Irap, con l opzione per la sostitutiva niente procedura di recupero a tassazione.


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Irap, con l opzione per la sostitutiva niente procedura di recupero a tassazione.
Autore: Antonina Giordano - aggiornato il 30/01/2008
N° doc. 7593
30 01 2008 - Edizione delle 15:30  
 
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Irap, con l'opzione per la sostitutiva
niente procedura di recupero a tassazione

Società di capitali ed enti commerciali alle prese con i criteri di deducibilità dei costi
 
La legge finanziaria 2008 introduce modifiche nella determinazione, sulla base del conto economico dell'esercizio, del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali. La nuova disciplina di quantificazione della base imponibile Irap riserva un regime opzionale alle deduzioni extracontabili (applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive) e definisce i criteri di deducibilità degli accantonamenti per rischi e altri oneri.

Deduzioni contabili pregresse e imposta sostitutiva
L'articolo 1, comma 51, della legge finanziaria 2008 stabilisce il recupero a tassazione Irap, in sei quote costanti imputate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, dei componenti negativi dedotti extracontabilmente dalla base imponibile Irap fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. In corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo per la quota Irap delle riserve in sospensione d'imposta indicate nel prospetto utilizzato per la deduzione extracontabile (quadro EC nel modello di dichiarazione). Tale regime ordinario è alternativo a quello opzionale previsto nel comma 48 dello stesso articolo, il quale consente la possibilità di recuperare a tassazione l'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir.
La facoltà opzionale alternativa è riconosciuta dal comma 48 in misura anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Le modalità, i termini e gli effetti dell'esercizio dell'opzione saranno precisate in un decreto non regolamentare del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Fondi accantonamenti non deducibili
L'articolo 5 del Dlgs 446/1997, novellato dalla Finanziaria 2008, esclude la deducibilità degli accantonamenti per rischi e "altri". La disposizione potrebbe sembrare introdurre un ampliamento della base imponibile, dato che in passato rilevavano per l'Irap anche gli accantonamenti degli articoli 105 e 107 del Tuir. In realtà, l'esclusione della deducibilità prevista dall'articolo 5 del Dlgs 446/1997 degli accantonamenti per rischi e oneri indicati nelle voci B12e B13 del conto economico non rileva nella determinazione dell'imponibile Irap. La disposizione non esclude che le spese effettuate, contabilmente riconducibili in altre voci dell'aggregato B, possano assumere rilevanza ai fini della determinazione dell'Irap al momento dell'effettivo sostenimento ancorché non espressamente risultanti nella relativa voce del conto economico per l'utilizzo del fondo iscritto nel passivo.

 
Antonina Giordano
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