Invio telematico dei corrispettivi: prima chiamata per i 'minimi in franchigia'.


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Invio telematico dei corrispettivi: prima chiamata per i 'minimi in franchigia'.
Autore: Santa Palumbo - aggiornato il 05/09/2007
N° doc. 3893
05 09 2007 - Edizione delle 14:30  
 
Adempimenti fiscali in scadenza

Invio telematico dei corrispettivi:
prima chiamata per i "minimi in franchigia"

Entro il 25 settembre vanno trasmesse le informazioni relative al periodo gennaio - agosto 2007
 
Con il comma 15 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223/2006 (decreto “Visco-Bersani”), il legislatore ha inserito nel corpo del Dpr n. 633/1972, il nuovo articolo 32-bis recante la disciplina dei “contribuenti minimi in franchigia”. Trattasi di quei contribuenti, persone fisiche, esercenti attività commerciali, agricole o professionali che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 7mila euro e, congiuntamente, non hanno effettuato cessioni all’esportazione. Rientrano nel regime anche i contribuenti che iniziano la propria attività in corso d’anno e che prevedono di rispettare i limiti di cui sopra (il tetto dei 7mila euro di volume d’affari dovrà essere ragguagliato alla frazione di anno).

Il regime dei “minimi in franchigia” prevede, per i contribuenti che vi rientrano, il venir meno dell’obbligo di versamento dell’imposta e di tutti gli altri obblighi previsti dal decreto Iva. Restano fermi, invece, gli obblighi di numerazione e conservazione della fatture di acquisto e delle bollette doganali; di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi conseguiti; di presentazione alle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari; di indicazione, nell’ipotesi di certificazione dei corrispettivi con fattura, che trattasi di operazione di cui all’articolo 32-bis; di effettuazione della rettifica della detrazione d’imposta nella dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente a quello di transito (o di fuoriuscita) dal regime di franchigia; di integrazione delle fatture passive – e conseguente versamento dell’imposta dovuta - nell’ipotesi di reverse charge.

Stante la particolarità del regime, che rappresenta il regime “naturale” per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, i contribuenti “minimi” non possono addebitare l’Iva a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione sugli acquisti nazionali e intracomunitari e sulle importazioni.

Il legislatore, al comma 15 dell’articolo 32-bis, ha conferito delega al direttore dell’agenzia delle Entrate affinché, con apposito provvedimento, venissero stabiliti i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, nonché le modalità di esercizio dell’opzione per il regime ordinario.
Con un primo
provvedimento del 20 dicembre 2006, il direttore delle Entrate ha definito le modalità applicative delle disposizioni contenute nell’articolo 32- bis, fissando le procedure e i termini:
  • per la comunicazione delle informazioni necessarie all’attribuzione e alla eventuale revoca del numero speciale di partita Iva da utilizzare durante il periodo di permanenza nel regime di franchigia (la revoca può essere richiesta dallo stesso contribuente che intende avvalersi del regime ordinario o può essere di iniziativa dell’agenzia delle Entrate, nel caso di “revoca legale” per superamento dei limiti)
  • per l’applicazione del regime di franchigia
  • per la richiesta di assistenza fiscale al competente ufficio locale delle Entrate.

Con tale provvedimento, sono state definite anche le modalità di uscita dal regime di franchigia:

  • sia nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per il regime ordinario da parte del contribuente, che effettuerà la suddetta comunicazione mediante la dichiarazione di variazione dati Iva di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto Iva
  • sia nell’ipotesi di superamento dei limiti legali stabiliti per l’applicazione del regime stesso.

Con successivo provvedimento del 18 luglio 2007, dando completa attuazione alla delega del legislatore, il direttore dell’agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi conseguiti dai contribuenti minimi in franchigia, il cui obbligo è normativamente previsto dal comma 12 dell’articolo 32-bis del Dpr n. 633/1972.
I dati da inviare riguarderanno tutti i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, a eccezione di quelli conseguiti a seguito di cessioni di beni ammortizzabili e di passaggi di beni e servizi tra attività separate nell’ambito della stessa impresa, atteso che l’articolo 32-bis rimanda al concetto di “volume d’affari” conseguito o conseguibile di cui all’articolo 20 del Dpr n. 633/1972 (circolare n. 28/E del 4 agosto 2006).
I contribuenti che applicano il regime di franchigia, infatti, devono comunicare telematicamente all’agenzia delle Entrate - utilizzando i servizi telematici Entratel, Internet (Fisconline) ed eventualmente avvalendosi anche degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - l’ammontare dei corrispettivi complessivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzati in ciascun mese, nonché l’effettuazione di cessioni all’esportazione.

Al provvedimento del 18 luglio 2007, è allegato un tracciato tecnico (nel quale sono richieste poche e semplici informazioni) che si compone di tre record:

  • record di testa, nel quale indicare il codice fiscale (dato obbligatorio) e la partita Iva speciale del contribuente (dato non obbligatorio) che devono essere formalmente corretti e registrati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria, i dati anagrafici identificativi del contribuente, l’anno di riferimento della comunicazione, i dati dell’intermediario che effettua la trasmissione per il soggetto obbligato e l’indicazione, in questa ultima ipotesi, se trattasi di una comunicazione predisposta dal contribuente stesso ovvero dall’intermediario
  • record di dettaglio, che evidenzia gli elementi contabili relativi alla trasmissione telematica dei corrispettivi: il mese al quale si riferisce la comunicazione, l’importo complessivo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, la presenza o meno di cessioni all’esportazioni
  • record di coda, che sostanzialmente riprende tutte le informazioni già indicate nel record di testa.

E’ in corso di predisposizione il software di controllo (che sarà distribuito gratuitamente entro fine settembre) necessario alla verifica della congruenza dei dati trasmessi con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

La trasmissione telematica dei corrispettivi persegue l’obiettivo di consentire il monitoraggio costante, ai fini della fuoriuscita dal relativo regime, del volume d’affari conseguito dal contribuente e dell’effettuazione di eventuali esportazioni. Nell’ipotesi di cessazione del regime, il contribuente, facendosi parte attiva, dovrà chiedere la revoca del numero speciale di partita Iva. Nel caso in cui il soggetto in regime di franchigia non comunichi il superamento dei predetti limiti, l’agenzia delle Entrate, sulla base dei valori dei corrispettivi trasmessi telematicamente, comunicherà la fuoriuscita dal regime di franchigia.
L’ufficio locale competente, sulla base del domicilio fiscale del contribuente, comunica la revoca del numero speciale di partita Iva (mediante lettera raccomandata) entro:

  • 30 giorni dalla comunicazione dei corrispettivi che hanno determinato un volume d’affari conseguito superiore ai 10.500 euro; in tale ipotesi, il contribuente fuoriesce dal regime di franchigia già dall’anno solare in corso ed è obbligato a istituire i registri Iva, annotare i corrispettivi conseguiti e gli acquisti effettuati dal 1° gennaio, versare l’Iva dovuta entro la data per il primo versamento periodico successivo alla comunicazione telematica dei corrispettivi dalla quale si evidenzia il superamento del predetto limite
  • il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui si è superato il limite dei 7mila euro di volume d’affari (al di sotto della soglia del 50 per cento di cui al precedente punto).

I contribuenti minimi in franchigia dovranno effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, inviando la comunicazione anche per i mesi per i quali non vi sono corrispettivi, sia nell’ipotesi di mancata effettuazione di operazioni attive, sia nell’ipotesi di effettuazione di operazioni attive stornate da operazioni di segno opposto.

Per quanto riguarda il primo invio dei corrispettivi conseguiti, i soggetti minimi in franchigia, che a partire dal 1° gennaio 2007 sono in possesso dei requisiti per l’applicabilità del regime, procederanno con la trasmissione telematica delle informazioni richieste entro il 25 settembre 2007.
I soggetti che iniziano l’attività successivamente al 1° gennaio 2007 e ritengono di possedere i requisiti previsti dall’articolo 32-bis invieranno i dati relativi al periodo di riferimento. Ad esempio, il contribuente che ha iniziato l’attività il 15 aprile 2007 effettuerà la prima comunicazione entro il 25 settembre 2007, e i corrispettivi da dichiarare saranno quelli conseguiti nel periodo 15 aprile – 31 agosto 2007; il contribuente che avvierà l’attività il 3 ottobre 2007 effettuerà il primo invio entro il 25 novembre 2007, e i dati da trasmettere saranno quelli relativi al periodo 3 ottobre – 31 ottobre 2007.

 
Santa Palumbo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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