Iva infrannuale rimborsabile anche ai non residenti.


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Iva infrannuale rimborsabile anche ai non residenti.
Autore: Paola Roberti - aggiornato il 09/01/2007
N° doc. 1971
09 01 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Finanziaria 2007

Iva infrannuale rimborsabile anche ai non residenti

Estesa ai soggetti privi di stabile organizzazione in Italia la possibilità di richiedere la restituzione del credito d’imposta maturato in ciascun trimestre
 
Il comma 308 della Finanziaria 2007 ha apportato alcune modifiche all’articolo 38-bis del Dpr n. 633 del 1972, recante disposizioni in materia di esecuzione dei rimborsi Iva annuali e trimestrali.
La prima aggiunge un ulteriore presupposto per la richiesta di rimborso Iva trimestrale: nel secondo comma del citato articolo 38-bis, le parole “di cui alle lettere a) e b)” sono state sostituite dalle parole: “di cui alle lettere a), b) ed e)”, consentendo, così, anche ai soggetti indicati nel terzo comma, lettera e), dell’articolo 30 del Dpr 633/72 (soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, che, per adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti previsti dalle disposizioni in materia di Iva relativamente a operazioni effettuate nel territorio dello Stato, compresi quelli finalizzati alla richiesta di rimborso, devono o identificarsi direttamente, ai sensi dell’articolo 35-ter del Dpr 633/72, oppure devono nominare un proprio rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato), la possibilità di richiedere il rimborso infrannuale dei crediti Iva maturati in ciascun trimestre.

Il nuovo presupposto si aggiunge ai tre già previsti dalla normativa vigente:
  • il requisito “dell’aliquota media” che sussiste quando il contribuente esercita un’attività che comporta l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con l’applicazione di aliquote Iva inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni (articolo 30, terzo comma, lettera a)
  • il requisito che sussiste nel caso in cui il contribuente è un “esportatore abituale”, in quanto effettua operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/72, per un ammontare superiore al 25 per cento del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate (articolo 30, terzo comma, lettera b)
  • il requisito di cui all’articolo 30, terzo comma, lettera c, che prevede il recupero dell’imposta sull’acquisto e importazione di beni ammortizzabili, a condizione, però, che gli stessi abbiano un ammontare superiore ai due terzi del totale complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva. A tale proposito, però, è necessario sottolineare che la disposizione contenuta nella lettera c stabilisce la possibilità di chiedere il rimborso annuale “dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche”, mentre restano esclusi dalla possibilità di richiesta di rimborso trimestrale i crediti Iva derivanti dall’acquisto di beni e servizi per studi e ricerche.

E’ da tener presente, inoltre, che, in tutte le ipotesi in cui si può chiedere il rimborso dell’Iva in relazione a periodi inferiori all’anno, è necessario, oltre alla prestazione di idonea garanzia, che l’importo relativo all’eccedenza detraibile del trimestre sia superiore a 2.582,28 euro.

Il comma 308 della Finanziaria 2007, infine, aggiunge un nuovo comma al più volte citato articolo 38-bis del Dpr 633/72: con decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo 38-bis, ovvero quelli annuali e quelli infrannuali, sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.

 
Paola Roberti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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