Non si limita alla sola Irpef il recupero di componenti reddituali di esercizi precedenti rinviati in base al Tuir
Prima dell'ingresso nei minimi vanno chiusi i conti anche con l'Irap.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione 132/E del 27 maggio. Il documento fa seguito a un interpello presentato da un'Associazione che chiedeva, in sostanza, conferma dell'applicabilità alla sola Irpef della norma (contenuta nella stessa Finanziaria 2008) in base alla quale i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di entrata nel regime e rinviati in conformità alle disposizioni del Tuir, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito dell'ultimo periodo d'imposta "ordinario".
"Formazione del reddito". Proprio sul dato testuale della norma l'istante fondava la propria tesi. Una norma, che appunto, nessun cenno fa al valore della produzione e, quindi, all'Irap.
Per l'Agenzia, il recupero, pur nel silenzio dell'articolo 1, comma 106, della Finanziaria 2008, va effettuato anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttiva. A nulla rilevando la circostanza che i contribuenti minimi, in costanza di regime, dall'Irap siano esenti.
Per inciso, si ricorda che la somma algebrica dei componenti positivi e negativi rinviati (si pensi a plusvalenze rateizzate o alle "vecchie" spese di rappresentanza) rileva solo per la parte che eccede i 5mila euro se positiva, ovvero per qualsiasi importo se negativa.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione 132/E del 27 maggio. Il documento fa seguito a un interpello presentato da un'Associazione che chiedeva, in sostanza, conferma dell'applicabilità alla sola Irpef della norma (contenuta nella stessa Finanziaria 2008) in base alla quale i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di entrata nel regime e rinviati in conformità alle disposizioni del Tuir, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito dell'ultimo periodo d'imposta "ordinario".
"Formazione del reddito". Proprio sul dato testuale della norma l'istante fondava la propria tesi. Una norma, che appunto, nessun cenno fa al valore della produzione e, quindi, all'Irap.
Per l'Agenzia, il recupero, pur nel silenzio dell'articolo 1, comma 106, della Finanziaria 2008, va effettuato anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttiva. A nulla rilevando la circostanza che i contribuenti minimi, in costanza di regime, dall'Irap siano esenti.
Per inciso, si ricorda che la somma algebrica dei componenti positivi e negativi rinviati (si pensi a plusvalenze rateizzate o alle "vecchie" spese di rappresentanza) rileva solo per la parte che eccede i 5mila euro se positiva, ovvero per qualsiasi importo se negativa.
r.fo. - pubblicato il 27/05/2009