Irap 2007: le deduzioni per disabili e addetti alla ricerca e sviluppo.


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Irap 2007: le deduzioni per disabili e addetti alla ricerca e sviluppo.
Autore: Flavio Ferrini - aggiornato il 07/03/2007
N° doc. 2636
 
07 03 2007 - Edizione delle 13:15  
 
Adempimenti dichiarativi

Irap 2007: le deduzioni per disabili e addetti alla ricerca e sviluppo

Integrate le istruzioni relative alla compilazione delle caselle del modello destinate ad accoglierle
 
Una delle novità del modello Irap 2007 è rappresentata dalla integrazione delle istruzioni relative alla compilazione delle caselle denominate "Spese apprendisti e disabili" e "Personale addetto alla ricerca e sviluppo".
Tali caselle consentono l'indicazione delle spese sostenute per il personale disabile e addetto alla ricerca e allo sviluppo che risulta deducibile dalla base imponibile Irap, in forza dell'articolo 11, lettera a), del Dlgs n. 446 del 1997.

Nei modelli Irap il rigo relativo alle deduzioni, presente all'interno delle singole sezioni - ciascuna riferibile a un particolare tipo di attività svolta - si presenta, seppur con qualche possibile differenza a seconda del soggetto passivo considerato, nel modo sotto riportato, e la deduzione delle spese sostenute per i disabili e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo viene indicata in colonna 2 e in colonna 4.



Nel modello Irap "Società di capitali" le deduzioni sono previste in specifici righi posti al di fuori delle sezioni relative alle imprese industriali e commerciali, alle banche e altri soggetti finanziari, e alle imprese assicurative, in considerazione del fatto che tali sezioni sono tra loro alternative.
La deduzione delle spese sostenute per i disabili e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo viene indicata nei righi IQ62 e IQ64.


Nelle istruzioni relative alla deduzione delle spese sostenute per i disabili sono state citate le risoluzioni n. 64 del 16 maggio 2006 e n. 139 del 13 dicembre 2006.

La risoluzione n. 64 del 16 maggio 2006 precisa che la deduzione dalla base imponibile Irap delle spese relative ai disabili prescinde dalla circostanza che i disabili presenti in organico siano stati assunti per concorrere alla formazione della quota di riserva obbligatoria prevista dall'articolo 3 della legge 68/1999. La deduzione delle spese sostenute per i disabili, tenuto conto che la finalità della disposizione recata dal Dlgs n. 446/1997 è quella di rendere meno oneroso l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro di tali soggetti, viene riconosciuta sia ai disabili assunti per rispettare i limiti posti dalla legge 68/1999, sia a quelli che sono ininfluenti ai fini del rispetto della quota di riserva obbligatoria.
Ai fini dell'applicazione del beneficio, la risoluzione non fa alcuna distinzione tra l'inserimento nel lavoro di nuovi disabili e la conservazione del posto di lavoro dei soggetti la cui inabilità è stata riconosciuta durante l'attività lavorativa. In tale seconda ipotesi, il documento di prassi precisa, comunque, che l'esclusione dalla base imponibile decorre dal momento in cui il lavoratore ha acquisito lo status di disabile, così come definito dall'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti.

La risoluzione n. 139 del 13 dicembre 2006 stabilisce che la deduzione delle spese relative ai disabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 446/97 è riconosciuta anche nelle seguenti ipotesi:
  • disabili assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma solo a condizione che lo stato di disabilità risulti dai contratti
  • erogazione ai disabili di borse-lavoro corrisposte durante lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati all'assunzione, sempre che la costituzione del tirocinio avvenga in ragione dello stato di disabilità accertato dagli organi competenti, ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 68 del 1999.

La deduzione è, quindi, stata estesa anche a ipotesi di rapporti di collaborazione, in quanto non è vincolata all'esistenza di una particolare tipologia contrattuale né all'esistenza di un particolare rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore disabile.

Con riferimento alla deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, sono state recepite nelle istruzioni del modello Irap 2007 le risoluzioni n. 57 del 4 maggio 2006, n. 82 del 16 giugno 2006 e n. 138 del 13 dicembre 2006.

La risoluzione n. 57 del 4 maggio 2006 chiarisce che la deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo trova applicazione anche nel caso di personale operante sulla base di rapporti di collaborazione.
L'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 446 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 2004, che ha introdotto tale deduzione, non subordina infatti il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che il lavoratore operi sulla base di un particolare contratto di lavoro. Ne consegue che sono deducibili le spese sostenute per le prestazioni rese dai lavoratori a progetto e dagli amministratori, nella misura in cui le stesse siano riferite alle competenze espletate da tali lavoratori nell'ambito della ricerca e sviluppo.

La risoluzione n. 82 del 16 giugno 2006 afferma che la deduzione spetta anche ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di ricerca e che producono e vendono "servizi di ricerca e sviluppo" - ad esempio, cedendo la proprietà e il diritto di utilizzo dei progetti realizzati - senza che i risultati dell'attività di ricerca vengano utilizzati per propri fini produttivi e nell'ambito di una successiva fase produttiva.

La deduzione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo spetta alla sola condizione che siano effettivamente sostenuti per il personale addetto a tali compiti, anche se la ricerca stessa costituisce proprio l'oggetto dell'attività tipica dell'impresa, a nulla rilevando la circostanza che i progetti risultanti dall'attività di ricerca svolta siano oggetto di cessione ad altro soggetto.

La risoluzione n. 138 del 13 dicembre 2006 chiarisce che sono deducibili ai fini Irap i costi del personale addetto alla ricerca, non solo nel caso in cui i ricercatori siano stati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, ma anche nell'ipotesi di distacco, titolarità da parte del ricercatore di borse di studio e assunzione del ricercatore con contratto di collaborazione.

Con riferimento all'ipotesi del distacco del ricercatore da altro ente pubblico e/o soggetti privati, sulla base di contratti onerosi per il distaccatario, viene precisato che per quest'ultimo sono ammessi in deduzione i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo oggetto di distacco, in deroga al principio della indeducibilità dei costi sostenuti per il personale oggetto di distacco, da parte del soggetto che impiega personale distaccato, fissato dall'articolo 11, comma 2, del Dlgs n. 446 del 1997.

Nel caso che il ricercatore sia titolare di borse di studio finalizzate all'esecuzione di specifici temi di ricerca, con valutazione dei risultati conseguiti e del percorso formativo realizzato, la deducibilità delle somme erogate a titolo di borse di studio è riconosciuta sempre che le stesse non siano state escluse dalla determinazione della base imponibile Irap sulla base dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 446 del 1997. Tale disposizione, che disciplina le modalità di determinazione della base imponibile Irap degli enti privati non commerciali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo, prevede, in via generale, che "sono in ogni caso escluse dalla base imponibile (...) le somme di cui alla lettera c)" dell'articolo 50 (già articolo 47), comma 1, del Tuir, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, "relative a borse di studio o assegni".
Sono, quindi, deducibili le borse di studio erogate agli addetti alla ricerca e sviluppo solo nel caso che le stesse siano soggette a Irpef.

La deducibilità dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo viene, infine, riconosciuta anche nell'ipotesi che i ricercatori siano stati assunti con contratto di collaborazione a progetto o contratti di collaborazione occasionali, con individuazione di uno specifico, puntuale, obiettivo e con valutazione preventiva, curriculare, e consuntiva, in relazione al risultato conseguito.
L'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 446 del 1997, come modificato dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 311 del 2004 che ha introdotto tale deduzione, non subordina, infatti, il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che il lavoratore operi sulla base di un particolare contratto di lavoro.

 
Flavio Ferrini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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