Iva auto, in Gazzetta l'F24 antifrode.


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Iva auto, in Gazzetta l'F24 antifrode.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 16/11/2007
N° doc. 4782
16 11 2007 - Edizione delle 18:00  
 
Le nuove disposizioni a partire dal 3 dicembre

Iva auto, in Gazzetta l'F24 antifrode

Nel modello occorrerà indicare il tipo di veicolo e il numero di telaio
 
In Gazzetta Ufficiale (n. 266 del 15 novembre 2007) due provvedimenti dell'agenzia delle Entrate che segnano un ulteriore giro di vite contro le cosiddette "frodi Carosello" nel settore auto.
Il primo istituisce il nuovo modello "F24 - Iva immatricolazione auto Ue" per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da assolvere in occasione della prima cessione interna, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi e usati di provenienza comunitaria.
Il secondo fissa al 3 dicembre 2007 la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e chiarisce che esse non si applicano agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di veicoli nuovi, provvisti di codice di antifalsificazione, provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale. Per questi acquisti è, infatti, utilizzato un meccanismo di identificazione dei mezzi che non consente attualmente l'attuazione di frodi.

Dal prossimo 3 dicembre, dunque, gli operatori del settore dovranno usare il nuovo
F24 - disponibile sul sito Internet dell'Agenzia,www.agenziaentrate.gov.it, insieme alle avvertenze per la compilazione - per versare l'Iva sulle cessioni di veicoli provenienti dal "mercato parallelo" intracomunitario. Nel modello occorrerà indicare il tipo di veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando gli appositi codici tributo.
Il versamento dovrà essere effettuato telematicamente entro i termini ordinari per la liquidazione del tributo, e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione. I soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate potranno conoscere l'esito dell'operazione tramite le ricevute disponibili sul sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it e, ad addebito perfezionato, mediante quelle disponibili sul "cassetto fiscale". Saranno invece fornite da banche, poste o agenti della riscossione le ricevute relative ai versamenti effettuati tramite i rispettivi sistemi online. Per evitare che la norma possa essere aggirata non è ammessa la compensazione.

Come compilare il modello
Contribuente - In questa sezione occorre indicare codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale (il codice fiscale dell'eventuale coobbligato deve essere riportato unitamente al "codice identificativo" reperibile nella tabella "
codici identificativi" pubblicata sul sito internet dell'agenzia delle Entrate).
Sezione erario - In questo spazio occorre riportare la tipologia di veicolo (A = autoveicolo, M = motoveicolo, R = rimorchio), il numero di telaio, il codice tributo per il quale si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce.
Gli importi, esclusivamente a debito, devono sempre essere indicati con le due prime cifre decimali, anche nel caso in cui siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorrerà arrotondare alla seconda cifra, per eccesso se la terza è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore.
E' possibile pagare le somme dovute anche utilizzando più modelli.

 
Chiara Ciranda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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