LEGGE 3 Agosto 2007, n. 127 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.


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LEGGE 3 Agosto 2007, n. 127 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Autore: Legge - aggiornato il 23/08/2007
N° doc. 3844
LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 127
Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  Il  decreto-legge  2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni
urgenti  in  materia  finanziaria,  e'  convertito  in  legge  con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2.  Sono  fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67.
    3.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 3 agosto 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 2852):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Prodi)  e  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          (Padoa-Schioppa) il 2 luglio 2007.
              Assegnato   alla  V  commissione  (Bilancio,  tesoro  e
          programmazione),  in  sede referente, il 3 luglio 2007, con
          pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni
          I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
              Esaminato  dalla V commissione il 5 - 10 - 11 - 12 - 16
          e 17 luglio 2007.
              Esaminato  in  aula  il  18  -  19  e  24 luglio 2007 e
          approvato il 25 luglio 2007.
          Senato della Repubblica (atto n. 1739):
              Assegnato  alla  5ª  commissione  (Bilancio),  in  sede
          referente,  il 25 luglio 2007, con parere della commissione
          1ª   per   i  presupposti  di  costituzionalita',  e  delle
          commissioni  1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
          13ª, 14ª e questioni regionali.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 26 luglio 2007.
              Esaminato  dalla  5ª commissione il 25 - 26 e 31 luglio
          2007.
              Esaminato  in  aula  sull'esistenza  dei presupposti di
          costituzionalita' il 31 luglio 2007.
              Esaminato  in  aula  il  1° agosto  2007 e approvato il
          2 agosto 2007.

          Avvertenza:
              Il   decreto-legge  2 luglio  2007,  n.  81,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          151 del 2 luglio 2007.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 21.

        
      
                                                             Allegato
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
                AL DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2007, N. 81

   Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
   "Art.  1-bis.  - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
materia  di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del
patto  di stabilita' interno). - 1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
   "683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile
per  il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate
le  spese  in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni
per  il  completamento  dell'attuazione  delle  ordinanze emanate dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  a seguito di dichiarazione
dello  stato  di  emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente,
i  comuni  interessati  e  la  misura  riconosciuta  a favore di ogni
singolo  comune  entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per
l'anno 2007"".
   All'articolo 2:
   al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   "a)  nella  misura  del  17 per cento per le province la cui media
triennale  del  periodo  2003-2005  dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo  1,  comma  680,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta  positiva.  Per le restanti province la misura e' del 2,6 per
cento;
   b)  nella  misura  del 18,9 per cento per i comuni con popolazione
superiore  a  5.000  abitanti  e fino a 100.000 abitanti la cui media
triennale  del  periodo  2003-2005  dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo  1,  comma  680,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta   positiva.   Per  i  restanti  comuni  della  stessa  fascia
demografica la misura e' del 2,9 per cento;
   c)  nella  misura  del  7  per  cento per i comuni con popolazione
superiore  a  100.000  abitanti  la  cui  media triennale del periodo
2003-2005  dei  saldi  di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma
680,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i
restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' dell'1,3
per cento".
   All'articolo 3:
   al  comma 1, lettera a), capoverso 39, e lettera b), capoverso 46,
dopo  le  parole: "una certificazione" sono inserite le seguenti: "da
parte  del  comune interessato," ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non
siano  ridotti  i  trasferimenti  erariali in relazione all'eventuale
quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto".
   Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
   "Art. 4-bis. - (Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di
beni  e  servizi).  -  1.  Nello  stato  di  previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse
all'acquisizione  di  beni  e servizi e a investimenti da parte della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma
dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza, con una
dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni
di  euro  destinati  alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.  Alla  ripartizione  del  fondo  si  provvede  con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con  il  Ministro della difesa. Entro il 31 maggio
2008,  il  Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione
sull'utilizzo  del  fondo,  nella  quale  e' indicata la destinazione
delle relative risorse.
   2.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei trasporti e'
istituito    un    fondo   da   ripartire   per   esigenze   connesse
all'acquisizione   di  beni  e  servizi  da  parte  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera,  con una dotazione, per
l'anno  2007,  di  5  milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si
provvede con decreto del Ministro dei trasporti".
   L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
   "Art. 5. - (Interventi in materia pensionistica). - 1. A decorrere
dall'anno  2007,  a  favore  dei soggetti con eta' pari o superiore a
sessantaquattro  anni  e che siano titolari di uno o piu' trattamenti
pensionistici  a  carico  dell'assicurazione  generale obbligatoria e
delle  forme  sostitutive,  esclusive  ed esonerative della medesima,
gestite  da  enti pubblici di previdenza obbligatoria, e' corrisposta
una  somma  aggiuntiva  determinata  come  indicato  nella  tabella A
allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' contributiva
complessiva  e della gestione di appartenenza a carico della quale e'
liquidato  il  trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia
di  pensione  diretta  sia  di pensione ai superstiti, si tiene conto
della  sola  anzianita' contributiva relativa ai trattamenti diretti.
Se  il  soggetto  e' titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini
dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianita' contributiva
complessiva  e'  computata  al  60  per  cento,  ovvero  alla diversa
percentuale  riconosciuta  dall'ordinamento per la determinazione del
predetto   trattamento   pensionistico.   Tale  somma  aggiuntiva  e'
corrisposta  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilita'
di novembre ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in
sede  di  erogazione  della  mensilita'  di luglio ovvero dell'ultima
mensilita'  corrisposta  nell'anno  e  spetta  a  condizione  che  il
soggetto  non  possieda  un  reddito complessivo individuale relativo
all'anno  stesso  superiore a una volta e mezza il trattamento minimo
annuo  del  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle
disposizioni  del  presente  comma,  si  tiene  conto  dei redditi di
qualsiasi  natura,  compresi  i  redditi  esenti  da imposte e quelli
soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva,  ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per
il  nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennita'
di  accompagnamento,  sia  del  reddito della casa di abitazione, dei
trattamenti  di  fine rapporto comunque denominati e delle competenze
arretrate sottoposte a tassazione separata.
   2.  Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui
al  comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti
pensionistici,   al   netto  dei  trattamenti  di  famiglia,  risulti
superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore
al  limite  costituito  dal  predetto  limite reddituale incrementato
della  somma  aggiuntiva  di  cui  al comma 1, la somma aggiuntiva e'
corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
   3.  Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari
di  prestazioni  presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati
istituito  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971,   n.   1388,   e  successive  modificazioni,  individua  l'ente
incaricato  dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1,
che  provvede  negli  stessi  termini  e  con  le  medesime modalita'
indicati nello stesso comma.
   4.  La  somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito
ne'  ai  fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali  e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un
importo  pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali
di  cui  all'articolo  38  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
   5. Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in
favore  di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5,
della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri
ivi  stabiliti,  tenuto  conto anche di quanto previsto dall'articolo
39,  commi  4,  5  e  8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a
garantire  un  reddito  proprio  pari  a 580 euro al mese per tredici
mensilita'  e,  con  effetto dalla medesima data, l'importo di cui al
comma  5,  lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato
in  7.540  euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito
annuo  di  7.540  euro  e'  aumentato  in  misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti,  rispetto  all'anno precedente. Con
effetto   dalla   medesima   data  di  cui  al  presente  comma  sono
conseguentemente  incrementati  i  limiti reddituali e gli importi di
cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289.
   6.  Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese
tra  tre  e  cinque  volte  il  trattamento  minimo INPS, l'indice di
rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio
2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
   7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro  un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione  del  presente decreto, sono definite, ove necessario, le
modalita'  di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In
sede  di  prima applicazione delle disposizioni del presente articolo
concernenti  la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma
1,  il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di
dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette
disposizioni.
   8.  A  decorrere  dall'anno  2008  e'  istituito,  nello  stato di
previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, un
fondo  per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di
euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure
agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata
legale  del  corso  di  laurea  e  per  la totalizzazione dei periodi
contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare
per  i  soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il
regime  pensionistico  di calcolo contributivo, al fine di migliorare
la  misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio
di  armonizzazione  dei  sistemi previdenziali di cui all'articolo 2,
comma  22,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire
l'applicazione di parametri identici per i diversi enti".
   All'articolo 6:
   al  comma  1,  la  cifra:  "239.000" e' sostituita dalla seguente:
"68.300";
   al  comma  2,  le  parole:  "130  milioni"  sono  sostituite dalle
seguenti: "69 milioni";
   al  comma 7, al primo periodo, le parole da: "a statuto ordinario"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", con una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di
euro  sono  destinati  ai  comuni confinanti con le regioni a statuto
speciale"  e,  al secondo periodo, la parola: "sentita" e' sostituita
dalla  seguente:  "sentite"  e  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti
parole: ", e le competenti Commissioni parlamentari".
   All'articolo 8:
   al  comma 1, le parole: "il Fondo da ripartire per i trasferimenti
correnti  per  le  imprese pubbliche" sono sostituite dalle seguenti:
"il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese";
   alla  rubrica, le parole: "per le" sono sostituite dalla seguente:
"alle".
   Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
   "Art.   8-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di  concessione  di
incentivi  alle  imprese e di crisi di impresa). - 1. Per i programmi
agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.  488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto non e'
stato  emanato  il decreto di concessione definitiva e non sono stati
disposti  gli  accertamenti  previsti  dall'articolo 10, comma 1, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  1°  febbraio  2006,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni
e  modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  sottoutilizzate,  il  decreto  di
concessione  definitiva, a contenuto non discrezionale, e' sostituito
dall'atto  di  liquidazione  a saldo e conguaglio emesso dalle banche
concessionarie,  redatto  secondo schemi definiti dal Ministero dello
sviluppo  economico.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare del
Ministro  dello  sviluppo  economico  sono  stabilite le modalita' di
attuazione  dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche
a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento
ovvero  anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi
oneri   sono   posti   a   carico  delle  risorse  stanziate  per  le
agevolazioni,  comprese  quelle  accantonate  per gli accertamenti ai
sensi  dell'articolo  4  del  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32,
convertito  dalla  legge  7  aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni
relative  agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative
di  cui  al  presente  comma.  Con  il  medesimo decreto sono inoltre
stabiliti   i   criteri  per  la  verifica  dello  scostamento  degli
indicatori  di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di
cui  al  decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni,
ovvero  di  cui  all'articolo  8, commi 9 e 11, del citato decreto 1°
febbraio  2006,  prevedendo  l'eventuale differimento temporale della
verifica   stessa   e   disciplinando   modalita'   graduali  per  la
restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti
scostamenti.
   2.  All'articolo  61,  comma  10, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole:  "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"del 100 per cento".
   3.   Per  assicurare  la  coerenza  degli  interventi  agevolativi
previsti  dalla  normativa  vigente  con  quelli da finanziare con il
Fondo  per  la  competitivita'  e  lo sviluppo di cui all'articolo 1,
comma  841,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli
indirizzi  del  Quadro  strategico  nazionale  di cui all'articolo 1,
comma   864,   della   stessa   legge,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare  del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i
criteri,  le  condizioni  e  le  modalita', anche in base ad apposita
graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e  successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d),
e)  e  f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da
emanare  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per  quanto  riguarda  le  attivita'  della  filiera agricola, con il
Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare,
in  particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di imprese
e  le  spese  ammissibili,  la  misura  e la natura finanziaria delle
agevolazioni   concedibili   nei   limiti  consentiti  dalla  vigente
normativa   comunitaria,  gli  indicatori  per  la  formazione  delle
eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei
fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello
sviluppo  economico  di  cui  al  presente  comma  sono  abrogate  le
disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge
14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio   2005,   n.  80,  e  successive  modificazioni,  fatto  salvo
l'eventuale  utilizzo  della quota del Fondo rotativo per il sostegno
alle  imprese,  di  cui  all'articolo  1,  comma  354, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  secondo  le
modalita'  stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo
economico.
   4.  All'articolo  1,  comma  876, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilita'
rivenienti  dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti
di  cui  all'articolo  2,  comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle
regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo
16,  comma  1,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266, e successive
modificazioni,  per  il trasferimento alle regioni stesse ai fini del
cofinanziamento  dei  programmi attuativi di cui al medesimo articolo
16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con
la  delibera  del  CIPE  di  cui  al  presente comma sono definite le
modalita' di assegnazione delle predette risorse".
   5.  All'articolo  4  del  decreto-legge  23 dicembre 2003, n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
   "4-ter.  Nel  caso  in  cui  al  termine  di scadenza il programma
risulti   eseguito  solo  in  parte,  in  ragione  della  particolare
complessita'  delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla
cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse
alla  definizione  dei  problemi  occupazionali,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito
il  comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".
   6.  Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in
favore    di    iniziative   imprenditoriali   e   degli   interventi
infrastrutturali  compresi  nei  patti  territoriali  e nei contratti
d'area,  risultanti  disponibili  a seguito di rinuncia delle imprese
ovvero  dei  provvedimenti  di  revoca  e  di  rideterminazione delle
agevolazioni,  fatta  salva la copertura finanziaria di rimodulazioni
gia'  autorizzate  dei  patti  territoriali e dei contratti d'area in
essere, sono utilizzate:
   a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del
contributo  globale  al  responsabile unico del contratto d'area o al
soggetto  responsabile  del patto territoriale per lo svolgimento dei
compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23
dicembre  1996,  n. 662, e successive modificazioni, per la copertura
degli  oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del presente
articolo,  nonche'  di  quelli  derivanti  dalla  corresponsione alle
societa'  convenzionate dei compensi per l'attivita' di istruttoria e
di assistenza tecnica;
   b)  per  la  copertura  finanziaria  di  rimodulazioni  non ancora
autorizzate  di  patti  territoriali  e di contratti d'area richieste
entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
   7.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare del Ministro dello
sviluppo  economico  sono  determinate le priorita' di utilizzo delle
risorse  di  cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e
le  modalita'  di  corresponsione dell'incremento, nel limite massimo
del  25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive
modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e
ai  contratti  d'area  che  subiscono  un  allungamento  dei tempi di
realizzazione  dovuto  alla rimodulazione delle risorse o per effetto
della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
   8.  Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008,
presenta   al   Parlamento   una   relazione   sull'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo".
   All'articolo 11:
   al  comma  2, le parole da: "per l'anno accademico" fino alla fine
del   comma   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "le  disposizioni
dell'articolo  12  della  legge  19  novembre 1990, n. 341, nel testo
vigente  il  giorno  antecedente  la  data  di  entrata in vigore del
decreto  legislativo  6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi
anche per l'anno accademico 2007-2008".
   All'articolo 14:
   al   comma   1,  le  parole:  "e  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  si  provvede a" sono sostituite dalle seguenti: ", da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla
Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate".
   All'articolo 15:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   "1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il
credito  d'imposta  di  cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e' esteso anche al settore della
pesca,  nel  rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in
materia  di  aiuti  nel  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14
settembre  2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della
citata  legge  n.  296  del  2006,  le  parole:  "della  pesca," sono
soppresse.
   1-ter.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di cui al comma
1-bis,  valutato  in  200.000  euro  a  decorrere  dall'anno 2008, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del decreto-legge 1°
ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244";
   al  comma  3,  le  parole:  "entro  il  30  settembre  2007"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2007";
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
   "3-bis.  Dopo  il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
   "14-bis.  Gli  indicatori  di normalita' economica di cui al comma
14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
hanno   natura   sperimentale   e   i  maggiori  ricavi,  compensi  o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
   14-ter.  I  contribuenti  che  dichiarano  un ammontare di ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori  di  cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti
automatici  e  in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore
motivare   e   fornire   elementi   di   prova  per  gli  scostamenti
riscontrati".
   3-ter.  Per  l'anno  d'imposta  2006,  i  soggetti  in  regime  di
contabilita'  semplificata  di  cui agli articoli 18 e 19 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  sono  esonerati dall'obbligo previsto dal
comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione
di  cui  al  precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti
nei  registri  nazionali,  regionali e provinciali istituiti ai sensi
della  legge  7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n.
266,  e  successive  modificazioni,  e  per gli iscritti all'anagrafe
delle  organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale istituita ai
sensi  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni.   Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
disciplinati  i  termini  e  le  modalita'  per la semplificazione, a
favore  dei  soggetti  di  cui  al  periodo precedente, relativamente
all'anno  d'imposta  2007,  degli adempimenti relativi all'obbligo di
cui al presente comma.
   3-quater.  All'articolo  2,  comma 38, del decreto-legge 3 ottobre
2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006,  n.  286,  le  parole:  "entro la data del 30 giugno 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007"";
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
   "5-bis.  Al  fine  di  concorrere  al risanamento del settore e di
soddisfare  i  bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e
industriali,  all'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1055, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2007";
   b)  al  comma  1056,  le  parole: "sei anni" sono sostituite dalle
seguenti: "sette anni".
   5-ter.  All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera
b)  del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  5,  comma  3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244";
   il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte
a  favorire  l'accesso  al credito dei giovani di eta' compresa tra i
diciotto  e  i  quaranta  anni  e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio   dei  ministri  un  apposito  fondo  rotativo,  dotato  di
personalita'   giuridica,   denominato:  "Fondo  per  il  credito  ai
giovani",  con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche  fideiussorie,  alle  banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente utilizzo delle
risorse  del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19,
comma  2,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248, come integrato
dall'articolo  1,  comma  1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche
giovanili  e  le  attivita'  sportive,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita'  di  organizzazione  e  di  funzionamento  del Fondo per il
credito  ai  giovani,  di  rilascio  e di operativita' delle garanzie
nonche'  le  modalita'  di  apporto  di ulteriori risorse al medesimo
Fondo da parte di soggetti pubblici o privati";
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
   "6-bis.  All'articolo  1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  le  parole:  "gli  articoli  24 e 26" sono sostituite dalle
seguenti: "l'articolo 24".
   6-ter.  All'articolo  1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
comma 484 e' sostituito dal seguente:
   "484.  La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c),
del   decreto-legge   15   aprile   2002,   n.  63,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  giugno  2002,  n. 112, e successive
modificazioni,  ovvero  una  delle societa' dalla stessa controllate,
acquista  nell'anno  2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di
cui  alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
per  un  controvalore  non  inferiore  a  180 milioni di euro. A tale
compravendita  si  applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del
prezzo  di  vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da
effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla
base  delle  valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento,
ove  necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni
immobili  suscettibili  di  trasferimento  e  la  ricostruzione della
documentazione  catastale  ad essi relativa sono affidati all'Agenzia
del  territorio.  Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e
di  accatastamento  sono  posti  a carico delle gestioni liquidatorie
interessate  sulla  base  di  apposita  convenzione  da stipulare con
l'Agenzia   del   territorio.   La   convenzione   provvede  anche  a
disciplinare  modalita',  flussi  informativi  e  tempi necessari per
l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia"".
   Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
   "Art. 15-bis. - (Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi
nel  lavoro subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e
di   deducibilita'   delle   spese   per   veicoli   non   utilizzati
esclusivamente come beni strumentali). - 1. Al decreto legislativo 15
dicembre  1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
   1)  al  comma  1  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
interessi  passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono
deducibili  per  la  parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare
delle   voci  da  10  a  90  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,
comprensivo  della  voce  190  del passivo, e l'ammontare complessivo
delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della
voce  130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci
110  e 120 dell'attivo al netto del costo delle attivita' materiali e
immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria";
   2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
   "1-ter.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis, la disposizione del
secondo  periodo  del  comma  1 si applica prendendo a riferimento le
voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del
codice  civile  corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo
periodo del comma 1";
   3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza
l'applicazione  del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi
previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";
   b)  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  numeri 2) e 4), le
parole:  "esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "escluse".
   2.  All'articolo  1,  comma  267, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   le   parole:   ",  subordinatamente  all'autorizzazione  delle
competenti autorita' europee," sono soppresse.
   3.  In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n.  212,  le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Le disposizioni di
cui  al  comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista
dal  comma  267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come  modificato  dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei
versamenti   in   acconto   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo
a  partire  dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal  comma  269  del citato
articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
   4.  All'articolo  79,  comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "dell'industria,"  sono
inserite le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";
   b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono
sostituite dalla seguente: "dei".
   5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal
1° luglio 2007.
   6.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  da  1 a 3, valutati in 214
milioni  di  euro  per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno
2008  e  in  390  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2009, si
provvede:
   a)  quanto  a  28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di
euro  per  l'anno  2008  e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009,  mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'INPS a
titolo  di  anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno
finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate
contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;
   b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno  2008, mediante utilizzo delle maggiori
entrate  tributarie  derivanti  dalle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), numero 1);
   c)  quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno  2009, mediante utilizzo delle maggiori
entrate   derivanti,  a  seguito  dell'autorizzazione  accordata  con
decisione   n.   2007/441/CE  del  Consiglio,  del  18  giugno  2007,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del 27
giugno   2007,   dall'applicazione  della  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo  19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma 2-bis,
del   decreto-legge  15  settembre  2006,  n.  258,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
   d)  quanto  a  17  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2009,
mediante  riduzione  lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti
di   parte  corrente  relativi  alle  autorizzazioni  di  spesa  come
determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
   b) all'articolo 164, comma 1, lettera b):
   1)  il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nella misura del
40  per  cento  relativamente  alle autovetture e autocaravan, di cui
alle  citate  lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo
n.  285  del  1992,  ai  ciclomotori  e  motocicli il cui utilizzo e'
diverso   da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).  Tale
percentuale  e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai
soggetti  esercenti  attivita'  di  agenzia  o  di  rappresentanza di
commercio";
   2)  al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nella suddetta misura del 40 per
cento";
   c)  la  lettera  b-bis)  del medesimo comma 1 dell'articolo 164 e'
sostituita dalla seguente:
   "b-bis)  nella  misura  del 90 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".
   8.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
   9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006,
la  percentuale  di  deducibilita'  del  40  per cento indicata dalle
disposizioni  di  cui  al  numero  1) della lettera b) del comma 7 e'
fissata  al  20  per  cento,  quella  del 40 per cento indicata dalle
disposizioni  di  cui  al  numero  2) della lettera b) del comma 7 e'
fissata  al  30  per  cento  e quella del 90 per cento indicata dalle
disposizioni  di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per
cento.  I  maggiori  importi  deducibili,  per  il  suddetto  periodo
d'imposta,  rispetto  a  quelli  dedotti  sulla base della disciplina
vigente  ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71,
del   decreto-legge   3   ottobre   2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati
in  deduzione  nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno
2007  e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o
unica rata di acconto relativa a tale periodo.
   10.  Ai  soli  fini  dei  versamenti  in acconto delle imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi
al  periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso alla data del 3
ottobre  2006,  il  contribuente  puo'  continuare  ad  applicare  le
disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
   11.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni  di cui al
presente  articolo,  anche  ai  fini  dell'adozione dei provvedimenti
correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Gli eventuali decreti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  prima  dell'entrata  in vigore dei
provvedimenti  o  delle  misure  di  cui  al periodo precedente, sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.
   12.   Al   fine   di   consentire  all'Agenzia  delle  entrate  la
liquidazione  dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15
settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre  2006,  n.  278,  e'  autorizzata,  a  titolo di regolazione
debitoria,  la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
   13.  Alla  copertura  delle  disposizioni  di  cui  al comma 12 si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze.
   14.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
   All'articolo 17:
   il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad
esclusione  degli  articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e
15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007
e  a  1.504  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori  entrate di cui
all'articolo 1, comma 1".

   Prima dell'elenco 1 e' inserita la seguente tabella:
                                                           "Tabella A
                                                (Articolo 5, comma 1)
   Lavoratori   |   Lavoratori   |Somma aggiuntiva |Somma aggiuntiva
dipendenti Anni |autonomi Anni di|(in euro) - Anno |  (in euro) Dal
di contribuzione| contribuzione  |      2007       |      2008
---------------------------------------------------------------------
   Fino a 15    |   Fino a 18    |       262       |       336
---------------------------------------------------------------------
Oltre 15 fino a |Oltre 18 fino a |                 |
       25       |       28       |       327       |       420
---------------------------------------------------------------------
    Oltre 25    |    Oltre 28    |       392       |      504"

   All'elenco 1:
   alla  rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" le parole:
"Legge n. 303 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Legge n. 296
del  2006,  art.  1, comma 1261" ed e' aggiunta, in fine, la seguente
voce:
 Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con  |||
 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. |||
                   6, comma 8-quinquies                   |||700.000;

   dopo  la  rubrica  "Ministero  dell'economia  e  delle finanze" e'
inserita la seguente:
   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 7 del 1981|           |                   |     |
 e legge n. 49 del |           |  Paesi in via di  |     |
       1987        |09.01.02.02|     sviluppo      |2180 |
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2181,|
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2182,|
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2183,|
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2184,|
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2195 |
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |     |10.000.000;

   dopo  la  rubrica  "Ministero dell'universita' e della ricerca" e'
inserita la seguente:
   MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
             |           |             |    |  Spese di   |
             |           |             |    |funzionamento|
             |           |             |    | dell'organo |
             |           |Organismi non|    |di controllo |
  Legge 13   |           |lucrativi di |    | degli enti  |
maggio 1999, |           |  attivita'  |    |     non     |
n. 133, art. |           |   sociali   |    |commerciali e|
     14      |04.01.02.04|   (ONLUS)   |3526| delle ONLUS |1.000.000;

   l'importo   relativo   al   totale  e'  sostituito  dal  seguente:
"775.900.000".
   All'elenco 2:
   l'importo    relativo   al   totale   della   rubrica   "Ministero
dell'economia   e   delle   finanze"   e'  sostituito  dal  seguente:
"857.211.899";
   l'importo   relativo   alla   voce   "04.01.05.02"  della  rubrica
"Ministero dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente:
"80.000.000";
   l'importo  relativo  al  totale  dei  Ministeri  e' sostituito dal
seguente: "1.952.918.320".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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