Incontri fiscali 2005, Gardone Riviera 27-28 ottobre 2005: le strategie della lotta all'evasione (1). I modelli conoscitivi per contrastare il fenomeno.


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Incontri fiscali 2005, Gardone Riviera 27-28 ottobre 2005: le strategie della lotta all'evasione (1). I modelli conoscitivi per contrastare il fenomeno.
Autore: Raffaello Lupi - aggiornato il 04/11/2005
N° doc. 910
04 11 2005 - Edizione delle 14:00  
 
Incontri fiscali 2005, Gardone Riviera 27-28 ottobre 2005

Le strategie della lotta all'evasione (1)

I modelli conoscitivi per contrastare il fenomeno
 
L'azione di contrasto all'evasione(1), in un contesto di autodeterminazione analitico-contabile dei tributi(2) ha bisogno di essere supportata da chiavi di lettura e modelli interpretativi che dovrebbero venire dalla dottrina e dalla pubblicistica. Il dr. Orsi rilevava, nell'introduzione alla tavola rotonda, che invece la pubblicistica fiscale oggi si dedica prevalentemente alla trattazione del diritto tributario sostanziale, e al regime giuridico di quanto è già noto al fisco. Quest'attività interpretativa del diritto tributario sostanziale, sottile e giuridicamente stimolante, serve a poco di fronte al materiale occultamento delle vicende rilevanti ai fini della tassazione. Interpretare è importante, ma non si può interpretare quello che non si conosce, e il vero problema del fisco italiano oggi non è inquadrare giuridicamente quello che i contribuenti comunicano, ma riprendere il controllo di quanto i contribuenti nascondono.

In questo compito, l'amministrazione finanziaria è stata lasciata sola da una pubblicistica e, mi duole dirlo, da una dottrina, dedicate prevalentemente al diritto sostanziale, e che hanno trascurato la tematica delle prove, delle presunzioni, di come le diverse modalità di produzione e determinazione della ricchezza influenzano sia i regimi tributari sostanziali, sia le modalità di documentazione e di prova. Invano si ricercherebbero, nella maggior parte dei manuali di diritto tributario usati nelle nostre università, indicazioni sulla prova dell'evasione fiscale in relazione alle diverse tipologie di contribuenti, alle dimensioni, alla clientela e a tutti gli altri parametri cui ci stiamo dedicando nell'ambito di questa tavola rotonda. Di solito, sulla manualistica, non si va al di là di riesposizioni dell'articolo 39 del Dpr 600, e delle consimili disposizioni dell'Iva.

Sarà forse un inconveniente della segmentazione di studi giuridici appiattiti sulla legislazione, ma sembrano dimenticati alcuni presupposti metodologici(3) indispensabili a contrastare l'evasione, come l'empirismo strutturale della prova, il suo probabilismo, il cosiddetto "libero convincimento", la dialettica tra "prova libera" e "prova legale"(4), la distinzione tra aspetto materiale della prova (evidence) e prova come argomentazione (proof), la necessità che l'amministrazione e il giudice spieghino perché una ipotesi è stata ritenuta più verosimile e credibile di altre, il rapporto tra rigore della prova, circostanze da provare, possibilità probatorie e via enumerando.
Non si è insomma diffusa, nel diritto tributario, l'idea che il convincimento, prima amministrativo e poi eventualmente giudiziale, è strutturalmente empirico e probabilistico, con una probabilità non esprimibile numericamente, ma pur sempre razionalmente valutabile.
Alcuni punti fermi di questo tipo potrebbero invece inquadrare, assai proficuamente, le innumerevoli disposizioni legislative con cui si è cercato, negli anni, di contrastare l'evasione, dai coefficienti, alla minimum tax, ai parametri, agli studi di settore, al redditometro, alla pianificazione fiscale concordata.

Inoltre, il contrasto all'evasione è stato oggettivamente indebolito dalla drammatizzazione, sempre da parte della dottrina, di profili come l'indisponibilità del credito tributario, la pretesa indiscriminata "vincolatezza" dell'azione amministrativa e la determinazione "analitico -contabile" dei redditi. Quest'ultima ha condotto a una concezione distorta della capacità contributiva, come se il principio costituzionale fosse rispettato, in capo ai contribuenti tenuti ex lege alle scritture contabili, solo da una determinazione analitico-contabile; si è trascurato che la precisa determinazione della capacità contributiva deve conciliarsi con la semplicità e la snellezza del prelievo, come confermato dalla storia dei tributi, dove gli stati hanno sempre prestato attenzione massima ai profili di snellezza dell'individuazione e determinazione della ricchezza.
Nell'ambito degli uffici finanziari, questo clima ha diffuso un'idea che l'attività di controllo debba essere come telecomandata dalla legge(5) o dai documenti contabili, con timore dell'inevitabile soggettivismo dei ragionamenti con cui combattere l'evasione (vedremo che questo bisogno di punti fermi è anche una chiave di lettura degli studi di settore).

Se si vuole combattere l'evasione, occorre prima di tutto capire che l'evasore non è un pericoloso deviante, un patologico malvivente, ma un operatore economico che produce ricchezza e cerca di sottrarla al fisco. La sua decisione di evadere dipende da una valutazione razionale, dalla percezione dei possibili controlli del fisco, dagli indizi di cui questo potrà disporre, dalle sanzioni, dalle probabilità di spuntarla in contenzioso, dall'eventualità di condoni, eccetera.
I controlli, come notava Di Capua, valgono quindi soprattutto per il modo in cui una più ampia platea di contribuenti li percepisce, e per l'impulso che indirettamente danno alla compliance. Le strategie della lotta all'evasione dipendono quindi dalla conoscenza delle modalità di formazione e circolazione della ricchezza, dalla capacità del fisco di valorizzare le informazioni e le caratteristiche esteriori dell'attività del contribuente, sotto una molteplicità di profili cui saranno dedicate le successive puntate di questo intervento.


NOTE:
1) Quest'intervento riprende le considerazioni svolte al convegno di Gardone Riviera, organizzato dall'Agenzia delle Entrate il 27-28 ottobre 2005, e si compone di tre parti, la presente dedicata alle questioni comuni di metodo, la seconda ad artigiani, piccoli commercianti e imprese "intermedie", la terza alla grande impresa.

2) Sull'eccezionalità degli attuali schemi di autodeterminazione analitica dei tributi rispetto alla tradizione storica del prelievo tributario, basata sulla stima e il riferimento a indizi materiali di capacità economica, si consenta di rinviare a Lupi, "Società diritto e tributi", Il Sole24 ore libri, 2005, pagg. 125 e seguenti.

3) Cioè di quegli aspetti strutturali del diritto che, andando al di là della legislazione, derivano dal modo di essere dei rapporti sociali, caratterizzano interi sistemi giuridici e vengono chiamati "formanti" dai cultori del diritto comparato.

4) Il concetto di prova legale è uno di quelli che sfuggono tra le maglie dei vari insegnamenti, e si può uscire dall'università pensando che la prova legale sia quella legalmente ottenuta.

5) Si percepisce un desiderio latente di una disposizione di legge che dica sempre cosa bisogna fare, come una specie di grande papà.
 
Raffaello Lupi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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