La disciplina del trattamento di fine rapporto (8).


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La disciplina del trattamento di fine rapporto (8).
Autore: Pietro De Felice - aggiornato il 29/03/2007
N° doc. 2898
29 03 2007 - Edizione delle 13:45  
 
Dall’indennità di anzianità ai progetti di riforma

La disciplina del trattamento di fine rapporto (8)

Le indennità equipollenti nel pubblico impiego
 
Per indennità equipollenti al Tfr si intendono quelle indennità, comunque denominate (indennità di buonuscita, Tfs, indennità premio di servizio), commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del settore pubblico (pubblico impiego) e corrisposte alla cessazione dei medesimi.
E’ da tener presente, peraltro, che al fine di armonizzare la normativa sulle indennità di fine rapporto, anche nel pubblico impiego è divenuto operativo l’istituto civilistico del Tfr, con riferimento ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 e a quelli assunti a tempo determinato dal 31 maggio 2000.

L’articolo 3 del Dpr n. 1032/1973 prevede, per i dipendenti statali, una indennità di buonuscita determinata moltiplicando l’anzianità anche convenzionale del soggetto (anni interi, intendendo per tali anche le frazioni di anno superiori a sei mesi) per:
- un dodicesimo dell’80 per cento dell’ultima retribuzione annua
- un dodicesimo del 48 per cento dell’indennità integrativa speciale
- un dodicesimo della tredicesima.

L’articolo 2 della legge n. 152/1968 prevede, invece, per i dipendenti degli enti locali, una indennità premio di servizio, determinata moltiplicando l’anzianità anche convenzionale del soggetto (anni interi intendendo per tali anche le frazioni di anno superiori a sei mesi) per un quindicesimo dell’80 per cento dell’ultima retribuzione annua comprensiva dell’indennità integrativa speciale.

Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d), del Dpr n. 600/1973, la ritenuta da operare sulla parte imponibile delle suddette indennità deve essere determinata dal sostituto d’imposta con i criteri di cui all’articolo 19, comma 2-bis, del Tuir.
In concreto, la tassazione separata delle indennità equipollenti deve essere effettuata con le seguenti modalità:

Base imponibile
Stante l’obbligo di conguaglio previsto dall’articolo 19, comma 4, del Tuir, il sostituto d’imposta è tenuto a far confluire nella base imponibile, sia l’ammontare dell’indennità erogato nell’anno a qualsiasi titolo (anticipazione, acconto, saldo, ulteriori somme riconosciute dopo il saldo per motivi sopravvenuti) che quello erogato in anni precedenti. Naturalmente, in sede di tassazione il sostituto d’imposta scomputerà dall’imposta complessivamente dovuta le ritenute operate in anni precedenti. Sugli importi erogati sono poi riconosciute particolari riduzioni, pari a 309,87 euro per ciascun anno di servizio. Le riduzioni devono essere rapportate ai periodi di part-time e ai mesi lavorati nell’anno.
In sintesi, la base imponibile delle indennità equipollenti può essere cosi schematizzata:

ammontare netto erogato nell’anno + ammontare netto erogato in anni precedenti - riduzioni annuali di euro 309,87.

L’ammontare netto si ottiene riducendo l’indennità maturata di una percentuale corrispondente al rapporto fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva del contributo stesso (datore + lavoratore) versato all’ente, cassa o fondo di previdenza. Tali aliquote sono quelle risultanti alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione.
Considerato che per i dipendenti statali è previsto che l’Amministrazione di appartenenza versa all’Inpdap un contributo previdenziale complessivo pari al 9,60 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento è a carico del dipendente (articolo 37 del Dpr n. 1032/73), l’ammontare netto della buonuscita deve essere ridotto di un importo pari a 2,50/9,60 x 100 = 26,04 per cento.

Per i dipendenti degli enti locali è, invece, previsto (articolo 11, legge n. 152/68) un contributo obbligatorio complessivo pari al 6,10 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell’80 per cento, con un contributo del 2,50 per cento a carico del dipendente. In tal caso, dunque, il trattamento di fine servizio dovrà essere ridotto di un importo pari a 2,50/6,10 x 100 = 40,98 per cento.

Si ricorda che, a differenza del Tfr, la riduzione di 309,87 euro compete per tutti gli anni di anzianità non convenzionale (anche successivi al 31/12/2000), poiché il regime fiscale delle indennità equipollenti non è stato modificato dalla riforma operata con il Dlgs n. 47/2000.
In altri termini, il regime fiscale delle indennità equipollenti è unico e risulta assimilabile a quello del Tfr ante riforma (Tfr maturato al 31/12/2000).

Aliquota
Il procedimento di determinazione dell’aliquota di tassazione è sostanzialmente analogo a quello previsto per il Tfr. L’aliquota applicabile alla base imponibile, infatti, risulta dalle seguenti operazioni:

a) determinazione del reddito di riferimento
Il reddito di riferimento si ottiene moltiplicando per 12 il rapporto tra l’ammontare netto dell’indennità equipollente complessivamente maturata (indennità accantonata + ant./acc. erogati in anni precedenti + quota destinata alle forme pensionistiche di cui al Dlgs n. 124/93) e il periodo di commisurazione, ovvero

RR = (IE / n) x 12

dove:

IE = l’ammontare netto dell’indennità equipollente complessivamente maturato
n = periodo di commisurazione: somma degli anni lavorati (periodo di servizio), degli anni riscattati (periodo di riscatto), nonché di quelli riconosciuti senza che vi sia stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato (periodo convenzionale). Se il periodo di commisurazione viene espresso in mesi, il rapporto dovrà essere moltiplicato per 144.

b) determinazione dell’imposta afferente il reddito di riferimento
Tale imposta si ottiene applicando al reddito di riferimento le aliquote per scaglioni di reddito vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione dell’indennità equipollente, indipendentemente dalla materiale erogazione.

c) determinazione dell’aliquota media di tassazione della base imponibile
L’aliquota da applicare all’indennità equipollente si ottiene moltiplicando per cento il rapporto tra l’imposta afferente il reddito di riferimento e il reddito di riferimento, ovvero

a = (IR/RR) x 100

dove:
IR = imposta afferente il reddito di riferimento
RR = reddito di riferimento.

L’aliquota media di tassazione dovrà quindi essere applicata alla predetta base imponibile.

L’importo delle ritenute operate nell’anno sarà pari all’imposta lorda diminuita delle ritenute già operate in anni precedenti sulle somme eventualmente erogate in anni precedenti (ad esempio, per un’anticipazione) e oggetto di conguaglio.

Gli uffici finanziari sono tenuti alla applicazione del comma 3 dell’articolo 17 del Tuir (concorso dei redditi alla formazione del reddito complessivo con conseguente tassazione ordinaria qualora essa risulti più favorevole).

Le indennità equipollenti non sono invece interessate dalla riliquidazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla base del quinquennio precedente, in quanto la disciplina fiscale delle predette indennità non è mutata per effetto della riforma operata dai decreti legislativi n. 47 del 2000 e n. 168 del 2001.

8 - continua. La nona puntata sarà pubblicata venerdì 30; le precedenti sono disponibili nella sezione “Riflettori su…”

 
Pietro De Felice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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