L''Iva TR' apre ai non residenti - provvedimento del 15 marzo 2007.


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L''Iva TR' apre ai non residenti - provvedimento del 15 marzo 2007.
Autore: Gianluca Martani - aggiornato il 22/03/2007
N° doc. 2857
22 03 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Agenzia delle entrate, provvedimento del 15 marzo 2007

L'"Iva TR" apre ai non residenti

Approvata la nuova versione del modello da utilizzare per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito d'imposta trimestrale
 
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2007, è stata approvata la nuova versione del modello "Iva TR", per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Si ricorda che il nuovo modello, da presentare entro il 30 aprile 2007, deve essere utilizzato per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2007.

Il modello va presentato mediante una delle seguenti modalità:
  • per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 27 luglio 1998, n. 322
  • direttamente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, che rilascia apposita ricevuta
  • all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente a mezzo lettera raccomandata e, in tal caso, si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale.

La predisposizione di una nuova versione del modello in argomento si è resa necessaria per tenere conto delle novità apportate alla normativa in materia di rimborsi dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
In particolare, il comma 308, lettera a), dell'unico articolo della Finanziaria 2007 ha modificato il secondo comma dell'articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972, introducendo, tra i presupposti per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, anche la lettera e) del terzo comma dell'articolo 30 del medesimo decreto.
In virtù di tale modifica, i soggetti non residenti, identificati direttamente secondo le modalità di cui all'articolo 35-ter, ovvero che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia ai sensi del comma 2 dell'articolo 17, Dpr n. 633/1972, possono presentare il modello Iva TR per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'eccedenza detraibile del trimestre, anche in assenza degli altri presupposti previsti dal comma 2 dell'articolo 38-bis.
Dal momento che la modifica è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, i soggetti interessati potranno avvalersene già con la prima scadenza utile, ovvero con riferimento al credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno in corso (2007).

Al fine di recepire nella attuale versione del modello in esame la descritta novità, nel quadro TD, sezione 1, riservata alla indicazione dei presupposti necessari per ottenere il rimborso trimestrale, è stata inserita la nuova casella TD4. Pertanto, tale casella dovrà essere barrata dai soggetti non residenti, identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia, per comunicare la sussistenza del presupposto di cui alla lettera e), terzo comma, dell'articolo 30 del Dpr n. 633/1972.



Al riguardo, nelle istruzioni viene precisato che, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2005, è stato individuato il Centro operativo di Pescara quale ufficio competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificati direttamente in Italia, ai sensi del citato articolo 35-ter. Per tale motivo, i predetti soggetti devono presentare le richieste di rimborso, mediante utilizzo del presente modello, presso il Centro operativo di Pescara, sempreché non ci si avvalga della modalità telematica. In tale ultimo caso, nel campo "Ufficio competente", collocato nel frontespizio del modello in argomento, occorre riportare il codice identificativo "250".



Tra le novità accolte nella nuova versione del modello "Iva TR", merita un'attenzione particolare la disposizione contenuta nella lettera b) dell'articolo 1, comma 308, della legge n. 296/2006. La norma ha introdotto nell'articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972 un nuovo comma, con il quale viene previsto che, con decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno individuate categorie di contribuenti per i quali i rimborsi Iva annuali e infrannuali saranno eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. L'individuazione dei contribuenti agevolati avverrà, anche progressivamente, con riguardo all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate.

Al fine di recepire nel modello in esame la novità di cui sopra, è stata aggiunta nel frontespizio una nuova casella denominata "Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso". I soggetti che saranno individuati con il primo decreto emanato in ottemperanza alla disposizione contenuta nella Finanziaria per il 2007, dovranno indicare nella predetta casella il codice 1, così come chiarito nelle istruzioni al modello. Va da sé che, qualora con successivi decreti, verranno individuate ulteriori categorie di contribuenti che potranno accedere al rimborso in via prioritaria, saranno specificati i rispettivi codici numerici da indicare nel campo in argomento.



Un'ulteriore novità introdotta nel modello Iva TR riguarda la modifica apportata dall'articolo 1, comma 44, della Finanziaria 2007, all'articolo 17 del Dpr n. 633/1972, cui è stato aggiunto il sesto comma, con il quale vengono disciplinate alcune nuove ipotesi di reverse-charge.
Tra queste, quelle di cui alla lettera a) del summenzionato comma 6, riguardanti le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori, sono assoggettate alla disciplina dell'inversione contabile a decorrere dal 1° gennaio 2007; per le altre operazioni previste alle lettere b), c) e d) (cessioni di telefonini, computer e prodotti lapidei), il regime entrerà in vigore, ai sensi del comma 45 della legge finanziaria 2007, successivamente alla data di autorizzazione da parte della Ue.

Le prestazioni di cui sopra, dal momento che sono fatturate senza addebito d'imposta, dovranno essere indicate da parte del prestatore nel rigo TA12. Il committente, invece, dovrà riportarle nel quadro TB tra gli acquisti, ai fini della detrazione, e nel rigo TC2 quale posta a debito.
Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, che una impresa A (subappaltatore) abbia effettuato una prestazione di subappalto nei confronti del committente B (appaltatore) per un importo pari a 1.000. L'impresa A emetterà fattura nei confronti del committente B senza indicazione dell'Iva, riportando sulla stessa la disposizione che prevede l'applicazione del reverse charge. Qualora entrambi i soggetti abbiano i requisiti per poter richiedere il rimborso del credito Iva trimestrale, dovranno presentare il modello Iva TR esponendo i dati relativi alla prestazione di subappalto nel seguente modo:

  • il subappaltatore A indicherà la prestazione effettuata nel quadro TA, tra le operazioni attive, e in particolare nel rigo TA12

  • l'appaltatore B indicherà la prestazione ricevuta nel quadro TB, tra le operazioni passive, nel rigo corrispondente all'aliquota applicata, mentre nel quadro TC, rigo TC2, dovrà riportare la sola imposta sulla prestazione ricevuta, al fine di tenerne conto quale posta a debito.





Al riguardo, si ricorda che il soggetto subappaltatore può tenere conto delle prestazioni fatturate senza applicazione dell'imposta, in base alla predetta disposizione, ai fini della verifica del presupposto previsto dal terzo comma, lettera a ), dell'articolo 30, Dpr n. 633/1972. Con la modifica apportata dal Dl n. 223/2006 al citato articolo 30, infatti, nel calcolo dell'aliquota media sulle operazioni attive le predette operazioni sono computate ad aliquota zero e, pertanto, vengono riportate solo al denominatore del rapporto tra imposta e imponibile.

Nell'esempio sopra riportato, quindi, ipotizzando che il soggetto A abbia effettuato altre operazioni attive ordinarie (cioè senza applicazione del reverse charge) per 500 di imponibile e 100 di imposta (supponendo l'aliquota al 20 per cento), ai fini del calcolo dell'aliquota media sulle operazioni attive occorre impostare il seguente rapporto:

(IMPOSTA / IMPONIBILE) X 100

cioè:

(100 / 1.500) X 100 = 6,67 %

 
Gianluca Martani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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