La disciplina del trattamento di fine rapporto (9).


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La disciplina del trattamento di fine rapporto (9).
Autore: Pietro De Felice - aggiornato il 30/03/2007
N° doc. 2930
30 03 2007 - Edizione delle 14:00  
 
Dall’indennità di anzianità ai progetti di riforma

La disciplina del trattamento di fine rapporto (9)

Le prime scelte sulla destinazione del Tfr entro il 30 giugno di quest’anno
 
L’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha previsto, per i lavoratori di aziende private con più di 50 dipendenti, che l’intero Tfr maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 venga trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’Inps.
Tale disposizione normativa non comporta alcuna modifica della disciplina civilistica e fiscale del trattamento di fine rapporto, essendo dettata esclusivamente da esigenze di cassa degli enti previdenziali. Lo spostamento contabile del Tfr maturando non pregiudica, pertanto, tutti i diritti del lavoratore, quali, ad esempio, quello di richiedere anticipazioni in corso di rapporto. La liquidazione del trattamento e delle relative anticipazioni sarà effettuata, sulla base di un’unica domanda presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, dal Fondo, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.
Peraltro, il dipendente privato che intenda conservare il regime giuridico del Tfr deve effettuare entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007) un’apposita dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro.

Al fine di promuovere il decollo della previdenza integrativa, l’articolo 1, comma 749, della legge finanziaria 2007, ha anticipato al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del Dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005 (riforma della previdenza complementare).
Tale decreto (articolo 8, comma 7, e articolo 23, comma 8) introduce, per i lavoratori del settore privato un meccanismo tacito di adesione alla previdenza complementare (“silenzio assenso”), in forza del quale se nei termini predetti il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del Tfr, il datore di lavoro trasferisce quello futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma individuata con accordo aziendale o, in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro a un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il Tfr futuro in caso di silenzio del lavoratore.
Naturalmente, il lavoratore può conferire con modalità esplicite l’intero importo del Tfr maturando a una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta.
In tal caso, ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, non iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è consentito conferire solo parte del Tfr maturando, in ragione della maggiore anzianità di servizio. Tali lavoratori possono, infatti, conferire a una forma pensionistica complementare nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del Tfr, nella misura non inferiore al 50 per cento con possibilità di incrementi successivi.

In sintesi, entro il 30 giugno 2007, per i lavoratori in servizio all’1/1/2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo il 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:
  • destinare il Tfr futuro a una forma pensionistica complementare
  • mantenere il Tfr futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero Tfr è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’Inps.

La destinazione del Tfr futuro a una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

  • riguarda esclusivamente il Tfr futuro. Quello maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge
  • non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il Tfr futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire a una forma pensionistica complementare.

Sono allo studio proposte per l’estensione della descritta normativa agli oltre tre milioni di lavoratori pubblici, ma al momento non esiste per loro il meccanismo del silenzio assenso, nè sono operativi i Fondi, ad esclusione di quello della scuola, Espero.

La Finanziaria 2007 ha, infine, introdotto:

  • una clausola di salvaguardia a favore dei soggetti che percepiscono indennità di fine rapporto. L’articolo 1, comma 9, della legge n. 296/2006 prevede, infatti, che "ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006". Tale previsione è strettamente connessa alla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito applicabili a partire dal 2007, operata dal comma 6 della predetta legge finanziaria (nuovo articolo 11 del Tuir). Pertanto, i soggetti che abbiano maturato il diritto alla percezione dell’indennità nel periodo d’imposta 2007 beneficiano dell’applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, qualora dall’applicazione delle nuove aliquote derivi un aumento della pressione fiscale.
    La norma non specifica se la clausola di salvaguardia debba essere applicata esclusivamente dall’Amministrazione finanziaria in sede di riliquidazione, ovvero anche dal sostituto d’imposta in sede di tassazione provvisoria con il reddito di riferimento, ai sensi dell’articolo 23 del Dpr n. 600/73. Il dubbio è stato fugato dalla recente circolare n. 15 del 16 marzo, che ha fornito i primi chiarimenti in materia di modifiche all’imposta sul reddito delle persone fisiche apportate dalla legge finanziaria 2007. Secondo l’Agenzia delle entrate, la verifica della clausola di salvaguardia deve essere effettuata immediatamente dal sostituto d’imposta, in quanto è da lui che, ancorché in via provvisoria, è effettuata la determinazione dell’imposta. Successivamente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo e di riliquidazione dell’imposta, effettuerà nuovamente la verifica della tassazione più favorevole nei riguardi del contribuente, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria. In base alla verifica effettuata, gli uffici applicheranno la tassazione più favorevole per il contribuente.
    Naturalmente, nelle ipotesi di somme erogate da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, (per le quali è previsto il versamento dell'imposta in acconto nella misura del 20 per cento) la verifica circa l’applicabilità della clausola di salvaguardia, ovvero del trattamento più favorevole, deve essere sempre effettuata dall'Amministrazione finanziaria.
  • un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento sulle indennità di fine rapporto (Tfr, indennità premio di fine servizio, indennità di buonuscita, eccetera) eccedenti l’importo di 1,5 milioni di euro (da rivalutare annualmente secondo l’indice Istat), corrisposte dagli enti gestori della previdenza obbligatoria. Con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere stabilite le modalità del suddetto prelievo operante a decorrere dal 1° gennaio 2007, e per un periodo di tre anni, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 222, della Finanziaria 2007. Tali risorse sono fatte confluire nel bilancio statale per essere destinate a favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.

9 - fine. Le precedenti puntate sono disponibili nella sezione “Riflettori su…”

 
Pietro De Felice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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