L'Iva sospesa passa alla conferitaria - Risoluzione n. 371/E del 13 dicembre 2007.


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L'Iva sospesa passa alla conferitaria - Risoluzione n. 371/E del 13 dicembre 2007.
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 14/12/2007
N° doc. 5090
Risoluzione n. 371/E del 13 dicembre 2007

L'Iva sospesa passa alla conferitaria

Nelle operazioni straordinarie, il principio di continuità vale anche quando il trasferimento avviene tra non residenti con rappresentante fiscale in Italia
 
Quando un'impresa estera, che opera in Italia tramite rappresentante fiscale, effettua una trasformazione sostanziale conferendo tutte le proprie attività e passività in una nuova società, sempre di diritto straniero, trasferisce in toto alla stessa obblighi e diritti. E così, se tra gli adempimenti fiscali da assolvere esiste un debito Iva, risultante dal differimento dell'imposta all'atto di pagamento, sarà la conferitaria a effettuare il versamento attraverso il proprio rappresentante fiscale sul territorio nazionale.

Il rappresentante fiscale di una ditta individuale sammarinese ha chiesto all'agenzia delle Entrate di esprimere il proprio parere riguardo all'obbligo di versamento dell'Iva in sospensione. In sostanza, spiega l'istante, l'imprenditore di San Marino per il quale agisce, ha ceduto beni allo Stato italiano e a enti pubblici assimilati, avvalendosi della possibilità di differire l'esigibilità dell'Iva al momento dell'effettivo pagamento dei relativi corrispettivi (articolo 6, comma 5, Dpr 633/1972). Adesso, però, lo stesso imprenditore intende estinguere la propria azienda tramite conferimento in una nuova società estera, che a sua volta nominerà un nuovo rappresentante fiscale in Italia. In seguito all'operazione straordinaria, chi sarà il soggetto obbligato al debito d'imposta in sospensione? L'istante oppure il nuovo rappresentante?

Con la
risoluzione n. 371/E del 13 dicembre, l'Agenzia ha chiarito che, nel caso di operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva (nello specifico, il conferimento d'azienda), "in applicazione del principio di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione, la società conferitaria subentra in tutti i diritti e obblighi del soggetto conferente (che si estingue) e, in particolare, deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell'Iva, successivi alla data di trasformazione".
Sottolineando, inoltre, che lo stesso principio vale anche quando conferente e conferitario sono entrambi soggetti non residenti che agiscono servendosi di propri rappresentanti fiscali in Italia, l'Agenzia conclude affermando che nel caso prospettato il diritto all'Iva in sospensione e il successivo obbligo di versamento si trasferiscono al rappresentante fiscale della società conferitaria.

Nella risoluzione anche qualche dettaglio operativo.
In particolare, l'istante sarà tenuto a comunicare all'ufficio delle Entrate competente la cessazione dell'attività mediante modello AA9/8. Al contrario, il rappresentante fiscale della società nascente dovrà, tramite modello AA7/8, presentare la dichiarazione di inizio attività. La conferitaria, inoltre, avrà l'obbligo di compilare due diversi moduli per la dichiarazione annuale Iva, uno per sé, l'altro per la conferente evidenziando le operazioni effettuate per la frazione di anno compresa fino all'ultima liquidazione eseguita prima del conferimento.

 
Paola Pullella Lucano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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