Incremento occupazionale: fusione senza effetto sul bonus - Risoluzione n. 144/E del 25 giugno 2007.


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Incremento occupazionale: fusione senza effetto sul bonus - Risoluzione n. 144/E del 25 giugno 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 25/06/2007
N° doc. 3551
25 06 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 144/E del 25 giugno 2007

Incremento occupazionale: fusione senza effetto sul bonus

La nuova società risultante dall'operazione straordinaria può usufruire del credito d'imposta non sfruttato dai soggetti estinti
 
Il credito d'imposta per l'incremento occupazionale, maturato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2002, non è soggetto ad alcun vincolo temporale di utilizzo. Pertanto, salvo il decorso del termine di prescrizione, nell'ipotesi di fusione fra due società che non avevano usufruito del bonus, lo stesso può ancora essere legittimamente utilizzato in compensazione dal nuovo soggetto risultante dall'operazione straordinaria. Questo a prescindere dalla mancata evidenziazione del credito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti fusi, relative a ciascun periodo d'imposta di maturazione.

L'Agenzia delle entrate è tornata, con la
risoluzione n. 144/E del 25 giugno 2007, a occuparsi di problematiche interpretative legate alla fruizione del beneficio introdotto dall'articolo 7 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001). Non a caso, il chiarimento risulta essere la naturale conseguenza di quanto già precisato con altri precedenti documenti di prassi.

Già con la risoluzione n. 127/E del 4 ottobre 2004 fu, difatti, specificato che "l'indicazione del credito di imposta maturato nella dichiarazione dei redditi, non essendo prevista a pena di decadenza, non comporta la perdita del diritto a fruirne, nonostante l'omessa o incompleta indicazione".
Ancor prima (risoluzioni nn. 143/E e 179/E del 2003), seppur a proposito dell'altro bonus introdotto dalla Finanziaria 2001, vale a dire quello connesso agli investimenti nelle aree svantaggiate, l'Amministrazione finanziaria mise, invece, in evidenza che la fruibilità del beneficio non può essere ceduta a terzi per effetto di "disposizioni realizzative", essendo il suo trasferimento ammesso solo con riguardo a operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati.

Proprio quest'ultimo chiarimento ben si attaglia al caso prospettato all'attenzione dell'Agenzia delle entrate. Nel caso di fusione, lo stesso Tuir dispone che dalla data in cui ha effetto l'operazione la società risultante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi. E' il principio di continuità dell'attività aziendale, in applicazione del quale il diritto alla futura fruizione del bonus compete alla società di nuova costituzione.

 
a.d.p.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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