L'antiriciclaggio 'arruola' anche i tributaristi.


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L'antiriciclaggio 'arruola' anche i tributaristi.
Autore: Valeria Ibello - aggiornato il 22/02/2006
N° doc. 1267
22 02 2006 - Edizione delle 15:30  
 
Da domani l'obbligo di segnalazione al Mef

L'antiriciclaggio "arruola" anche i tributaristi

Sotto osservazione i trasferimenti di somme liquide superiori ai 12.500 euro
 
Da domani per i tributaristi non iscritti in albi e per le società di servizi scatta l'obbligo di segnalare al ministero dell'Economia e delle Finanze eventuali notizie di infrazioni alle disposizioni in materia di limitazione di uso del contante.
Con l'entrata in vigore domani della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29) tale obbligo, già in vigore da circa due anni in capo ai professionisti contabili iscritti in albi (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e revisori contabili), si estende infatti a seguito dell'articolo 21 della predetta legge:
  1. ai soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti
  2. a chiunque svolge attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

In queste categorie individuate dal legislatore vi rientrano anche i professionisti contabili non iscritti in albi e le società di servizi.

L'obbligo
A norma dell'articolo 7, comma 1, del Dlgs 56/2004, i soggetti tenuti all'applicazione della normativa antiriciclaggio (tra cui da domani anche i tributaristi e le società di servizi) devono segnalare entro trenta giorni al ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alle limitazioni dell'uso del contante di cui hanno notizia in relazione ai compiti di servizio, e nei limiti delle attribuzioni

Si tratta, in sostanza, del trasferimento per contanti di somme superiori ai 12.500 euro. Il trasferimento è legittimo se eseguito a favore o per il tramite di intermediario abilitato (banca, posta, eccetera).
Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce. Esso, infatti, è stato introdotto con lo scopo di dirottare le transazioni significative - e, cioè, eccedenti la soglia dei 12.500 euro - verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi da essi tenuti ne resti traccia che consenta di risalire al loro autore.

Alcuni esempi che potrebbero verificarsi nel caso dei professionisti o delle società di servizi concernono gli eventuali pagamenti in contanti da parte dei propri clienti a fronte di servizi o di consegne di merce di cui il professionista abbia conoscenza per la sua professione: si pensi, ad esempio, alla registrazione in contabilità del pagamento per contanti di un acquisto/vendita di merce per 13.000 euro, o ancora all'acquisto di un'autovettura per contanti superiore a 12.500 euro.
Possono poi verificarsi alcuni rapporti tra società e soci di cui il professionista viene a conoscenza per motivi contabili e/o fiscali: conferimenti di capitali per contanti o pagamenti di dividendi superiori sempre alla soglia dei 12.500 euro.

Si ricorda che la segnalazione in questione concerne esclusivamente le transazioni per contanti, in quanto, nel caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione

Le sanzioni
Se il professionista omette questa segnalazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni, va incontro a una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.
Le persone che invece hanno effettuato l'operazione per contanti commettono un illecito amministrativo che comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

I futuri obblighi
L'entrata in vigore degli altri obblighi antiriciclaggio da parte delle categorie professionali (identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) è invece subordinata, secondo le previsioni del citato decreto legislativo 56/2004, all'emanazione di un regolamento attuativo che dovrebbe essere di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli ultimi dati delle operazioni sospette
Per una visione più completa del fenomeno dell'antiriciclaggio, riportiamo alcuni dati relativi alla geografia delle operazioni sospette, presenti nella relazione del ministero dell'Economia e delle Finanze al Parlamento per l'anno 2004 sul tema dell'antiriciclaggio: l'Ufficio italiano dei cambi ha ricevuto 6.528 segnalazioni.
La distribuzione geografica delle segnalazioni di operazioni sospette evidenzia una netta prevalenza del Nord-Ovest con 2.611 segnalazioni, il 40 per cento del totale. Seguono il Centro, il Mezzogiorno e il Nord-Est con, rispettivamente, 1.244, 1.198, 1.187 segnalazioni, cioè il 19,06, il 18,35 e il 18,17 per cento. Il residuo 4,42 per cento proviene dalle Isole che contano, per il 2004, 288 segnalazioni.
A livello regionale, si evidenzia che la quota maggiore proviene dalla Lombardia, con 1.867 segnalazioni (oltre il 28,6 per cento), a seguire il Lazio con 823 (pari al 12,6 per cento), il Piemonte con 542 (l'8,3 per cento), l'Emilia Romagna con 522 (l'8 per cento), il Veneto con 509 (il 7,8 per cento) e la Campania con 483 (il 7,4 per cento).

Distribuzione geografica delle segnalazioni
di operazioni sospette per il 2004

Macroaree

Numero delle segnalazioni

%
Nord-Ovest 2.611   40,00  
Centro 1.244   19,06  
Mezzogiorno 1.198   18,35  
Nord-Est 1.187   18,17  
Isole 288   4,42  
TOTALE 6.528   100,00  
Regioni a più alto tasso di segnalazioni        
Lombardia 1.867   28,60  
Lazio 823   12,60  
Piemonte 542   8,30  
Emilia Romagna 522   8,00  
Veneto 509   7,80  
Campania 483   7,40  

 
Valeria Ibello

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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