LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 127
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2852):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Padoa-Schioppa) il 2 luglio 2007.
Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione), in sede referente, il 3 luglio 2007, con
pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla V commissione il 5 - 10 - 11 - 12 - 16
e 17 luglio 2007.
Esaminato in aula il 18 - 19 e 24 luglio 2007 e
approvato il 25 luglio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1739):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 25 luglio 2007, con parere della commissione
1ª per i presupposti di costituzionalita', e delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 26 luglio 2007.
Esaminato dalla 5ª commissione il 25 - 26 e 31 luglio
2007.
Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 31 luglio 2007.
Esaminato in aula il 1° agosto 2007 e approvato il
2 agosto 2007.
Avvertenza:
Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
151 del 2 luglio 2007.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 21.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2007, N. 81
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del
patto di stabilita' interno). - 1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile
per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate
le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni
per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente,
i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni
singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per
l'anno 2007"".
All'articolo 2:
al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del 2,6 per
cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia
demografica la misura e' del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i
restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' dell'1,3
per cento".
All'articolo 3:
al comma 1, lettera a), capoverso 39, e lettera b), capoverso 46,
dopo le parole: "una certificazione" sono inserite le seguenti: "da
parte del comune interessato," ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non
siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale
quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto".
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di
beni e servizi). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse
all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una
dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni
di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio
2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione
sull'utilizzo del fondo, nella quale e' indicata la destinazione
delle relative risorse.
2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e'
istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse
all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, con una dotazione, per
l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si
provvede con decreto del Ministro dei trasporti".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Interventi in materia pensionistica). - 1. A decorrere
dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta' pari o superiore a
sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o piu' trattamenti
pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e' corrisposta
una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A
allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' contributiva
complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e'
liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia
di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto
della sola anzianita' contributiva relativa ai trattamenti diretti.
Se il soggetto e' titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini
dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianita' contributiva
complessiva e' computata al 60 per cento, ovvero alla diversa
percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del
predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva e'
corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilita'
di novembre ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in
sede di erogazione della mensilita' di luglio ovvero dell'ultima
mensilita' corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il
soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo
all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle
disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di
qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per
il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennita'
di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei
trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze
arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui
al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti
pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti
superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore
al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato
della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva e'
corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari
di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente
incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1,
che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita'
indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito
ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un
importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali
di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in
favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri
ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo
39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a
garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici
mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al
comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato
in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito
annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con
effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono
conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di
cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese
tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di
rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio
2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In
sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo
concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma
1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di
dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette
disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un
fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di
euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure
agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata
legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi
contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare
per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il
regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare
la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio
di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire
l'applicazione di parametri identici per i diversi enti".
All'articolo 6:
al comma 1, la cifra: "239.000" e' sostituita dalla seguente:
"68.300";
al comma 2, le parole: "130 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "69 milioni";
al comma 7, al primo periodo, le parole da: "a statuto ordinario"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", con una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di
euro sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto
speciale" e, al secondo periodo, la parola: "sentita" e' sostituita
dalla seguente: "sentite" e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", e le competenti Commissioni parlamentari".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "il Fondo da ripartire per i trasferimenti
correnti per le imprese pubbliche" sono sostituite dalle seguenti:
"il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese";
alla rubrica, le parole: "per le" sono sostituite dalla seguente:
"alle".
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di concessione di
incentivi alle imprese e di crisi di impresa). - 1. Per i programmi
agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto non e'
stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati
disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni
e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di
concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, e' sostituito
dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche
concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello
sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di
attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche
a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento
ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi
oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le
agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni
relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative
di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre
stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli
indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di
cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni,
ovvero di cui all'articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1°
febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della
verifica stessa e disciplinando modalita' graduali per la
restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti
scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"del 100 per cento".
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi
previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il
Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1,
comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli
indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1,
comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita
graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d),
e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da
emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare,
in particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di imprese
e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle
agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente
normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle
eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei
fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello
sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le
disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo
l'eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le
modalita' stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo
economico.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilita'
rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti
di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle
regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del
cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo
16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con
la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le
modalita' di assegnazione delle predette risorse".
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma
risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare
complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla
cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse
alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello
sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito
il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".
6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in
favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi
infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti
d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese
ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle
agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni
gia' autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in
essere, sono utilizzate:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del
contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al
soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei
compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura
degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del presente
articolo, nonche' di quelli derivanti dalla corresponsione alle
societa' convenzionate dei compensi per l'attivita' di istruttoria e
di assistenza tecnica;
b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora
autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area richieste
entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e
le modalita' di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo
del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive
modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e
ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di
realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto
della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008,
presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo".
All'articolo 11:
al comma 2, le parole da: "per l'anno accademico" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo
vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi
anche per l'anno accademico 2007-2008".
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: "e alla Corte dei conti per la
registrazione, si provvede a" sono sostituite dalle seguenti: ", da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla
Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate".
All'articolo 15:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il
credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso anche al settore della
pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in
materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14
settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono
soppresse.
1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma
1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244";
al comma 3, le parole: "entro il 30 settembre 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2007";
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
"14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma
14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti
automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore
motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti
riscontrati".
3-ter. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di
contabilita' semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal
comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione
di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti
nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n.
266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale istituita ai
sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati i termini e le modalita' per la semplificazione, a
favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente
all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di
cui al presente comma.
3-quater. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, le parole: "entro la data del 30 giugno 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007"";
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di
soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e
industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2007";
b) al comma 1056, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle
seguenti: "sette anni".
5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera
b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte
a favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i
diciotto e i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: "Fondo per il credito ai
giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato
dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il
credito ai giovani, di rilascio e di operativita' delle garanzie
nonche' le modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo
Fondo da parte di soggetti pubblici o privati";
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: "gli articoli 24 e 26" sono sostituite dalle
seguenti: "l'articolo 24".
6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
comma 484 e' sostituito dal seguente:
"484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive
modificazioni, ovvero una delle societa' dalla stessa controllate,
acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del
prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da
effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla
base delle valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento,
ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni
immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della
documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia
del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e
di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie
interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con
l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a
disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per
l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia"".
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis. - (Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi
nel lavoro subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e
di deducibilita' delle spese per veicoli non utilizzati
esclusivamente come beni strumentali). - 1. Al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare
delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale,
comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo
delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della
voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci
110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attivita' materiali e
immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria";
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del
secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le
voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del
codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo
periodo del comma 1";
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza
l'applicazione del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi
previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le
parole: "esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "escluse".
2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: ", subordinatamente all'autorizzazione delle
competenti autorita' europee," sono soppresse.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista
dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei
versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo
a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato
articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'industria," sono
inserite le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";
b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono
sostituite dalla seguente: "dei".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal
1° luglio 2007.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214
milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno
2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'INPS a
titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno
finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate
contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;
b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori
entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), numero 1);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti, a seguito dell'autorizzazione accordata con
decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del 27
giugno 2007, dall'applicazione della lettera c) del comma 1
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti
di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
b) all'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nella misura del
40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui
alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e'
diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di
commercio";
2) al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40 per
cento";
c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'articolo 164 e'
sostituita dalla seguente:
"b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".
8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006,
la percentuale di deducibilita' del 40 per cento indicata dalle
disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 e'
fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle
disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 e'
fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle
disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per
cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo
d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina
vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati
in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno
2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o
unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi
al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3
ottobre 2006, il contribuente puo' continuare ad applicare le
disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la
liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15
settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2006, n. 278, e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 17:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad
esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e
15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007
e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui
all'articolo 1, comma 1".
Prima dell'elenco 1 e' inserita la seguente tabella:
"Tabella A
(Articolo 5, comma 1)
Lavoratori | Lavoratori |Somma aggiuntiva |Somma aggiuntiva
dipendenti Anni |autonomi Anni di|(in euro) - Anno | (in euro) Dal
di contribuzione| contribuzione | 2007 | 2008
---------------------------------------------------------------------
Fino a 15 | Fino a 18 | 262 | 336
---------------------------------------------------------------------
Oltre 15 fino a |Oltre 18 fino a | |
25 | 28 | 327 | 420
---------------------------------------------------------------------
Oltre 25 | Oltre 28 | 392 | 504"
All'elenco 1:
alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" le parole:
"Legge n. 303 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Legge n. 296
del 2006, art. 1, comma 1261" ed e' aggiunta, in fine, la seguente
voce:
Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con |||
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. |||
6, comma 8-quinquies |||700.000;
dopo la rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" e'
inserita la seguente:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 7 del 1981| | | |
e legge n. 49 del | | Paesi in via di | |
1987 |09.01.02.02| sviluppo |2180 |
---------------------------------------------------------------------
| | |2181,|
---------------------------------------------------------------------
| | |2182,|
---------------------------------------------------------------------
| | |2183,|
---------------------------------------------------------------------
| | |2184,|
---------------------------------------------------------------------
| | |2195 |
---------------------------------------------------------------------
| | | |10.000.000;
dopo la rubrica "Ministero dell'universita' e della ricerca" e'
inserita la seguente:
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
| | | | Spese di |
| | | |funzionamento|
| | | | dell'organo |
| |Organismi non| |di controllo |
Legge 13 | |lucrativi di | | degli enti |
maggio 1999, | | attivita' | | non |
n. 133, art. | | sociali | |commerciali e|
14 |04.01.02.04| (ONLUS) |3526| delle ONLUS |1.000.000;
l'importo relativo al totale e' sostituito dal seguente:
"775.900.000".
All'elenco 2:
l'importo relativo al totale della rubrica "Ministero
dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente:
"857.211.899";
l'importo relativo alla voce "04.01.05.02" della rubrica
"Ministero dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente:
"80.000.000";
l'importo relativo al totale dei Ministeri e' sostituito dal
seguente: "1.952.918.320".