La giusta ricompensa per il messo buon segugio.


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La giusta ricompensa per il messo buon segugio.
Autore: Leonardo D'Alessandro - aggiornato il 14/06/2007
N° doc. 3494
14 06 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Sentenza n. 4925 del 2 marzo 2007

La giusta ricompensa per il messo buon segugio

Sotto la lente dei giudici i presupposti per la notifica effettuata con affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune
 
Qualora al momento della notificazione di un atto al contribuente questo si sia trasferito in località sconosciuta, il messo, se dalle ricerche effettuate nel comune di domicilio fiscale del destinatario non riesca a rinvenire un nuovo indirizzo, può validamente effettuare la notificazione ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600/1973 (affissione dell'avviso di deposito prescritto dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, nell'albo del Comune, con la notificazione che si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione). Tale notifica è valida anche nell'ipotesi in cui successivamente risulti che il trasferimento è intervenuto nell'ambito dello stesso comune sempre che, dalle ricerche in esso effettuate, non sia stato possibile rinvenire il nuovo indirizzo del contribuente.
Questo è in sintesi il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 4925 del 2 marzo 2007.

Fatto e motivi del ricorso
La questione sorge a seguito del ricorso proposto da una contribuente avverso il silenzio rifiuto dell'ufficio del Registro in ordine alla richiesta di rimborso di somme versate a titolo di imposta di successione e, ad avviso della ricorrente, non dovute per intervenuta decadenza dell'ufficio a seguito della notifica irrituale del relativo avviso di liquidazione.
L'ufficio aveva notificato l'avviso con la procedura di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 60 del Dpr n. 600/1973, poiché il messo comunale, recatosi presso la residenza anagrafica della contribuente, constatando l'impossibilità di eseguire la consegna ai sensi degli articolo 138 e 139 del codice di rito civile e non riuscendo, anche a seguito di successive ricerche, a individuare il nuovo indirizzo della contribuente, procedeva alla notifica nei termini sopra riportati.

Promosso il ricorso, la contribuente si vedeva respingere lo stesso dalla Ctp e accogliere, invece, il successivo gravame avverso tale decisione dalla Commissione tributaria regionale, poiché, secondo i giudici d'appello, essendo la variazione di indirizzo intervenuta nell'ambito del medesimo comune, la notificazione doveva essere eseguita nei modi e nelle forme previste dall'articolo 140 cpc, potendo la procedura ex articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600/1973, essere attivata solamente nell'ipotesi in cui, nel Comune dove la notificazione deve essere effettuata, non si rinvenga l'abitazione del contribuente. Pertanto, ad avviso dei giudici di secondo grado, non era certamente addebitabile alla contribuente la circostanza che alla data di affissione dell'avviso all'albo pretorio, l'ufficio non fosse venuto a conoscenza del nuovo indirizzo della stessa, sito, tra l'altro, nel medesimo comune.

Contro tale sentenza, il ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, evidenziando a sostegno dell'unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600/1973 nonché vizio di motivazione.

La decisione della Corte
Preliminarmente la Corte ha rilevato la presenza di due orientamenti giurisprudenziali sul tema in trattazione, ravvisabili in una serie di precedenti pronunce.

Secondo un primo orientamento, la notifica ex articolo 140 cpc ("Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento"), da adottarsi quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché costui - o altro possibile consegnatario - non è stato rinvenuto in detto indirizzo pur non risultando trasferito, deve essere sostituita dalla procedura di notifica disciplinata dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, restando irrilevante, a tali fini, proprio perché ignoto, il luogo del suddetto trasferimento, anche se nel medesimo comune(1).

Secondo un altro orientamento, invece, la notificazione ex articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente, nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste siano state sufficienti(2).

Alla luce di tanto, la Cassazione, al fine di armonizzare i due orientamenti, ha specificato che il contribuente-persona fisica, nel caso di variazione o modificazione del proprio domicilio fiscale, non è assoggettato ad alcuno specifico onere di comunicazione nei confronti dell'ufficio finanziario, se non a quello della iscrizione anagrafica della variazione o modificazione dell'indirizzo. A tal riguardo, è la stessa legge ad attribuire efficacia, quanto alle notificazioni di cui all'articolo 60(3), alla intervenuta variazione anagrafica solo dopo un congruo termine dilatorio. Tale termine, previsto dal legislatore per agevolare l'attività degli uffici finanziari, deve essere congruo e contenuto anche al fine di non sacrificare l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto e il diritto di difesa del destinatario della notificazione(4).

Tornando alla sentenza gravata, i giudici d'appello avevano ritenuto che la notificazione, così come effettuata ai sensi del citato articolo 60, fosse del tutto viziata per inesistenza del presupposto fondamentale richiesto da tale disposizione, ovvero che nel comune di esecuzione della notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente. Nel caso di specie, la contribuente avrebbe mantenuto il domicilio fiscale nell'ambito del medesimo comune variando solo l'indirizzo.
Secondo la Suprema corte, i giudici d'appello hanno, tra l'altro, errato nel ritenere che un accertamento a posteriori dell'avvenuto trasferimento nell'ambito del medesimo comune possa comunque inficiare la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 60.
Infatti, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare, prima di ritenere la notifica irrituale, che il messo aveva effettuato le opportune e doverose ricerche all'interno del comune.

Secondo i giudici di legittimità, nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti per la notifica ex articolo 60, prima che questa venga effettuata secondo tale procedura, le ricerche sono doverose all'interno del comune medesimo, ma non al di fuori di esso.
L'adeguatezza di tali ricerche sarà valutata dal giudice di merito che potrà accertare, nel caso, e con giudizio di fatto sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione, che le stesse siano state sufficienti e, nonostante ciò, l'impossibilità, non imputabile né opponibile all'Amministrazione, di verificare che il contribuente si sia trasferito nell'ambito del medesimo comune. In presenza di tali accertamenti, la notifica ex articolo 60 dovrà senz'altro ritenersi valida.

In considerazione di tanto, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altro giudice, che deciderà la controversia facendo applicazione del seguente principio di diritto: "Qualora al momento della notificazione di atti al contribuente risulti che questo si sia trasferito per località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 60, lettera e), del D.P.R. n. 600/1973, deve effettuare ricerche nel comune di domicilio fiscale del contribuente per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi dell'articolo citato può essere tuttavia ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui risulti a posteriori che il trasferimento era intervenuto nell'ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell'ambito del suddetto comune dal messo notificatore (ricerche la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con giudizio sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo e il relativo comune per circostanze non addebitabili né opponibili all'Amministrazione (ad esempio decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione - ex art. 60, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica citato secondo Corte Costituzionale n. 360/2003 - e/o inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici".

NOTE:
1) In tal senso, tra le altre, Cassazione, sentenze nn. 17064 del 2006, 10189 del 2003, 7268 del 2002, 906 del 2002, 10799 del 1999, 4587 del 1997.

2) In tal senso, tra le altre,Cassazione, sentenze nn. 7120 del 2003, 5100 del 1997, 4654 del 1997, 8363 del 1993.

3) Si precisa che il comma 3 dell'articolo 60 del Dpr n. 600/73 è stato da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 27, lettera e), Dl 4 luglio 2006, n. 223, in vigore dal 4 luglio 2006, che ha portato il termine entro cui la variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto ai fini delle notificazioni da 60 a 30 giorni dall'avvenuta variazione anagrafica. Da questo punto di vista, è stato recepito il principio enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 360/2003. In tal senso si veda anche il la circolare 28/E del 4 agosto 2006. Si riporta per comodità il comma 3, così come modificato: "Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale".

4) Si veda, in tal senso, la citata sentenza della Consulta n. 360/2003, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60, ultimo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal Dl 4 luglio 2006, n. 223 citato), nella parte in cui prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.

 
Leonardo D'Alessandro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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