Iva in campo per i certificati verdi. Sui CO2 pesa il luogo dell utilizzo


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Iva in campo per i certificati verdi. Sui CO2 pesa il luogo dell utilizzo
Autore: Fisco Oggi - Anna Maria Badiali - aggiornato il 20/03/2009
N° doc. 10753

Iva in campo per i certificati verdi. Sui CO2 pesa il luogo dell’utilizzo

In entrambi i casi si tratta di prestazioni di servizi, ma nel secondo va verificato dove vengono impiegati
Per stabilire se la vendita dei “certificati verdi” e dei “certificati CO2” deve essere assoggettata ad Iva, la parola d’ordine è “territorialità”. I primi, impiegati esclusivamente sul mercato nazionale, sono sempre tassati in Italia, per gli altri occorre verificare dove avviene concretamente il loro utilizzo.
Questa è, in sostanza, la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71/E del 20 marzo a una ditta residente in Svizzera che commercializza e distribuisce energia elettrica e gas in Europa.
Il settore è sottoposto a una particolare normativa sia a livello comunitario (direttiva 2003/87/Ce) che nazionale (decreto Bersani).
In particolare, riguardo a quanto disciplinato dalla Comunità europea, i gestori di impianti che producono biossido di carbonio, per bilanciare l’“inquinamento” generato, devono restituire un numero di certificati corrispondente alle emissioni di CO2 rilasciate durante l’anno.
La società istante acquisterà questi certificati da ditte italiane ed estere e li rivenderà sia sul mercato nazionale che internazionale.
Acquisterà anche certificati verdi attraverso i quali è possibile adempiere all’obbligo, previsto per i produttori/importatori di energia elettrica derivante da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per una quantità pari a una quota dell’energia importata/prodotta da fonti non rinnovabili. I certificati verdi sono utilizzabili soltanto all’interno del nostro territorio.
La ditta chiede se le cessioni descritte rientrano nel campo dell’Iva.
L’Agenzia precisa innanzitutto che le operazioni relative all’acquisto e vendita di entrambe le due tipologie di certificati sono qualificabili come cessioni di diritti immateriali e, quindi, vanno considerate prestazioni di servizi.
Circa il presupposto della territorialità, è previsto che tali prestazioni, se rese nei confronti di soggetti extra Ue, si considerano effettuate in Italia (e scontano l’Iva) soltanto se utilizzate nel territorio dello Stato (articolo 7, quarto comma, lettera f, Dpr 633/1972).
Nell’interpello è precisato che, per quanto riguarda i certificati CO2, cedibili in tutto il territorio dell’unione europea, non è possibile identificare tutti gli operatori a cui gli stessi saranno venduti e individuare dove poi saranno impiegati.
Lo stesso problema non si presenta con i certificati verdi, il cui utilizzo non lascia porte aperte fuori dei confini nazionali.
Risposta non univoca, quindi, al quesito presentato.
Per la commercializzazione dei certificati CO2, se l’utilizzo non avviene in Italia, si è fuori del campo di applicazione dell’Iva, in quanto manca il presupposto territoriale; negli altri casi, l’operazione è soggetta all’imposta.
Per i certificati verdi, invece, nessun dubbio circa il luogo del loro impiego. Il decreto Bersani che li ha introdotti prevede che debbano essere usati esclusivamente nel territorio italiano. Utilizzati in Italia, quindi, e sottoposti a Iva, anche se l’acquirente, come la società istante, è residente in un paese extra Ue.
 
Anna Maria Badiali - pubblicato il 20/03/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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