La disciplina del trattamento di fine rapporto (7).


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La disciplina del trattamento di fine rapporto (7).
Autore: Pietro De Felice - aggiornato il 28/03/2007
N° doc. 2879
28 03 2007 - Edizione delle 14:00  
 
Dall’indennità di anzianità ai progetti di riforma

La disciplina del trattamento di fine rapporto (7)

Aspetti fiscali: la riliquidazione degli uffici finanziari
 
La tassazione del trattamento di fine rapporto operata dal sostituto d’imposta, con l’aliquota calcolata sul reddito di riferimento, ha carattere provvisorio per il Tfr maturato dal 2001 ed erogato a saldo alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 19, comma 1, terzo periodo, del Tuir prevede, infatti, che "Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta" (ovvero entro il 31 dicembre successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i Tfr erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute di acconto - circolare n. 29/2001).

Alla luce anche dei chiarimenti contenuti nel sopra citato documento di prassi, la riliquidazione deve essere operata esclusivamente sul trattamento di fine rapporto maturato dall’1/1/2001 ed erogato a saldo alla cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo di anticipazioni/acconti precedentemente erogati. Non deve essere operata sulle mere anticipazioni e sugli acconti.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rideterminare l’aliquota media di tassazione da applicare al Tfr secondo la seguente formula:

[I(t-1) + I(t-2) + I(t-3) + I(t-4) + I(t-5)] / [R(t-1)+ R(t-2)+R(t-3)+ R(t-4)+R(t-5)] x 100

dove:
  • I = imposta lorda calcolata sul reddito complessivo del contribuente (considerato al netto degli oneri deducibili e senza tener conto dei crediti d’imposta), dei cinque anni precedenti quello di insorgenza del diritto alla percezione del Tfr (t)
  • R = reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta, dei cinque anni precedenti quello di insorgenza del diritto alla percezione del Tfr (t).

Il successivo comma 1-bis dell’articolo 19 del Tuir dispone altresì che:

  • se in uno o più dei cinque anni precedenti quello di insorgenza del diritto non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile
  • se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei cinque anni precedenti, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 del Tuir per il primo scaglione di reddito (23 per cento). A tale riguardo, la circolare n. 29/2001 ha precisato che se la predetta aliquota ha subito variazioni nel quinquennio considerato, si deve tener conto della media delle aliquote previste per il primo scaglione di reddito nel quinquennio medesimo.

Anche nel caso di decesso del lavoratore, e conseguente corresponsione del Tfr agli aventi diritto (iure proprio) o agli eredi (iure successionis), la riliquidazione da parte degli uffici finanziari deve essere effettuata avendo riguardo alla situazione del de cuius e quindi con riferimento all’aliquota media del quinquennio dello stesso. L’articolo 19, comma 5, del Tuir dispone, infatti, che in questi casi la tassazione va effettuata con le stesse modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al lavoratore deceduto (in senso conforme, vedi anche circolari n. 2/1986 e n. 29/2001). Eventuali rimborsi automatizzati o iscrizioni a ruolo devono essere disposti in capo agli aventi diritto e agli eredi, in proporzione alle rispettive quote.

Si ricorda, peraltro, che, quando il Tfr è percepito iure successionis, l’imponibile è ridotto della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione. Tale previsione è risultata a oggi priva di applicazione pratica attesa la soppressione dell’imposta sulle successioni prevista dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 383 del 2001. Essa assume, tuttavia, nuova valenza per effetto della formale reintroduzione di tale imposta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, a opera del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (articolo 2 commi 47 e seguenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 77 e seguenti).

L’ammontare del Tfr maturato al 31/12/2000 non è interessato dalla riliquidazione dell’Amministrazione finanziaria sulla base del quinquennio precedente, stante l’irretroattività della riforma fiscale del Tfr varata con i decreti legislativi n. 47 del 2000 e n. 168 del 2001. La tassazione operata dal sostituto d’imposta è, quindi, definitiva, salvo gli ordinari controlli sulla correttezza dei calcoli effettuati dal sostituto.

Si ricorda, infine, che gli uffici finanziari che provvedono alla riliquidazione devono comunque verificare, se facendo concorrere il Tfr alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, la tassazione risulti più favorevole per il contribuente. In quest’ultima ipotesi, il trattamento di fine rapporto dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria (articolo 17, comma 3, del Tuir).

7 - continua. L’ottava puntata sarà pubblicata giovedì 29; le precedenti sono disponibili nella sezione “Riflettori su…”

 
Pietro De Felice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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