L'organo di controllo sottoscrive anche il 770.


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L'organo di controllo sottoscrive anche il 770.
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 24/10/2005
N° doc. 886
24 10 2005 - Edizione delle 13:00  
 
Risoluzione n. 146/E del 19 ottobre 2005

L'organo di controllo sottoscrive anche il 770

Non è sanzionabile il revisore che non firma dopo aver riscontrato irregolarità nella contabilità o nella corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e quelli presenti nelle scritture contabili
 
Con la risoluzione n. 146/E del 19 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ritorna sulla tematica della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi delle società, a norma dell'articolo 1, comma 5, del Dpr n. 322 del 22 luglio 1998, già oggetto della risoluzione n. 129 del 26 settembre 2005(1), offrendo ulteriori delucidazioni.

La prima precisazione concerne il soggetto materialmente competente con riferimento agli organi collegiali. Posto, infatti, che la firma delle dichiarazioni delle società è di competenza, congiuntamente al legale rappresentante pro tempore, dell'organo di controllo contabile, cioè il revisore contabile persona fisica o la società di revisione o il collegio sindacale, la risoluzione in esame specifica chi siano in concreto i soggetti tenuti a tale adempimento.
Perciò risulta legittimato, in considerazione del soggetto cui è stato conferito l'incarico:
  • il revisore contabile persona fisica
  • il presidente della società di revisione contabile o, in alternativa, il soggetto che ha la rappresentanza della società di revisione ai fini del controllo contabile
  • il presidente del collegio sindacale, quando quest'ultimo esercita il controllo contabile in presenza dei requisiti fissati dall'articolo 2409-bis, comma 2, c.c.(2), e di apposita clausola nello statuto.

L'Agenzia, con la risoluzione in commento, chiarisce, in secondo luogo, che l'indicazione dell'organo di controllo competente alla firma, non si riferisce solo alla dichiarazione dei redditi ai fini Ires, ma a tutte quelle che una società è tenuta a presentare, comprese le dichiarazioni ai fini Irap e Iva e i modelli 770, semplificato e ordinario, nonché la dichiarazione che devono presentare le società che applicano l'imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dall'articolo 20 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601.

Nel documento di prassi sono forniti chiarimenti anche in merito alle condotte sanzionabili con riferimento all'omessa sottoscrizione, in base all'articolo 9, comma 5, del Dlgs n. 471/1997.
Se per la condotta commissiva sanzionata, la norma specifica gli elementi costitutivi (apposizione della sottoscrizione, mancanza delle scritture contabili e omessa denuncia), per la condotta omissiva il "giustificato motivo" cui si ricollega la causa di non punibilità non è tipizzato.
Pertanto, l'Agenzia, ricollegandosi alla relazione ministeriale di accompagnamento al Dlgs n. 471/1997, ha precisato che l'ampiezza del giustificato motivo dipende dalla natura dei poteri di controllo attribuiti all'organo stesso.

In effetti, il controllo che deve essere effettuato prima di apporre la sottoscrizione sulla dichiarazione è una verifica di rispondenza dei dati dichiarati con quelli risultanti dalle scritture contabili.
Quindi, qualora il revisore contabile, sia persona fisica sia organo collegiale, riscontri delle irregolarità nelle scritture contabili o nella corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e quelli presenti nelle scritture contabili, è giustificata la sua omessa sottoscrizione, che, di conseguenza, non darà luogo alla sanzione prevista dall'articolo 9, comma 5, del Dlgs 471/97 nei suoi confronti.

L'ultimo chiarimento ha ad oggetto, invece, il quadro RO, presente nel modello Unico SC, in cui vanno esposti i dati dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.
Tale quadro - precisa la risoluzione n. 146/2005 - è finalizzato a rendere edotta l'Amministrazione finanziaria sulla composizione dei tradizionali organi societari, di controllo gestionale, e non si ricollega, dunque, all'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione medesima.
Pertanto, nel quadro RO andranno inserite le generalità dei soci delle Srl, degli amministratori e dei membri del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza di cui all'articolo 2409-duodecies c.c. o del comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies c.c., anche se la dichiarazione sarà sottoscritta dal revisore contabile o dal presidente della società di revisione, dei quali non sono presenti le generalità nel quadro RO.

NOTE
1. Vedi "
Dichiarazioni delle società sottoscritte da revisori o sindaci" su FISCOoggi del 5 ottobre 2005.

2. Le società non quotate in Borsa e non facenti parte di gruppi societari.


 
Annamaria Crisconio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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