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Incentivi per l'energia pulita.
Autore:
Annamaria Crisconio
- aggiornato il
18/01/2006
N° doc. 1165
18 01 2006 - Edizione delle 15:00
Legge n. 266/2005, commi 120 e 423
Incentivi per l'energia pulita
Costituiscono reddito agrario le attività di produzione e cessione da fonti rinnovabili agro-forestali
Tra le misure fiscali contenute nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ci sono alcuni aspetti importanti attinenti l'agricoltura.
In primo luogo, è opportuno segnalare la proroga al 31 dicembre 2006 delle agevolazioni tributarie concernenti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, contenuta nel comma 120. Tale norma prolunga ancora di un anno, dunque, i benefici risalenti alla legge 6 agosto 1954, n. 604, che, per l'esigenza di incentivare l'attività agricola, sono stati sempre prorogati di anno in anno.
Le citate agevolazioni consistono nell'esenzione dall'imposta di bollo e da riduzioni dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria per gli atti di acquisto a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali su fondi rustici e anche su case rustiche non situate sul fondo, finalizzati a formare o arrotondare la piccola proprietà contadina.
Giova sottolineare che l'ambito di applicazione della disposizione è stato ampliato dal Dlgs n. 99 del 29 marzo 2004, che ha ricompreso tra i beneficiari anche le società agricole e che ha introdotto ulteriori agevolazioni finalizzate alla conservazione dell'integrità fondiaria, quando il compendio unico è condotto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale.
La disciplina tributaria del settore agricolo è stata poi ulteriormente arricchita dal Dlgs n. 101 del 27 maggio 2005, che ha esteso alle società agricole, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, tutte le vigenti agevolazioni tributarie sia in materia di imposte indirette sia in materia creditizia.
Altra importante novità è contenuta nel comma 423 della Finanziaria 2006, che ha stabilito che "
la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario
".
La scelta del legislatore di incentivare le fonti agro-forestali per produrre energia "pulita", oltre ad avere un valore etico in direzione ambientale, si colloca anche in linea con le tendenze della normativa comunitaria, come accolta anche nel nostro Paese con il Dlgs n. 387 del 29 dicembre 2003 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità").
Un esempio di energia derivante da fonti agro-forestali è dato dalla valorizzazione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole e zootecniche e dall'uso del mais ceroso o di altre biomasse per la produzione di biogas, che alimenta i generatori che a loro volta producono energia elettrica.
La presunzione legale che la produzione e cessione di energia elettrica mediante fonti agro-forestali, quando effettuate da imprenditori agricoli professionali, costituiscano attività connesse ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 c.c. e che il reddito derivante sia qualificato reddito agrario comporta che esso non dovrà essere assoggettato a tassazione nell'ambito del reddito d'impresa.
L'imprenditore agricolo(1), cioè, non acquista la veste di imprenditore ai sensi dell'articolo 2082 c.c., ma resta coltivatore diretto o imprenditore professionale. Inoltre, non è tenuto a contabilizzare separatamente i proventi della sua attività di produzione di energia elettrica, in quanto questi confluiscono
ex lege
nel reddito agrario, determinato catastalmente(2).
Unica condizione, implicita nel richiamo all'articolo 2135 c.c., è che le fonti agro-forestali siano ottenute prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali svolto sullo stesso fondo su cui è prodotta l'energia elettrica, oppure mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Infine, la collocazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica mediante fonti agro-forestali nel reddito agrario ha un ulteriore riflesso fiscale: anche gli immobili utilizzati nel processo produttivo dell'energia elettrica, essendo qualificati fabbricati rurali non saranno soggetti all'imposta comunale sugli immobili.
NOTE
1. Che può essere persona fisica, società semplice o ente non commerciale.
2. L'attuale articolo 32 del Tuir ricomprende nel reddito agrario stimato catastalmente anche i redditi derivanti dalle attività connesse, dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del ministero delle Politiche agricole e forestali. E' stato, così, superato il precedente riferimento all'"esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa", sostituito dall'individuazione tassativa dei beni le cui relative attività sono attratte nel regime del reddito agrario.
Annamaria Crisconio
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