L'Ici finanzia formazione e informazione


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L'Ici finanzia formazione e informazione
Autore: Argentino D'Auro - aggiornato il 20/03/2006
N° doc. 1337
  
 
Dm Economia e Finanze del 22 novembre 2005

L'Ici finanzia formazione e informazione

Destinati all'aggiornamento professionale degli addetti ai tributi locali gli introiti non attribuibili ai Comuni
 
Le somme incamerate a titolo di imposta comunale sugli immobili che a partire dal 1993, per ragioni di carattere tecnico, non sono state assegnate ai rispettivi Comuni di competenza, finalmente trovano una utile destinazione, in alternativa alla eventualità concreta della loro perenzione contabile.
Queste somme non sono mai state versate ai Comuni legittimati a riceverle perché, nella maggior parte dei casi, i modelli di versamento Ici compilati dai contribuenti erano affetti da errori che, di fatto, non hanno reso possibile il trasferimento delle stesse agli effettivi enti titolari.
Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005 stabilisce che gli introiti in questione devono essere impiegati, in via prioritaria, per attività di formazione del personale dei Comuni addetto alla gestione dei tributi e per promozione di attività di informazione al contribuente.

Il provvedimento fissa termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle somme riscosse dal 1993 al 2004 e non attribuibili ai Comuni, nonché gli adempimenti che i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli altri soggetti previsti dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che effettuano la riscossione dell'Ici - inclusi nell'apposito albo di cui all'articolo 53 del Dlgs n. 446/97, tenuto presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, comprendente tutti i soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre tipologie di entrate non tributarie degli enti locali (canoni, affitti, entrate patrimoniali, eccetera) - sono tenuti a porre in essere.

L'articolo 3 del decreto dispone, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, lo 0,6 per mille del gettito Ici riscosso, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, andrà versato, entro il 30 aprile di ogni anno, a un soggetto di diritto privato di nuova istituzione, non avente finalità di lucro, costituito ad hoc dall'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) e deputato a organizzare le attività formative e di informazione.
Tale soggetto subentra all'ormai cessato consorzio Anci-Cnc per la fiscalità locale, succedendo a quest'ultimo nel patrimonio e nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nello svolgimento delle attività di propria competenza.
Il contributo dello 0,6 per mille sarà calcolato sulla base dei dati trasmessi telematicamente dai concessionari della riscossione, mediante distinte riepilogative contenenti l'indicazione delle annualità di riferimento, l'ammontare delle corrispondenti riscossioni, nonché l'ammontare degli importi riscossi nell'anno precedente.

Da ultimo, le somme che, a decorrere dall'anno di imposta 2005, non è possibile attribuire ai rispettivi Comuni, andranno dichiarate entro il 31 marzo dell'anno successivo e versate all'ente di cui sopra entro il 30 aprile di ciascun anno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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