L'interesse pubblico nella diffusione dei dati reddituali.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
L'interesse pubblico nella diffusione dei dati reddituali.
Autore: Giuseppe Alfano - aggiornato il 19/11/2007
N° doc. 4794
17 11 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Fisco e privacy

L'interesse pubblico nella diffusione dei dati reddituali

Termini e modalità di divulgazione sono stabiliti dall'agenzia delle Entrate con apposito provvedimento
 
La privacy in ambito fiscale è frequentemente al centro dell'attenzione. Molti eventi - dalla divulgazione delle notizie sugli accertamenti ai campioni dello sport alle recenti assoluzioni in merito agli accessi non autorizzati all'Anagrafe tributaria - hanno portato alla ribalta il tema della riservatezza dei dati personali relativi ai redditi e, più in generale, alla posizione fiscale individuale.

Anche il Garante della privacy recentemente è stato chiamato a esprimersi, con provvedimento del 18 ottobre, su un caso che nei mesi scorsi ha tenuto desta l'attenzione dell'opinione pubblica. A marzo, alcune testate giornalistiche bolognesi hanno pubblicato in più giornate degli elenchi riportanti i dati reddituali di singoli contribuenti della città, suddividendoli per categorie professionali. L'Ordine provinciale dei dottori commercialisti ha presentato un reclamo al Garante contestando, alle società editoriali coinvolte e all'agenzia delle Entrate, l'avvenuta violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali riguardanti i propri iscritti. In particolare, l'Ordine da un lato ha contestato la legittimità dell'Amministrazione fiscale a divulgare i dati reddituali, dall'altro ha ritenuto violato il principio di correttezza del trattamento di tali dati, con particolare riferimento all'articolo comparso sull'edizione locale de La Repubblica ("Incredibile: girano in Bmw e dichiarano 25 mila euro" - 07/03/2007).

In realtà, nell'indirizzare le proprie contestazioni, l'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna ha sbagliato interlocutore. Infatti, nel caso in questione, i dati non sono stati diffusi dall'agenzia delle Entrate bensì dal Comune di Bologna, che li ha attinti dal sistema "Siatel", il quale permette agli enti locali il collegamento all'Anagrafe tributaria per poter svolgere in autonomia alcune funzioni impositive (articolo 3, comma 153, legge 662/96). La circostanza è stata successivamente ammessa dallo stesso Comune e confermata dalle testate giornalistiche coinvolte.

Questa iniziale inesattezza tuttavia ha fornito al Garante l'occasione per fare maggiore chiarezza sul tema della diffusione dei dati reddituali e fiscali. Nel caso di Bologna, infatti, i dati non avrebbero potuto essere diffusi, ma solo per questioni procedurali. Il Comune di Bologna, afferma il Garante, non ha rispettato le finalità istituzionali per i quali i dati accessibili da Siatel sono stati messi a disposizione. Tali finalità riguardano esclusivamente l'utilizzo degli stessi in funzione di attività impositive o accertative svolte dagli enti. Ciò non vuol dire, tuttavia, che i dati non possano essere diffusi se provengono dalla fonte istituzionalmente destinata a questo compito e se tale diffusione avviene all'interno di un contesto di regole. In particolare, nel provvedimento del 18 ottobre viene specificato che all'agenzia delle Entrate è demandata la pubblicazione di alcuni elenchi di contribuenti consultabili da chiunque.

In altri provvedimenti in materia di trasparenza (v. provvedimento del 2 luglio 2003), il Garante ha affermato che non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità previste per finalità di interesse pubblico o della collettività. I dati raccolti dall'Amministrazione fiscale attraverso le dichiarazioni dei redditi possono essere resi pubblici (articolo 69, Dpr 600/1973). Tuttavia, i termini e le modalità con le quali mettere in atto questa diffusione sono stabiliti dall'agenzia delle Entrate con suo apposito provvedimento.

Aggiunge il Garante che "nei più recenti provvedimenti l'Agenzia ha deciso di inserire negli elenchi i nominativi dei contribuenti con la sola indicazione della categoria prevalente di reddito e l'attività eventualmente esercitata, senza riportare anche i redditi dichiarati" (provvedimento 18 ottobre 2007). Tale decisione, tuttavia, è da attribuirsi esclusivamente all'autonoma volontà dell'Agenzia che, aggiunge il Garante, ha ritenuto di omettere dalla pubblicazione delle liste i redditi dichiarati "senza che ciò derivi da limitazioni imposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali".
In altre parole, è l'agenzia delle Entrate che, attraverso appositi provvedimenti, stabilisce se e come dare diffusione ai dati relativi alle posizioni reddituali dei contribuenti. Il principio cardine affermato è che, nella diffusione dei dati sui redditi tra diritto alla riservatezza dei singoli e difesa della trasparenza e dell'interesse pubblico, prevale quest'ultima, purché venga messa in atto in modo legittimo.

A ulteriore riscontro di quanto affermato, vi è il punto di vista della stampa e l'autonomia e deontologia della professione giornalistica. I chiarimenti che il Garante della privacy ha più volte espresso all'Ordine dei giornalisti in merito al trattamento dei dati reddituali collima con quanto affermato in riferimento alla legittimità di diffusione degli stessi da parte dell'Amministrazione fiscale.
Già nel settembre del 2000 il Garante, ha affermato che "la circolazione a cura dei mezzi di informazione e la successiva pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia, è ammessa senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati". Nel maggio 2004, tra le informazioni che i giornalisti possono chiedere di acquisire o conoscere legittimamente, il Garante annovera, tra le altre, "l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti". Nella stessa sede, specifica che l'accesso ai documenti in possesso delle Pubbliche amministrazioni non può essere negato invocando strumentalmente la tutela dei dati personali, poiché quest'ultima si applica ai dati sensibili (informazione sull'origine razziale, etnica, sulle convinzioni religiose, politiche, sindacali, sulla sessualità e sullo stato di salute - articolo 4, Dlgs 196/2003).
La difficoltà per il giornalista di accedere ai documenti in possesso degli uffici pubblici deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi: chi richiede un documento deve dimostrare la necessità di disporne per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Una limitazione di ordine meramente procedurale, quindi, e non sostanziale: esattamente come quanto affermato per il caso di Bologna.

 
Giuseppe Alfano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware