Irap: correlazione, principio 'quattro stagioni' - Risoluzione n. 294/E del 18 ottobre 2007.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Irap: correlazione, principio 'quattro stagioni' - Risoluzione n. 294/E del 18 ottobre 2007.
Autore: Alfonso Lucarelli - aggiornato il 18/10/2007
N° doc. 4341
18 10 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 294/E del 18 ottobre 2007

Irap: correlazione, principio "quattro stagioni"

Nella base imponibile anche componenti straordinari "legati" a proventi e oneri rilevanti nello stesso periodo d'imposta
 
L'interpretazione del "principio di correlazione", pilastro nella determinazione della base imponibile Irap, deve andare oltre il significato strettamente letterale della norma di riferimento. Vanno, cioè, attratti a tassazione non solo proventi e oneri che, seppur correttamente esclusi dal valore della produzione netta, si riferiscono a componenti positivi e negativi rilevanti in periodi d'imposta precedenti o successivi, ma anche quelli che emergono in diretta conseguenza o in sostituzione di elementi reddituali rilevanti nello stesso periodo d'imposta. L'importante concetto è stato espresso nella risoluzione n. 294/E.

Una società chiedeva "lumi" circa l'influenza che sulla determinazione dell'imposta potesse avere un indennizzo assicurativo ricevuto per l'incendio di un proprio capannone, adibito a magazzino di componenti auto. Tanto l'evento dannoso quanto il risarcimento erano intervenuti nel corso dello stesso esercizio.
Per l'istante, corretti principi contabili imponevano di contabilizzare le somme ricevute nella gestione straordinaria del conto economico - voce E)21 - escludendo, pertanto, le stesse dalla formazione della base imponibile Irap.

In realtà, lo soluzione del quesito non risiedeva (quantomeno non esclusivamente) in una disquisizione di ordine contabile. Sicuramente era da accertare dove andare a collocare nel conto economico il componente di reddito in questione. Sul punto, tuttavia, il documento Oic interpretativo del principio contabile n. 12 ("Classificazione nel conto economico di costi e ricavi") non dà adito a incertezze: l'aggregato E (proventi e oneri straordinari) accoglie anche, come sopravvenienze attive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa, gli indennizzi assicurativi per perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi straordinari come alluvioni, terremoti eccetera (a loro volta sopravvenienze passive).

L'agenzia delle Entrate ha, però, puntato la sua attenzione su un altro fatto: il risarcimento assicurativo a copertura delle merci distrutte assume rilevanza (anche se legittimamente escluso dalle voci classificabili nel valore della produzione del conto economico - aggregato A) in virtù del "principio di correlazione" (articolo 11, comma 3, Dlgs 446/1997).
L'indennizzo ha, difatti, semplicemente "sterilizzato" la variazione in diminuzione subita dalle rimanenze per effetto della perdita dovuta all'incendio. "Conseguentemente…assume rilevanza …il…risarcimento assicurativo: sia perché volto a fronteggiare tale onere, sia perché ricevuto in sostituzione di una componente reddituale che sarebbe stata inclusa nel valore della produzione dell'esercizio stesso o di esercizi futuri".
Nessun ostacolo a tale tesi è rappresentato, per l'Amministrazione, dal dato testuale della norma, che fa riferimento a "periodi d'imposta precedenti o successivi".

Resta invece fuori dalla base imponibile Irap, proprio perché assente qualsiasi "correlazione", la parte di indennizzo ricevuto a copertura degli oneri sostenuti per la riorganizzazione dei nuovi locali, il trasporto, il facchinaggio, le perizie legali e l'affitto di nuovi locali, contabilizzato, così come i costi che ha "coperto", fra i proventi e gli oneri straordinari.

 
Alfonso Lucarelli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware