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28 06 2007 - Edizione delle 18:00 | |
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Risoluzione n. 146/E del 28 giugno 2007 |
L'accantonamento a garanzia non sfugge all'Iva |
Le somme trattenute a tutela degli adempimenti previdenziali e assistenziali costituiscono parte integrante della controprestazione dovuta all'appaltatore |
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In caso di appalto di opera pubblica, la detrazione del 20 per cento operata dal committente sulla somma corrisposta all'appaltatore, per garantire l'adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dal Ccnl, è parte integrante dell'imponibile da assoggettare a Iva.
Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 146/E del 28 giugno 2007, in seguito a un interpello presentato dal ministero della Difesa, il quale, dopo aver dato in appalto alcuni lavori pubblici, opera sull'acconto da corrispondere alla ditta appaltatrice una detrazione del 20 cento. Tale importo verrà restituito qualora la ditta ottemperi ai propri obblighi con gli enti previdenziali; in caso contrario, sarà versato direttamente dalla Difesa.
Il ministero chiede delucidazioni sui criteri di calcolo della detrazione e se essa concorra a formare la base imponibile su cui calcolare l'Iva per la prestazione del servizio da parte della ditta appaltatrice.
L'Amministrazione finanziaria, richiamandosi al decreto Iva n. 633/1972, afferma che, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi, concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva non solo i corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore ma anche gli oneri o le spese a carico dell'acquirente del bene o del committente del servizio, tra cui quelli verso terzi. E proprio in quest'ultima tipologia rientra l'importo detratto dal ministero sull'acconto all'appaltatore, perché ha la finalità di garantire in tutti i casi l'adempimento degli obblighi nei confronti degli enti previdenziali. Tale somma, quindi, rientra nella base imponibile su cui calcolare l'Iva relativa alla prestazione del servizio di appalto.
L'Agenzia delle entrate precisa, infine, che non è propria competenza stabilire i criteri di calcolo della suddetta detrazione, non riguardando l'applicazione di norme fiscali.
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Alessandra Gambadoro | |