Iva: l applicazione del margine vuole prove concrete e diligenti


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Iva: l applicazione del margine vuole prove concrete e diligenti
Autore: Fisco Oggi - Paolo Napolitano - aggiornato il 27/01/2010
N° doc. 11801

Iva: l'applicazione del margine vuole prove concrete e diligenti

Per usufruire del particolare regime agevolativo non è sufficiente la semplice specificazione in fattura
Affinché le cessioni degli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati possano essere sottoposte al regime del margine, quindi senza addebito dell'Iva, è necessario che il cessionario nazionale faccia una valutazione sull'applicabilità della disciplina agevolativa secondo le regole dell'ordinaria diligenza e in base a elementi oggettivi, fornendo la prova dell'esistenza dei presupposti.
Questa è la massima (la n. 107/30/09) con cui la Ctr di Firenze, ha accolto l'appello dell'Agenzia relativo a una controversia in cui era stata accertata la mancanza delle condizioni per l'applicazione della disciplina del margine.
In via generale, va osservato che il regime del margine si applica alle cessioni di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione ed è finalizzato a evitare che la vendita di tali beni sia sottoposta a un'ulteriore applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, quando essi sono stati acquistati senza Iva (cioè, provengono da soggetti passivi nazionali o comunitari che hanno assoggettato il bene allo stesso regime o da privati) o con Iva indetraibile (provengono da soggetti passivi che non possono detrarre l'imposta assolta sull'acquisto).
I fatti all'esame dai giudici
Una società, esercente l'attività di commercio di autoveicoli, aveva presentato ricorso avverso un accertamento dell'Agenzia, la quale, riscontrata la mancanza dei requisiti per l'applicazione del regime del margine, aveva recuperato l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle cessioni nazionali di autoveicoli usati derivanti da acquisti intracomunitari erroneamente assoggettati dal cedente comunitario e dal successivo cedente nazionale a tale regime.
La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso sulla base di tre profili:
  • la contribuente non poteva sapere se il cedente comunitario dovesse applicare o meno il regime del margine
  • una volta che la fattura era stata emessa con l'indicazione del regime del margine, il cessionario nazionale non poteva sindacare tale scelta
  • non era stato provato dall'Agenzia che il cedente comunitario avesse detratto l'Iva, in quanto, essendo una mera facoltà e non un obbligo, la detrazione poteva non essere avvenuta in concreto.

Tale sentenza veniva appellata dall'ufficio in considerazione del fatto che, per l'applicazione del regime agevolativo, era ininfluente che nella fattura emessa dal fornitore comunitario fosse indicato che l'operazione era soggetta al regime del margine.
Infatti, tale circostanza non escludeva la responsabilità dell'acquirente nazionale qualora, da elementi oggettivi, fosse agevolmente desumibile che il cedente comunitario non potesse applicare l'agevolazione.
E ciò era facilmente rilevabile nella fattispecie concreta, in cui appariva, dall'esame dei libretti di circolazione degli autoveicoli, che le società estere di prima immatricolazione erano imprese di noleggio e, quindi, potevano detrarre l'imposta.
Inoltre, in aggiunta ai motivi principali, l'Amministrazione riteneva di scarsa importanza la dimostrazione che il primo acquirente del veicolo avesse detratto effettivamente l'Iva sull'acquisto, in quanto il regime del margine spetta solo ai soggetti passivi che non possono detrarre l'imposta a causa di una limitazione normativa alla detrazione.
La decisione d'appello
Il collegio fiorentino ha accolto il ricorso dell'Agenzia, osservando che "per il corretto utilizzo del regime del margine non basta la relativa specificazione in fattura, esigendosi, piuttosto che l'acquirente responsabilmente e in base ad elementi oggettivi desuma che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in argomento".
Pertanto, i secondi giudici hanno ritenuto sbagliata la sentenza della Commissione provinciale nella parte in cui aveva accolto il ricorso sulla base della mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, che il fornitore comunitario avesse detratto l'Iva sull'acquisto e ciò in quanto "il contribuente che spontaneamente sceglie di avvalersi di particolari agevolazioni tributarie è tenuto anche a fornire prova di essere in possesso dei requisiti necessari allo scopo".
Su tale falsariga, la motivazione ha, inoltre, evidenziato che a nulla rilevavano le deduzioni della società appellata circa "l'impossibilità di verificare in capo al cedente italiano e prima ancora a quello inglese la sussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime de quo … perché le prove, trattandosi di una disciplina favorevole al contribuente, dovevano essere fornite dalla società stessa che ha utilizzato il regime IVA del margine".
Infine, spostandosi sul versante degli elementi costitutivi della pretesa erariale, la Commissione regionale ha osservato che l'accertamento era fondato "sulla base di consistenti elementi indiziari (segnalazione dell'autorità fiscali inglesi, libretti di circolazione intestati ad imprese di noleggio di veicoli) da cui non poteva non presumersi una sostanziale violazione di cui sono responsabili singolarmente coloro che sono intervenuti nella catena e che quindi singolarmente devono essere sanzionati".

Paolo Napolitano - pubblicato il 27/01/2010
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