L'assemblea condominiale non alza il 'volume' Siae.


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L'assemblea condominiale non alza il 'volume' Siae.
Autore: Alberto Catania - aggiornato il 19/09/2007
N° doc. 3960
19 09 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Attività di cooperazione all'accertamento dei tributi

L'assemblea condominiale non alza il "volume" Siae

Non concorre a formare l'importo remunerabile l'affitto di una sala percepito da una discoteca
 
Nel corso di un controllo sui corrispettivi contabilizzati, l'agenzia delle Entrate ha classificato i proventi conseguiti da una discoteca per l'affitto di una sala per una riunione condominiale, quali "altri importi che non concorrono a formare il volume d'affari convenzionale" che la Siae (Società italiana degli autori ed editori) deve comunicare all'Amministrazione finanziaria per le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti elencate nella tariffa annessa al Dpr 640/1972 e per quelle di cui alla tabella C) allegata al Dpr 633/1972.

Tali proventi non possono in alcun modo concorrere a formare il volume d'affari remunerabile alla Siae: non sarebbe, infatti, corretto interpretare l'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e) della convenzione tra il ministero delle Finanze e la Siae (approvata con Dm 7 giugno 2000), nel senso della comprensione, nel volume d'affari stesso, di tutti gli incassi effettuati dai soggetti che svolgono in modo prevalente attività di spettacolo e/o di intrattenimento, indipendentemente dall'essere stati gli incassi conseguiti in occasione dell'attività di spettacolo e/o intrattenimento.

Ai sensi della lettera b) della premessa all'atto, per la definizione dei criteri di remunerazione per le attività di cooperazione all'accertamento dei tributi per gli anni 2003-2005 del 30 giugno 2003, sottoscritto dall'agenzia delle Entrate e dalla Siae, il "volume d'affari complessivo" deve intendersi il "volume degli incassi lordi dei soggetti che svolgono le attività elencate nella tariffa annessa al D.P.R. 16 ottobre 1972 n. 640, relativo all'imposta sugli intrattenimenti e le attività di spettacolo elencate nella tabella C allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 con riferimento ai proventi in relazione ai quali la SIAE svolge attività di cooperazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della Convenzione".

Tali attività devono, dunque, esercitarsi in concreto, come si può evincere anche dalla distinzione effettuata, dall'articolo 2 della convenzione, tra soggetti che svolgono attività di spettacolo o di intrattenimento in modo prevalente e soggetti che svolgono attività di spettacolo o di intrattenimento in modo non prevalente. Nel fissare tale distinzione, la convenzione prescrive che, per i secondi, debbano essere acquisiti solo i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività. La ripetizione di tale concetto sarebbe risultata pleonastica per i soggetti che svolgono attività di spettacolo o di intrattenimento in modo prevalente, e ciò non può assolutamente significare che esso non si applichi anche a tali soggetti.

L'interpretazione corretta dell'articolo 2, comma 1, della convenzione, si sostanzia nel ritenere ineliminabile il nesso eziologico tra il corrispettivo contabilizzato e l'attività di spettacolo o di intrattenimento, nesso che non deve sussistere soltanto per i soggetti la cui attività prevalente è di altra natura, ovvero imprese non di spettacolo o non di intrattenimento.
Argomentando altrimenti, cioè considerando il solo elemento soggettivo, si cadrebbe nel paradosso di considerare come proventi derivanti da attività di spettacolo corrispettivi aventi la loro origine in attività assolutamente estranee all'attività di spettacolo e/o di intrattenimento (nel caso di specie, un'assemblea condominiale). Per poter includere nel volume d'affari i proventi dichiarati dagli organizzatori deve sussistere, in ogni caso, il presupposto oggettivo (evento di spettacolo e/o di intrattenimento).

Secondo l'opposta tesi, sarebbe sufficiente il solo presupposto soggettivo per gli esercenti "professionali" mentre, per gli esercenti altre attività, occorrerebbe anche il requisito oggettivo.
Con questo non si afferma che l'attività di rilevazione degli incassi è da intendersi circoscritta a quelli legati a prestazioni strettamente di spettacolo o di intrattenimento, bensì che gli incassi diversi non possono andare a formare il volume d'affari in assenza del nesso di cui sopra.

Negli stessi accordi integrativi della convenzione, è possibile rinvenire ipotesi applicative di tale principio laddove, avendo riguardo alle lettere d) ed e) dell'articolo 1, per categorie di esercenti promiscuamente attività di spettacolo/intrattenimento e di altra natura, vengono introdotti criteri forfetari di determinazione del volume d'affari. Trattandosi, nel caso esaminato, di fattispecie singolarmente individuabili, che possono chiaramente qualificarsi nella specie e nell'entità, il ricorso a un criterio di parziale ammissione non è consentito e, dunque, se ne impone l'integrale esclusione dalla base di commisurazione del compenso.

Pertanto, a prescindere dalle modalità con cui l'attività di spettacolo o di intrattenimento viene svolta, ovvero in modo "prevalente" o "non prevalente" così come previsto dall'articolo 2 della convenzione, il riconoscimento a fini remunerativi del corrispettivo percepito resta strettamente collegato alla riscontrata sussistenza, nella fattispecie, dell'evento di intrattenimento o di spettacolo.

La contabilizzazione degli importi che non risultano legati a prestazioni strettamente di spettacolo o di intrattenimento rileva, comunque, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria per l'accertamento dei tributi nell'ambito del generale ruolo di cooperazione affidato, in base alle pattuizioni convenzionali, alla Società italiana degli autori ed editori.

 
Alberto Catania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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