Ipoteca, cancellazione d'ufficio e senza tributi - Agenzia del territorio, circolare n. 5/T del 1° giugno 2007.


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Ipoteca, cancellazione d'ufficio e senza tributi - Agenzia del territorio, circolare n. 5/T del 1° giugno 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 04/06/2007
N° doc. 3439
04 06 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Agenzia del territorio, circolare n. 5/T del 1° giugno 2007

Ipoteca, cancellazione d'ufficio e senza tributi

Il pagamento del debito comporta anche l'estinzione dell'efficacia della garanzia
 
L'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo concesso da una banca o un altro operatore finanziario cessa di avere efficacia nel momento in cui viene estinta l'obbligazione. La sua cancellazione, che avviene quindi d'ufficio, non è assoggettata al pagamento di tributi. Queste, le principali conferme che arrivano dalla circolare n. 5/T del 1° giugno, con la quale l'Agenzia del territorio ha fornito i primi chiarimenti operativi sulle novità in materia di procedura semplificata di cancellazione delle ipoteche, introdotte dal decreto legge n. 27 del 2007.

Il documento di prassi ricorda innanzitutto che le nuove disposizioni si applicano solo alle ipoteche relative a mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria e da enti di previdenza obbligatoria, non anche, ad esempio, alle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti diversi da quello di mutuo ovvero a favore di creditori diversi da quelli citati. Inoltre, il procedimento semplificato di cancellazione è applicabile solo a quelle totali, non anche alle restrizioni di ipoteca.

Come disciplinato dal provvedimento dell'Agenzia del territorio del 25 maggio 2007, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione sarà comunicata dai creditori ai Servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali. La comunicazione avverrà con modalità telematiche, facoltativamente, dal 15 ottobre prossimo (un successivo provvedimento stabilirà la data a partire dalla quale sarà obbligatorio l'invio telematico); nella prima fase, la trasmissione avverrà su supporto informatico, mentre coloro che comunicheranno di essere impossibilitati per ragioni tecnico-organizzative all'utilizzo di tale modalità potranno presentare le comunicazioni in forma cartacea fino al 4 luglio.
Le informazioni inerenti le comunicazioni confluiranno in un nuovo registro afferente i servizi ipotecari, istituito dal decreto interdirigenziale del 23 maggio 2007.

La circolare n. 5/T puntualizza che "l'estinzione dell'obbligazione, oltre a determinare l'estinzione dell'ipoteca sotto il profilo sostanziale (cioè come garanzia reale dell'obbligazione), produce anche l'estinzione della sua efficacia come iscrizione ipotecaria". La cancellazione dell'ipoteca, pertanto, assume la funzione di pubblicità notizia, con cui l'estinzione viene resa conoscibile nei confronti dei terzi.
Trascorsi trenta giorni dalla estinzione dell'obbligazione, il Conservatore provvede a cancellare l'ipoteca entro il giorno successivo.
Il procedimento si conclude con l'annotazione a margine nell'elenco in cui risulta registrata la relativa comunicazione della quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione.

Relativamente agli aspetti fiscali, l'Agenzia del territorio sottolinea che, anche coerentemente con quanto previsto dal decreto legge n. 7/2007 che esclude oneri per il debitore, la cancellazione dell'ipoteca non è assoggettata a tributi, in quanto la stessa avviene d'ufficio e indipendentemente dalla redazione di un'apposita domanda di annotazione in quanto riferita a un'ipoteca che ha già perso anche la sua efficacia pubblicitaria.

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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