L'Iva chiude la stagione degli acconti (1).


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L'Iva chiude la stagione degli acconti (1).
Autore: Carla Pappalardo - aggiornato il 19/12/2005
N° doc. 1080
 
19 12 2005 - Edizione delle 15:00  
 
Alla cassa entro martedì 27

L'Iva chiude la stagione degli acconti (1)

Il versamento non va effettuato quando l'importo determinato risulta inferiore a 103,29 euro
 
Dopo l'acconto ai fini delle imposte sui redditi, è arrivato il momento di determinare quello previsto dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Entro martedì 27 dicembre, infatti, i contribuenti Iva dovranno versare un'anticipazione dell'imposta che risulta dovuta per l'ultimo periodo di liquidazione dell'anno 2005 (mese di dicembre per i mensili, mesi da ottobre a dicembre per i trimestrali).
L'adempimento, disciplinato dall'articolo 6 della legge n. 405 del 1990, e successive modificazioni, è richiesto alla maggioranza dei titolari di partita Iva, con alcune specifiche eccezioni, e può essere assolto con una certa discrezionalità: è possibile, infatti, utilizzare diversi metodi (storico, previsionale e analitico) per calcolare l'acconto da versare e scegliere poi legittimamente quello meno oneroso.

Soggetti esonerati dall'obbligo dell'acconto
L'acconto Iva, in linea generale, è dovuto da tutti i contribuenti tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, a prescindere dalla cadenza mensile o trimestrale adottata nel corso dell'anno d'imposta.
Tuttavia, la disciplina dell'acconto Iva contiene un principio di carattere generale che, sostanzialmente, esonera dall'assolvimento dell'adempimento i contribuenti che non hanno a disposizione uno dei parametri di riferimento per la determinazione dell'importo da versare e cioè una posizione a debito nell'ultima liquidazione effettuata nell'anno d'imposta 2004 ovvero un presunto debito per l'ultima liquidazione relativa all'anno 2005.
Pertanto, sono esclusi dall'obbligo di versamento i seguenti contribuenti:
  • i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno d'imposta 2005
  • i soggetti che hanno cessato l'attività nel corso dell'anno 2005, entro il 30 novembre se mensili, entro il 30 settembre se trimestrali
  • i soggetti che per l'anno d'imposta 2004 hanno chiuso a credito la liquidazione di dicembre se mensili, la liquidazione del quarto trimestre se trimestrali "speciali" (articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del Dpr 633/72) ovvero la dichiarazione annuale se trimestrali su opzione (articolo 7, Dpr 542/99)
  • gli agricoltori in regime semplificato (volume d'affari annuo fino a 20.658,28 euro) anche nel primo anno di applicazione del regime ordinario Iva
  • i soggetti esercenti attività di intrattenimento che applicano il particolare regime previsto dall'articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/72, anche nel primo anno di applicazione del regime ordinario Iva
  • i soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni non lucrative in genere)
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda entro il 30 novembre se mensili, entro il 30 settembre se trimestrali
  • i soggetti che usufruiscono dei regimi agevolati previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 388/00, anche nel primo anno di fuoriuscita dal regime per decorrenza del triennio o per superamento dei limiti previsti per i ricavi e i compensi.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell'acconto Iva:

  • i contribuenti che nel corso dell'anno d'imposta hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili, non soggette, esclusa l'ipotesi in cui siano debitori dell'imposta avendo effettuato acquisti con applicazione del reverse-charge (ad esempio, acquisti di oro industriale o argento puro)
  • le società estinte a seguito di fusione o incorporazione entro il 30 novembre se mensili, entro il 30 settembre se trimestrali.

Importo minimo
L'acconto non è dovuto quando l'importo determinato risulta inferiore a 103,29 euro e ciò si verifica, ad esempio, quando l'ultima liquidazione dell'anno 2004 ha evidenziato un debito non superiore a 116,72 euro ovvero quando il contribuente presume di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno 2005 con un debito non superiore al medesimo importo di 116,72 euro.

Come si effettua il versamento
L'acconto deve essere versato utilizzando il modello F24 da presentare in banca, in posta o presso il concessionario della riscossione.

Codici tributo
I codici tributo da utilizzare sono specifici a seconda della periodicità con cui il contribuente ha effettuato le liquidazioni periodiche nel corso dell'anno d'imposta 2005:
- 6013 per i contribuenti mensili
- 6035 per i contribuenti trimestrali (sia per opzione che cosiddetti "speciali").

Compensazione
I contribuenti che hanno a disposizione crediti riportabili nel modello F24 (relativi ad altre imposte, tributi, contributi o anche il credito Iva emerso in sede di dichiarazione annuale relativa al 2004) possono utilizzarli per compensare l'importo dovuto a titolo di acconto Iva. Occorre ovviamente tenere presente che tale utilizzo concorre alla determinazione del tetto massimo attualmente previsto per le compensazioni (516.456,90 euro).

Rateazione
L'importo dovuto a titolo di acconto non può essere rateizzato, ma deve essere versato in unica soluzione.

Sanzioni per il mancato pagamento
L'omesso versamento dell'acconto è punito, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/97, con la sanzione amministrativa del 30 per cento. E' comunque possibile regolarizzare il mancato versamento avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/997) che prevede la riduzione della sanzione:

  • a un ottavo (3,75 per cento), se il pagamento avviene entro 30 giorni
  • a un quinto (6 per cento), se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

Oltre all'imposta e alla sanzione ridotta, è necessario pagare gli interessi moratori calcolati al tasso legale del 2,5 per cento annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (27 dicembre 2005) a quello in cui effettivamente è eseguito.
Il codice tributo da utilizzare in caso di ravvedimento operoso è quello previsto per l'acconto Iva e sopra evidenziato (6013 per i contribuenti mensili, 6035 per quelli trimestrali).

1 - continua. La seconda puntata su FISCOoggi di martedì 20

 
Carla Pappalardo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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