L'appuntamento con l'acconto Irpef. E' dovuto dalle persone fisiche che per l'anno precedentehanno dichiarato un'imposta superiore a 51,65 euro


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L'appuntamento con l'acconto Irpef. E' dovuto dalle persone fisiche che per l'anno precedentehanno dichiarato un'imposta superiore a 51,65 euro
Autore: Fisco oggi - Saverio Cinieri - aggiornato il 24/11/2006
N° doc. 1805

 

24 11 2006 - Edizione delle 15:00  
 
In scadenza giovedì 30 novembre

L'appuntamento con l'acconto Irpef

E' dovuto dalle persone fisiche che per l'anno precedente hanno dichiarato un'imposta superiore a 51,65 euro
 
Il 30 novembre 2006 è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell'acconto Irpef da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del modello Unico 2006.
Entro lo stesso termine va versata, anche, la seconda o unica rata dell'Irap.

Soggetti obbligati
Sono tenuti a versare l'acconto Irpef per il 2006 le persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi Unico PF 2006, hanno dichiarato un'imposta, relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro.
Il rigo del modello Unico 2006 PF da controllare è RN23 del quadro RN; pertanto, tenendo conto che i dati esposti in dichiarazione sono arrotondati all'unità di euro, l'obbligo del versamento dell'acconto scatta se nel rigo RN23 è riportato un importo pari o superiore a 52 euro.

Soggetti esclusi
Non sono tenuti a versare l'acconto Irpef:
  • chiaramente, i soggetti che hanno dichiarato un'imposta netta, relativa al periodo precedente, non superiore a 51,65 euro
  • coloro i quali non hanno avuto redditi nell'esercizio precedente (ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2006)
  • coloro i quali non avranno redditi nell'esercizio in corso (ad esempio, i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2005)
  • coloro i quali non hanno presentato la dichiarazione per l'anno precedente, perché non obbligati (ad esempio, i contribuenti che hanno percepito redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore a 3mila euro)
  • coloro i quali nell'esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna Irpef all'atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d'imposta
  • coloro i quali hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l'imposta (al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute)
  • gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2006 e il 30 novembre 2006 per i redditi del de cuius.

Come si calcola l'acconto
L'acconto Irpef di novembre, così come il saldo e l'eventuale primo acconto, sono versati in autotassazione. Per quel che riguarda l'acconto, il cui ammontare complessivo, per l'anno 2006, è pari al 99 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, il calcolo è effettuato direttamente dal contribuente in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
I casi in cui si può trovare il contribuente, se è tenuto al versamento dell'acconto sulla base di quanto detto in precedenza, sono sostanzialmente i seguenti:

  • versamento di un unico acconto
  • versamento di due acconti
  • versamento di uno o due acconti in misura ridotta.

Versamento di un unico acconto
Il primo caso si verifica, se l'importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l'aliquota del 99 per cento sul valore di cui al rigo RN23, non supera 257,52 euro.
Infatti, in tale ipotesi il contribuente può versare l'acconto in un'unica soluzione, entro il 30 novembre.
Considerato che la soglia di 257,52 euro si riferisce all'importo dell'acconto, il valore del rigo RN23 che non deve essere superato per versare in un'unica soluzione è pari a 260 euro.

Versamento dei due acconti
L'altro caso che si può verificare è quello in cui il contribuente deve versare due acconti dell'Irpef.
Pertanto, se applicando il 99 per cento sul rigo RN23 si determina un valore superiore a 257,52 euro (quindi se l'importo del rigo RN23 è superiore a 260 euro), l'acconto così determinato deve essere versato in due rate, di cui:

  • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo
  • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2006.

Per semplificare, le percentuali da applicare al rigo RN26, per determinare i due acconti sono le seguenti:

  • 1° acconto = 40% del 99% = 39,6%
  • 2° acconto = 60% del 99% = 59,4.

Si ricorda, inoltre, che il primo acconto può essere anche rateizzato, mentre la stessa possibilità è negata per l'acconto di novembre che va, quindi, versato in unica soluzione.

Acconto in misura ridotta
Come già anticipato, se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.
Inoltre, l'importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di Irpef per l'anno in corso, mentre, se il contribuente prevede di non percepire redditi nell'anno in corso, non è tenuto al versamento dell'acconto.
E' bene ricordare che, in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell'acconto, si va incontro all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia (30 per cento dell'importo non versato oltre agli interessi legali).

Come si versa
Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24.
A tale proposito, si ricorda che l'articolo 37, comma 49, del Dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che, dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
In particolare, il versamento può essere eseguito per via telematica:

  • direttamente mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) e seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati per la presentazione telematica delle dichiarazioni o ricorrendo ai servizi di home/remote banking (CBI) offerti dalle banche
  • tramite gli intermediari abilitati a Entratel che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle entrate e che utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito Web di Entratel o che si avvalgono dei servizi di home/remote banking.

Occorre comunque tenere presente che tale obbligo è stato posticipato al 1° gennaio 2007 per le società di persone e le persone fisiche (vedi Dpcm 4 ottobre 2006); tali ultimi soggetti, pertanto, possono effettuare il versamento dell'acconto Irpef di novembre con il modello F24 cartaceo.
I contribuenti non titolari di partita Iva restano esclusi da tale obbligo e possono continuare a effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.
Ovviamente, anche tali contribuenti, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle entrate o del sistema bancario e postale.

Codice tributo
Il codice tributo da utilizzare nell'F24 per l'acconto Irpef di novembre è il 4034 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Irpef.
E' possibile compensare, liberamente, l'importo dovuto a titolo d'acconto Irpef con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

Casi particolari
Riguardo alla determinazione dell'acconto per l'anno 2006, sono previsti alcuni casi particolari che riguardano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo.

Soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno realizzato minusvalenze su dividendi non tassati
Per tali contribuenti, l'acconto Irpef per il periodo d'imposta 2006 deve essere calcolato assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell'articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Si ricorda che il predetto articolo 5-quinquies del Dl n. 203/2005 ha introdotto nel Tuir una disciplina (dividend washing) volta a contrastare le pratiche di arbitraggio fiscale poste in essere tramite operazioni di cessione di partecipazioni cosiddette "utili compresi", prevedendo un particolare regime di "indeducibilità delle minusvalenze su dividendi non tassati".
In particolare, le minusvalenze realizzate sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti dell'esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), del Tuir e i relativi costi.

Soggetti tenuti al versamento della "tassa etica"
Ai sensi dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, i soggetti tenuti per il periodo d'imposta 2006 al versamento dell'addizionale alle imposte sul reddito derivante dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza devono determinare un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del citato comma nel periodo d'imposta 2005.

 
Saverio Cinieri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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