Iva light per pulire pozzetti e caditoie - Risoluzione n. 240/E del 7 settembre 2007.


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Iva light per pulire pozzetti e caditoie - Risoluzione n. 240/E del 7 settembre 2007.
Autore: Luigi Marzullo - aggiornato il 07/09/2007
N° doc. 3903
07 09 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Risoluzione n. 240/E del 7 settembre 2007

Iva light per pulire pozzetti e caditoie

Tassazione ridotta per tutte le prestazioni ricomprese nella tipologia della gestione dei rifiuti e degli impianti di depurazione e fognatura
 
Iva agevolata al 10 per cento per una serie di prestazioni appaltate ad altre imprese da un'azienda che, in base a un contratto di servizio stipulato con il Comune, gestisce la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Possono beneficiare della tassazione ridotta attività quali la pulizia delle caditoie, la rimozione del sedime dal fondo dei pozzetti stradali, la pulizia delle griglie e la raccolta dei sottopassi e sovrappassi, la pulizia dei pozzetti con cestello, la disostruzione dei sifoni e il relativo smaltimento dei prodotti residui, la manutenzione delle etichette.

Con la
risoluzione n. 240/E di oggi emanata in risposta a un'istanza di interpello, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva applicabile ad alcune operazioni afferenti l'attività di gestione dei rifiuti.
Al riguardo, il Dpr n. 633/1972 prevede, al numero 127-sexiesdecies, parte terza della Tabella A, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento alle prestazioni di gestione, di stoccaggio e deposito temporaneo, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del Dlgs n. 22/1997, dei rifiuti urbani ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, e dei rifiuti speciali di cui al medesimo articolo 7, comma 3, lettera g). La medesima aliquota ridotta è applicabile alle prestazioni di gestione degli impianti di fognatura e depurazione.

Recentemente, il Dlgs n. 22/1997 è stato soppresso e sostituito dal Dlgs n. 152/2006. Pertanto, sarebbe necessaria una riformulazione della richiamata normativa concernente l'Iva, o meglio la stessa andrebbe attualizzata facendo espresso riferimento al Dlgs n. 152/2006.
Fatta questa doverosa premessa, la risoluzione precisa come il quesito verta tecnicamente sulla riconducibilità delle prestazioni rese all'attività di gestione dei rifiuti ovvero all'attività di gestione degli impianti di depurazione e fognatura. A tal proposito, l'Agenzia si è avvalsa del parere tecnico del ministero dell'Ambiente, il quale ha chiarito che gran parte delle prestazioni siano configurabili quali operazioni di gestione degli impianti di fognatura e depurazione, fatta eccezione per "lo smaltimento dei prodotti residuali e adeguamento delle bocchette", da considerare più propriamente rientranti nell'attività di gestione dei rifiuti.

In particolare, l'attività di gestione dei rifiuti è disciplinata, allo stato, dall'articolo 183, comma 1, lettera d), del Dlgs n. 152/2006, che vi ricomprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle medesime operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; detta disposizione riprende interamente quanto già previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del soppresso Dlgs n. 22/1997.
Con riferimento al concetto di "gestione", va detto che l'Amministrazione fiscale, con risoluzione n. 168/1999, ha chiarito che esso deve essere interpretato nella sua accezione generica: per l'individuazione concreta delle componenti della prestazione complessiva a cui è applicabile la disposizione agevolativa, è necessaria un'analisi delle pattuizioni intervenute tra le parti.
Per le motivazioni tecniche formulate e considerando la natura delle prestazioni rese da terzi nei confronti dell'azienda interpellante, le stesse possono essere assoggettate a Iva nella misura agevolata del 10 per cento.

 
Luigi Marzullo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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