Indagini finanziarie a tutto campo.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Indagini finanziarie a tutto campo.
Autore: Massimo Grimaldi - aggiornato il 17/10/2007
N° doc. 4334
17 10 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Attività di accertamento

Indagini finanziarie a tutto campo

Uno sguardo d'insieme sulle norme che disciplinano lo strumento investigativo
 
Le novità normative introdotte in materia di indagini bancarie, negli ultimi due anni, danno un'idea della portata di tale strumento investigativo e delle effettive intenzioni dell'Amministrazione finanziaria che ha focalizzato il proprio interesse su tale mezzo istruttorio, sul quale fare leva per la lotta all'evasione.

La rilevante incisività delle indagini bancarie, quale strumento presuntivo della capacità reddituale del contribuente, ha spinto il legislatore ad apportare delle modifiche legislative tendenti ad ampliarne il raggio di azione. Tali integrazioni hanno permesso di estendere l'utilizzo dello strumento ad altri settori impositivi, ai soggetti terzi rispetto al contribuente nei confronti del quale si svolgono le indagini, ai soggetti tenuti a fornire informazioni relative alle movimentazioni bancarie, alle tipologie di rapporti intrattenuti con gli istituti bancari e all'utilizzo della presunzione anche nei confronti dei lavoratori autonomi.

Estensione dell'ambito operativo della norma agli altri settori impositivi
Come noto, gli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972 hanno introdotto lo strumento di controllo delle indagini bancarie, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di tracciare le movimentazioni finanziarie dei contribuenti, rispettivamente nel settore delle imposte dirette e dell'Iva. Negli ultimi due anni, la rilevante incisività di tale strumento di controllo, ha indotto il legislatore a intervenire affinché potesse essere utilizzato anche agli altri settori impositivi.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Con l'articolo 35, comma 24, del Dl 223/2006 è stata prevista la possibilità per gli uffici di esercitare tutti i poteri previsti in materia di imposte dirette dagli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973. La disposizione è nata dalla volontà di contrastare l'evasione nell'ambito delle cessioni immobiliari.
L'attività istruttoria sulle transazioni bancarie, a seguito di tale integrazione normativa, consente, da un lato, di valutare elementi evasivi in capo al venditore, soprattutto se soggetto Iva, permettendo, dall'altro, di fornire elementi utili per l'eventuale determinazione sintetica del reddito complessivo dell'acquirente, data da una maggiore spesa sostenuta per l'acquisto e, di conseguenza, da una maggiore capacità contributiva rispetto a quella dichiarata. Tale indagine, sulla base di quanto viene chiarito dalla circolare 32/2006, oltre che dalla giurisprudenza, potrà riguardare anche soggetti terzi, non interessati dall'attività di controllo, legati al contribuente da vincoli familiari, qualora, anche presuntivamente sia possibile ritenere che sia un intestatario fittizio e, pertanto, le movimentazioni bancarie siano in realtà imputabili al contribuente.

Riscossione
La creazione della Riscossione Spa (oggi Equitalia) ha favorito l'attribuzione di poteri di indagine nei confronti di tale nuovo soggetto. In particolare, l'articolo 35, comma 25, del Dl 223/2006, ha previsto che gli agenti della riscossione possano, ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali delle società, utilizzare i dati che l'agenzia delle Entrate ottiene dagli intermediari finanziari su tutti i rapporti da loro intrattenuti con i contribuenti.

Dogane
L'articolo 1, comma 5, del Dl 262/2006 ha previsto, per la prima volta, la possibilità per gli uffici doganali di accedere alle informazioni gestite da banche e da intermediari finanziari. Tale potere è però limitato ai controlli relativi a operazioni intracomunitarie e, più precisamente, nel controllo dei modelli Intrastat. Il potere è estendibile alle violazioni direttamente connesse alle operazioni comunitarie.

Estendibilità del controllo a terzi
Un altro aspetto importante sul quale ha inciso la modifica normativa è la possibilità di estendere la presunzione prevista dagli articoli 32, Dpr 600/1973 e 51, Dpr 633/1972, anche ai conti intestati a soggetti diversi dal contribuente nei cui confronti si procede ad accertamento. In base all'articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973, in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

Pertanto, la possibilità di acquisire e di utilizzare elementi risultanti da conti formalmente intestati a soggetti diversi è strettamente correlata alla circostanza che il terzo sia legato al contribuente da particolari rapporti, quali la rappresentanza con intestazione, il mandato eccetera, che giustifichino la presunzione di riferibilità dei relativi movimenti bancari a operazioni imponibili relative al soggetto sottoposto a controllo. Pertanto, la condizione che presuppone la possibilità di poter compiere le indagini finanziarie a carico di soggetti terzi è la "riferibilità" del conto al contribuente.

L'orientamento espresso dall'agenzia delle Entrate è quello di ritenere che l'estendibilità delle indagini a terzi, pur in assenza di una espressa previsione normativa, sia consentita, considerato che, come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, le disposizioni normative, utilizzando la locuzione "i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti", legittimano anche l'utilizzo di quei conti sui quali il contribuente ha avuto l'effettiva disponibilità, a prescindere dalla loro formale intestazione.

Pertanto, se in linea di principio il potere di controllo è applicabile ai conti intestati o contestati al contribuente, in realtà tale potere è estendibile ai rapporti e alle operazioni effettuate da soggetti terzi, in particolar modo se legati da vincoli familiari o commerciali, a condizione che l'ufficio dimostri che la titolarità di tali rapporti e delle operazioni è fittizia e siano invece imputabili al contribuente. Tale circostanza si manifesta ogni qual volta l'ufficio nella propria istruttoria rilevi che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferite formalmente a terzi, siano di fatto imputabili a un soggetto diverso. Su questo particolare aspetto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in diverse occasioni, mantenendo una posizione sostanzialmente univoca, riconoscendo, cioè, la legittimità di tale estensione alle illustrate condizioni. Le più recenti sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione sono le 9588/2007, 7957/2007, 6743/2007, 27063/2006, 18016/2005.

Soggetti tenuti a fornire le informazioni bancarie
Una delle più importanti novità introdotte della norma è, senz'altro, l'obbligo a carico degli intermediari finanziari di rilevare e detenere tutti i dati relativi a una serie di operazioni e di rapporti intrattenuti dai clienti.
Per effetto dell'ultimo intervento legislativo (articolo 37, commi 4 e 5, del Dl 223/2006) è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti a fornire dati all'Amministrazione. Oggi le banche, la società "Poste Italiane", gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, e ogni altro intermediario finanziario, devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria l'elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della loro natura. L'obbligo riguarda tutti i rapporti in essere al 1° gennaio 2005.

Tipologia di rapporti controllabili
Vi è stato anche un rilevante ampliamento della tipologia di rapporti per i quali i soggetti obbligati sono tenuti a effettuare le suddette comunicazioni. L'elenco è contenuto nella tabella allegata al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22/12/2005, riportata nell'allegato del provvedimento del 19/1/2007, nonchè dalla circolare 18/2007.

Gli uffici oggi possono richiedere informazioni inerenti a tutti i rapporti, continuativi e non, quali aperture, chiusure e variazioni di conti, libretti, depositi e altro, operazioni singole, contratti relativi a mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie e natura, sia finanziarie che relative a servizi accessori e mezzi di pagamento. La circolare 32/2006 amplia ulteriormente il raggio di azione, indicando anche tutte le operazioni allo sportello, chiamate extra conto, quali la richiesta di assegni circolari, il bonifico per cassa, il cambio di assegni, l'acquisto di valuta estera, la sottoscrizione e la negoziazione di titoli e i certificati di deposito.

Le operazione più frequentemente poste in essere dagli intermediari che assumono rilevanza ai fini istruttori si possono distinguere in tre categorie:
  • operazioni di natura finanziaria, ossia tutte quelle transazioni caratterizzate dalla movimentazione di titoli o di denaro
  • operazioni relative a mezzi di pagamento, che riguardano, cioè, gli incassi, i pagamenti, i trasferimenti di denaro contante, gli assegni, i vaglia postali, i bonifici, l'emissione e la gestione di carte di credito
  • servizi accessori, ossia operazioni aggiuntive a un rapporto principale, quali, ad esempio, l'amministrazione di strumenti finanziari, la locazione di cassette di sicurezza, l'emissione e il collocamento di strumenti finanziari eccetera.

Utilizzabilità delle indagini bancarie nei confronti dei professionisti
Un'ultima novità introdotta dalla norma è la possibilità di utilizzare i dati e gli elementi acquisiti in sede di controllo bancario, a base della ricostruzione di ricavi e di compensi.
L'articolo 35, comma 12, del Dl 223/2006 ha modificato l'articolo 19 del Dpr 600/1973 in relazione alle scritture contabili degli esercenti arti e professione, prevedendo per tali soggetti l'obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali da utilizzare per l'attività professionale.
Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per riscuotere i compensi. La riscossione dei compensi dovrà essere effettuata mediante strumenti finanziari tracciabili, quali gli assegni non trasferibili, i bonifici, le altre modalità di pagamento bancario o postale e i sistemi di pagamento elettronici e dovrà riguardare ogni compenso relativo a somme unitarie superiori, attualmente, a 500 euro.

 
Massimo Grimaldi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware