Interpello, quando l'istanza resta senza risposta - Risoluzione n. 326/E del 14 novembre 2007.


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Interpello, quando l'istanza resta senza risposta - Risoluzione n. 326/E del 14 novembre 2007.
Autore: Patrizia De Juliis - aggiornato il 15/11/2007
N° doc. 4750
15 11 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 326/E del 14 novembre 2007

Interpello, quando l'istanza resta senza risposta

Se ai fini della decisione sono necessarie indagini complesse, si esula dalle finalità dell'istituto
 
L'interpello è uno strumento volto alla definizione della portata e dell'ambito applicativo della norma su cui vi sono dubbi interpretativi. Se la disposizione normativa non individua con certezza la sussistenza di elementi determinanti per la valutazione del caso e a tal fine sono necessarie delle indagini complesse, si esula dal campo interpretativo e l'Amministrazione non può pronunciarsi.
E' questa la posizione dell'Agenzia con la
risoluzione n. 326/E del 14 novembre, in risposta a un contribuente che avendo, a suo avviso erroneamente, versato l'Irap, riteneva di aver diritto al rimborso per l'assenza dell'elemento organizzativo, presupposto dell'imposta.

L'istante, un medico che, dopo essere andato in pensione, aveva effettuato prestazioni saltuarie consistenti nella sostituzione di colleghi, sosteneva di non essere tenuto al pagamento del tributo, in considerazione del fatto che la sua attività professionale si caratterizzava per l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione.
Presupposto dell'Irap, infatti, alla luce del decreto istitutivo, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.

Con la sentenza 156/2001, la Corte costituzionale ha chiarito che, in assenza di organizzazione, l'imposta non può essere applicata.
Sulla base di questa pronuncia l'Agenzia, con la risoluzione 32/2002, ha precisato che l'elemento organizzativo costituisce una caratteristica tipica del lavoro autonomo, tranne quello occasionale.
L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente "sia il responsabile dell'organizzazione" e "impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". Così ha affermato la Corte di cassazione nella recente sentenza 3680/2007.
Modifiche normative, sentenze, circolari si sono susseguite per chiarire come debba essere inteso e in quali ipotesi si è in presenza di questo requisito.

Nel caso specifico, pertanto, per verificare se esiste il presupposto dell'imposta e quindi per affermare se il ricorrente ha diritto o meno al rimborso dell'Irap, sarebbe necessario effettuare una complessa ricerca, che è estranea alle finalità dell'istituto dell'interpello, volto a definire, con l'intervento dell'amministrazione, l'ambito di applicazione di una disposizione normativa di natura tributaria.

 
Patrizia De Juliis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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