Iva di gruppo. Un semaforo per chi entra e chi esce.


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Iva di gruppo. Un semaforo per chi entra e chi esce.
Autore: Stefania Nasta - aggiornato il 31/01/2008
N° doc. 7606
31 01 2008 - Edizione delle 15:30  
 
Telefisco, le risposte dell'Agenzia

Iva di gruppo. Un semaforo per chi entra e chi esce

La gestione delle eccedenze di credito alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008
 
A partire dal 1° gennaio 2008 non è consentito alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo di trasferire il proprio credito dell'anno precedente. Anche tale disposizione, contenuta nella Finanziaria 2008, è stata presa in esame e illustrata, nelle sue varie sfaccettature, in occasione della videoconferenza cui hanno partecipato gli esperti dell'agenzia delle Entrate. Ma procediamo con ordine, partendo da un riepilogo generale del "regime".

La disciplina della liquidazione di gruppo è stata introdotta in Italia dal 1° gennaio 1980, a seguito del recepimento della VI direttiva Cee del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE. In particolare, l'articolo 73, ultimo comma, del Dpr 633/1972, integrato successivamente dal Dm 13 dicembre 1979, riconosce la possibilità di compensare, nell'ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che costituiscono il gruppo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In altri termini, la procedura consente alle società controllate di concentrare in capo alla controllante tutti gli obblighi conseguenti alle liquidazioni periodiche, facendo sì che eventuali posizioni creditorie e debitorie all'interno del gruppo possano trovare un'immediata compensazione. In tale ottica, la società controllante è, quindi, il soggetto preposto a effettuare tutte le scelte concernenti la compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti al gruppo e da queste trasferiti al gruppo (controllante), nonché a valutare le altre eventuali alternative previste dal legislatore, quali, ad esempio, il rimborso o l'accredito all'anno successivo dell'eccedenza detraibile del gruppo.

La procedura consente, quindi, di contrapporre ed estinguere automaticamente all'interno del gruppo le situazioni creditorie e debitorie di alcune società con quelle di altre rientranti nel medesimo "perimetro di liquidazione". I benefici della stessa sono di natura prettamente finanziaria, atteso che, all'interno del medesimo gruppo, le società titolari di un credito Iva nei confronti dell'Erario possono ottenere un rapido recupero dei crediti attraverso la compensazione con l'Iva a debito di un'altra società del gruppo. La procedura, tuttavia, non determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico, poiché, come già chiarito dall'agenzia delle Entrate con risoluzione 347/2002, le disposizioni concernenti la procedura di liquidazione Iva di gruppo non danno "luogo ad una vera e propria unificazione soggettiva delle società facenti parte del gruppo stesso, tuttavia attuano comunque una deroga, sia pure parziale, ai principi di soggettività, prevedendo una procedura unificata di compensazione e versamento del tributo".

I soggetti interessati
I soggetti interessati alla procedura in questione sono le società di capitali residenti in Italia.

Le quote o le azioni di ogni società (controllata) devono essere possedute per oltre il 50% da un'altra società del gruppo ininterrottamente almeno dal 1° gennaio dell'anno solare precedente a quello in cui viene attivata la procedura. In altri termini, la durata minima del controllo deve risalire almeno all'inizio dell'anno solare precedente.
Il possesso di oltre il 50% deve sussistere in ogni passaggio della catena di controllo.

Il concetto di controllo è disciplinato dall'articolo 2359 del Codice civile. In particolare, il legislatore fiscale, ai fini della procedura di liquidazione Iva di gruppo, ha inteso riferirsi alle ipotesi di controllo di diritto (possesso di un numero di azioni tali da assicurare la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e di controllo indiretto (basato sul principio della transitività, per il quale se una società controlla un'altra e questa a sua volta una terza, si deduce che la prima società controlla anche la terza).
Esulano dall'ambito applicativo delle disposizioni in questione le ipotesi di controllo di fatto, riferibili a quelle situazioni in cui una società è sotto l'influenza dominante di un'altra in virtù di azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali intercorrenti con essa. Rientrano, pertanto, nella nozione di controllo tutte le ipotesi di controllo a raggiera e a catena, a condizione che le quote o le azioni di ogni società (controllata) siano possedute per oltre il 50% da un'altra società del gruppo ininterrottamente almeno dal 1° gennaio dell'anno solare precedente a quello in cui viene attivata la procedura, per ogni anello della catena.



In una situazione di controllo come quella sopra riportata, in cui sono coinvolte più società controllate, non tutte devono necessariamente aderire alla liquidazione di gruppo. Ne consegue, pertanto, che il perimetro di liquidazione potrà riguardare, ad esempio, l'intero gruppo ABXYZ ma anche, BXYZ, in cui B agisce in veste di controllante. Sul punto è opportuno evidenziare che il legislatore, nell'identificare i sopra richiamati requisiti per poter accedere alla procedura, ha inteso evitare fenomeni attraverso cui determinati soggetti transitino solo occasionalmente all'interno del gruppo, per poi uscirne una volta conseguiti i benefici fiscali previsti. La medesima ratio, volta a dare stabilità ai "perimetri di liquidazione" è perseguita dal legislatore nelle recenti modifiche normative apportate all'articolo 73 del Dpr 633/1972.

Finanziaria per il 2008
Nel rispondere ai quesiti di Telefisco, l'agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti interpretativi sulle modifiche intervenute con la legge finanziaria per il 2008 in tema di liquidazione Iva di gruppo. In particolare, dal 1° gennaio 2008 il nuovo articolo 73 del Dpr 633/1972 vieta alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo di trasferire il credito dell'anno precedente. In altri termini, è stata limitata la possibilità di utilizzare l'eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative all'anno precedente da parte delle società che partecipano per la prima volta alla liquidazione di gruppo. Sul punto, l'agenzia delle Entrate ha dato un primo chiarimento su come debbano essere utilizzate le eccedenze di credito per l'anno 2007 nei casi in cui la liquidazione di gruppo sia gestita per il 2008 da un altro ente o società come controllante rispetto all'anno precedente.

In particolare, è stato chiesto di conoscere come, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge finanziaria, debbano essere gestiste le eccedenze di credito per il 2007 del gruppo BXYZ, nell'ipotesi in cui la liquidazione Iva di gruppo sia stata rinnovata, per 2008, in capo a una controllante A (gruppo ABXYZ), differente rispetto alla controllante B per l'anno 2007 (il cui il perimetro di liquidazione era formato dalle società BXYZ), non potendo le stesse confluire nei calcoli compensativi per il 2008 del gruppo ABXYZ.

Ulteriori dubbi interpretativi concernono la possibilità di riassegnare le posizioni debitorie e creditorie fra le imprese BXYZ del gruppo che, nel 2007, hanno partecipato alla liquidazione.
A tal riguardo, l'agenzia delle Entrate ha evidenziato che le modifiche normative intervenute non hanno modificato il principio secondo cui al momento in cui è possibile il trasferimento dei crediti Iva in questione la società controllata perderà totalmente la disponibilità dell'eventuale credito Iva risultante dalla propria dichiarazione dell'anno precedente, che verrà trasferito al gruppo e gestito dall'ente o società controllante. Invariati risultano anche i chiarimenti forniti con la circolare 5 marzo 1990, n. 13/450224, in cui era stato precisato che, in tutti i casi in cui la liquidazione di gruppo non sia rinnovata nell'anno successivo dall'ente o società controllante (ovvero la stessa cessi nel corso dell'anno), le eventuali eccedenze di credito trasferite e non compensate potranno essere utilizzate solo dall'ente o società controllante, che potrà chiederne il rimborso ovvero computarle in detrazione nelle proprie liquidazioni nell'anno successivo, prestando, quindi, la corrispondente garanzia in sede di dichiarazione annuale per la parte compensata. In detta ipotesi, infatti, l'ente o la società controllante dovrà compilare il quadro VA del modello Iva 2008 al rigo VA43, riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire.

In conclusione, l'eccedenza detraibile di gruppo risultante dalla liquidazione di gruppo gestita dalla società B (altro ente o società controllante nell'anno precedente) potrà essere utilizzata solo dall'ex controllante e non potrà essere riassegnata alle imprese del gruppo che nel 2007 hanno partecipato alla liquidazione e che hanno concorso a formarla.

Nel rispondere al secondo quesito, gli esperti del Fisco, partendo dai chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008, hanno posto l'attenzione su come utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione degli enti e delle società aderenti alla procedura di liquidazione di gruppo relativa all'anno antecedente a quello di partecipazione alla procedura stessa. Le richiamate eccedenze, non potendo confluire nei calcoli compensativi, potranno essere chieste a rimborso solo in presenza dei criteri ordinari di cui dall'articolo 30 del Dpr 633/1972.
Nell'ipotesi in cui il credito Iva non fosse portato in detrazione ovvero chiesto a rimborso nel successivo periodo d'imposta, il credito "inutilizzato" troverà esposizione in tale ultima dichiarazione Iva, con la conseguenza che lo stesso potrà essere trasferito alla liquidazione di gruppo all'inizio del secondo anno successivo a quello di "entrata" nel regime.

In sostanza, ad esempio, se la società controllata X, che partecipa alla procedura dall'anno n (a partire dall'anno 2008), ha un credito Iva risultante dalla propria dichiarazione per il periodo d'imposta n-1, non può trasferire lo stesso al gruppo. Il credito rimane nella disponibilità della società X e può essere chiesto a rimborso nell'anno n in presenza dei presupposti di cui all'articolo 30 del decreto Iva, ricorrendone i presupposti, oppure può essere utilizzato in compensazione con propri debiti tributari, contributivi eccetera.

Diversamente, in caso di mancato utilizzo del credito, lo stesso può essere riportato nella dichiarazione per il periodo d'imposta n+1 e, quindi, essere trasferito al gruppo, poiché la limitazione concerne le sole eccedenze detraibili "risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma".

Infine, l'ultimo chiarimento attiene all'efficacia temporale delle norme. In particolare, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, non si ritiene conforme al dettato normativo il comportamento di chi, anche antecedentemente al 1° gennaio 2008, abbia evitato di trasferire il proprio credito al momento dell'ingresso nella liquidazione di gruppo e l'abbia utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi.

 
Stefania Nasta
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