INPS: sgravi alle imprese del commercio e turismo
L'INPS, con circolare n. 74 del 7 giugno 2005, ha fornito, sulla base di un conforme parere del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, i criteri interpretativi dell'art. 10 della legge n. 30/2003 ai fini del riconoscimento delle agevolazioni contributive. Come è noto, con tale disposizione si afferma che “Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L'Istituto sottolinea, innanzitutto, che la previsione dell'art. 10 trova applicazione nel settore del commercio e del turismo nei confronti dei datori di lavoro che hanno la caratteristica di impresa.
L'art. 10, sostituendo l'originario art. 3 della legge n. 71/93, ha esteso il campo di applicazione della norma che oggi riguarda i benefici normativi e contributivi.
L'Istituto rifacendosi alla interpretazione fornita dal Ministero afferma che le agevolazioni sono subordinate soltanto all'applicazione della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi e non della parte obbligatoria di questi ultimi. Di conseguenza, le clausole relative all'adesione ed alla contribuzione agli enti bilaterali non rientrano tra gli istituti economici e normativi essendo gli stessi da intendersi come di natura meramente obbligatoria e che, come tali, vincolano soltanto le parti contraenti. Sul punto, la circolare dell'INPS richiama alcune sentenze della Corte di Cassazione.