Integratori alimentari senza sconti - Risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Integratori alimentari senza sconti - Risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008.
Autore: Giulia Marconi - aggiornato il 21/06/2008
N° doc. 9154
20 06 2008 - Edizione delle 17:30  
 
Risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008

Integratori alimentari senza sconti

E' escluso il beneficio della detrazione Irpef perché non possono essere considerati prodotti medicinali
 
Niente sconti Irpef per l'acquisto di integratori alimentari, anche se assunti su prescrizione medica. Sono prodotti alimentari non equiparabili a medicinali. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non gli attribuiscono proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie. La somministrazione degli integratori è finalizzata a ottimizzare gli apporti nutrizionali e la stessa composizione li inscrive nell'area alimentare, escludendo il loro acquisto dalla detrazione del 19%, riconosciuta solo alle spese sanitarie.
Questo, in sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 256/E del 20 giugno, in riposta a un interpello di un contribuente che vuole sapere se può detrarre le spese d'acquisto di integratori alimentari, beneficiando dello sgravio Irpef del 19% per le spese sanitarie.

L'istante ritiene di poter equiparare questi prodotti a dei medicinali, facendo leva sulle modalità e sullo scopo della loro assunzione. Secondo il contribuente, il fatto che gli integratori vengano somministrati a scopo terapeutico e su prescrizione di un medico specialista sarebbe sufficiente a inquadrare il loro acquisto come una spesa sanitaria, consentendo così di godere dello sconto Irpef del 19 per cento.

L'Agenzia non è d'accordo con la soluzione prospettata dall'istante. Non considera infatti soddisfatte le condizioni per assimilare l'acquisto degli integratori alle spese sanitarie, sulla base del disposto del Dlgs 169/2004, di recepimento della direttiva comunitaria in materia.
In particolare, le Entrate ripercorrono la definizione di integratori alimentari, con la quale s'intendono i prodotti alimentari che integrano la comune dieta e concentrano diverse sostanze nutritive, da vitamine e minerali ad aminoacidi e altre componenti con effetto nutritivo o fisiologico.

Il parere dell'Agenzia non collima con quello dell'istante neanche sulle finalità di assunzione degli integratori. Non c'è infatti alcuna etichettatura, né pubblicità o dicitura annessa che attribuisca proprietà terapeutiche a questi prodotti. Né gli vengono associate capacità di prevenzione o cura delle malattie.
Inoltre, i tecnici delle Entrate precisano che la non equiparabilità ai medicinali è corroborata anche dall'assenza di indicazioni scritte che affermino che una dieta equilibrata e variata non sia generalmente in grado di apportare sostanza nutritive in quantità sufficienti.

L'Agenzia chiarisce che la somministrazione degli integratori è finalizzata a ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo configurarsi come medicinali. La stessa composizione li qualifica come prodotti appartenenti all'area alimentare, non ammessi a godere della detrazione Irpef del 19%, riconosciuta solo per spese mediche e di assistenza specifica, per spese chirurgiche, per l'acquisto di medicinali, prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie.

 
Giulia Marconi
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware