Istanza di rimborso Iva Auto: L'acquisto dell'auto segue l'esigibilita'.


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Istanza di rimborso Iva Auto: L'acquisto dell'auto segue l'esigibilita'.
Autore: GBsoftware - rag. Pavani Riccardo - aggiornato il 06/03/2007
N° doc. 2628

 

ISTANZA DI RIMBORSO IVA AUTO: L’ACQUISTO DELL’AUTO SEGUE “L’ESIGIBILITA’”

 

Il modello per l’istanza di rimborso ai sensi del D.L. 15/9/2006 n. 258 prevede che il quadro “AD – Dati acquisti” debba essere compilato con riferimento a ciascun anno di emissione dei documenti relativi all’acquisto.

Le istruzioni precisano ulteriormente che si tratta di tutti gli acquisti certificati da fatture o documenti equipollenti emessi dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 e che “per quanto riguarda acquisti documentati da fatture differite emesse ai sensi dell’art. 21 4° comma  terzo periodo del DPR 633/1972 occorre fare riferimento alla data del documento di trasporto o documento equivalente”.

Da tale assunto sembra di poter dire che:

qualora l’anno di emissione del documento di trasporto sia diverso ed antecedente a quello di emissione della fattura, debba essere indicato l’anno del documento di trasporto;

in tale anno non può essere stato esercitato il diritto alla detrazione (10-15%), perché ancora non era stata emessa la fattura;

l’anno in cui è stato esercitato il diritto alla detrazione non vada indicato in quanto in tale fattispecie “nel campo AD la data da indicare è quella contenuta nel documento di trasporto”

La logica conseguenza di tutto ciò è che, ai fini della compilazione del quadro AD, il diritto alla  detrazione dell’IVA sembra doversi considerare come esercitato nel momento in cui è nato e, cioè, quando l’IVA è divenuta esigibile, senza alcun riferimento all’anno in cui materialmente ci si è avvalsi di tale diritto.

Esemplificando, in presenza di un DDT emesso il 20/12/2003 e di una fattura emessa il 3/1/2004 dovremo indicare:

nel campo AD1 l’anno 2003

nei campi AD 2-5 colonne 5–15 l’imponibile della fattura 2004 e nei campi AD 2-5 colonne 6-16 “IVA detratta” l’importo dell’IVA della fattura 2004 anche se la detrazione non è stata ancora effettuata.

Del resto, con tale modo di operare, il modello esclude automaticamente dal rimborso gli acquisti con DDT 2002 e fattura 2003, in linea con il periodo di acquisto consentito dalle istruzioni e in coerenza con i termini di esercizio della detrazione di cui all’art. 19 c. 1. del decreto IVA.

Ulteriore conseguenza di tale principio sembra essere che la variazione della base imponibile indicata nel quadro “AR–sezione IVA” (conseguente per esempio alla variazione in aumento per l’assoggettamento ad IVA dell’intero corrispettivo della rivendita come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22/2/2007) debba essere indicata nell’anno di acquisto e non in quello di cessione.

 

06/03/07 GBsoftware srl - rag. Riccardo Pavani

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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