavano con un'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del Tfr.
Lo stesso Dl n. 223/2006 ha poi stabilito che, fermi restando i requisiti di età, la tassazione agevolata potesse continuare ad applicarsi (regime transitorio) sia con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (vale a dire prima dell'entrata in vigore del decreto-legge) sia relativamente alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati a partire dal 4 luglio 2006, purchè in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a quella data.

Il quesito
Il dubbio che aveva spinto l'istante a chiedere l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate era legato all'esatta individuazione degli "accordi" cui fa riferimento la legge per l'applicazione del regime transitorio. Mentre, difatti, il verbale dell'intesa fra società e sindacati era del maggio 2005, il personale interessato alla procedura, pur avendo cessato il rapporto di lavoro il 23 giugno 2006, aveva sottoscritto il verbale di conciliazione solo il 4 luglio successivo. Proprio a tale ultima data aveva fatto riferimento la società, optando, di conseguenza, in via cautelativa, per il regime di tassazione ordinario.

La risposta dell'Amministrazione
L'Agenzia delle entrate ha ricordato che gli "accordi" in grado, se di data certa anteriore al 4 luglio 2006, di "salvare" le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo dalla tassazione ordinaria, si identificano "in tutti gli atti che formalizzano un incontro di volontà tra datore di lavoro e dipendenti, in merito alle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, compresi gli impegni a carattere collettivo tra associazioni di categoria dei dipendenti e datore di lavoro".

C'è da dire che quella appena esposta è una conclusione di principio, valida semmai per altre fattispecie più intricate. Per il caso sottoposto all'esame dei tecnici dell'Amministrazione finanziaria, infatti, nemmeno sarebbe stato necessario tale sforzo interpretativo, dal momento che a risolvere la questione interviene la circostanza che il rapporto di lavoro dei dipendenti in esubero era cessato, per effetto dell'attivazione della procedura di mobilità, il 23 giugno 2006. Si verificava, pertanto, la prima delle due circostanze che rende ancora possibile l'applicazione del vecchio regime agevolativo.

Piuttosto, è opportuno riportare l'indicazione data a proposito delle modalità di restituzione agli ex dipendenti delle maggiori ritenute effettuate.
Nella risoluzione si legge che "al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di consentire anche un più rapido recupero delle ritenute... prima della presentazione del Modello 770/2007, la società" può "rimborsare direttamente i lavoratori interessati delle ritenute operate in misura maggiore e provvedere ad emettere nuovamente il CUD ai dipendenti, con l'indicazione, nella sezione "annotazioni", che i dati corretti riguardano le somme tassate separatamente. Il sostituto dovrà successivamente indicare nel Modello 770/2007 il credito nei confronti dell'Erario che potrà essere compensato ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241".

 
Alfonso Lucarelli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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