Interpello Enc. I proventi istituzionali non portano in direzione centrale - Risoluzione n. 116/E del 28 marzo 2008.


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Interpello Enc. I proventi istituzionali non portano in direzione centrale - Risoluzione n. 116/E del 28 marzo 2008.
Autore: Rodolfo Rinaldi - aggiornato il 31/03/2008
N° doc. 8739
31 03 2008 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 116/E del 28 marzo 2008

Interpello Enc. I proventi "istituzionali"
non portano in direzione centrale

Rilevano solo i ricavi derivanti dalle attività commerciali svolte dall'ente
 
Per individuare l'ufficio dell'Agenzia a cui rivolgere le istanze di interpello (direzione regionale ovvero direzione centrale Normativa e Contenzioso, se l'ammontare dei ricavi è "superiore a 500 miliardi di lire"), gli enti non commerciali non devono tener conto dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale. La verifica va effettuata esclusivamente con riferimento ai ricavi che provengono dalle attività commerciali e concorrono a formare il reddito d'impresa.
Questo, in sintesi, il chiarimento della
risoluzione n. 116/E del 28 marzo.

Il decreto ministeriale 209/2001, che regolamenta modalità e procedure di presentazione delle istanze di interpello (articolo 11 dello Statuto del contribuente), stabilisce che le richieste vanno presentate alla direzione regionale dell'agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale. Fanno eccezione le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale e "i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire (258.228.449,54 euro)", che presentano le istanze direttamente alla direzione centrale Normativa e Contenzioso.

Il dubbio posto all'attenzione dei tecnici delle Entrate è relativo al concetto di "ricavo". Secondo il Tuir, si considera tale "il corrispettivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa", mentre il concetto di impresa è legato all'esercizio delle attività commerciali indicate nell'articolo 2195 del Codice civile (attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie a quelle menzionate).

Il caso esaminato riguarda un'azienda ospedaliera, la cui attività non è da considerare commerciale. L'articolo 74 del Tuir stabilisce infatti che "non costituisce esercizio dell'attività commerciale l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali".

Pertanto, nel computo dei ricavi rilevanti ai fini del superamento del limite indicato dalla norma per la presentazione delle istanze di interpello, vanno considerati soli quelli derivanti da attività commerciali e non anche i proventi conseguiti dall'attività istituzionale, non commerciale.

 
Rodolfo Rinaldi
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